CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 36574/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 30/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale, secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 16/10/2025 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così statuiva: -dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di riciclaggio di 37 orologi, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo A di imputazione) e lo condannava alla pena di anni nove di reclusione ed euro 9.000,00 di multa; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento reale aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo B di imputazione) per insussistenza del fatto; - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGallo in relazione al reato di ricettazione contestato al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione; - disponeva, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca di quanto in sequestro in quanto corpo di reato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione di confisca, tramite i comuni difensori di fiducia che hanno articolato quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen. che vieta la confisca di cose appartenenti a persona estranea al reato. A [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato contestato il delitto di riciclaggio rispetto al quale i 37 orologi sequestrati presso il laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] e confiscati sono stati ritenuti corpo di reato. Detti beni sono di proprietà dell’imputato (che è stato assolto per tale delitto), come emerso nel corso del giudizio di primo grado ove i testimoni introdotti a discarico hanno riferito della titolarità degli orologi in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed ove sono state prodotte le relative dichiarazioni di vendita in suo favore e certificati di garanzia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento probatorio delle dichiarazioni rese da otto collaboratori di giustizia (al ricorso è allegato il verbale del portato testimoniale reso da [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il Tribunale, tali dichiaranti avrebbero ricondotto gli orologi in questione sequestrati il 17/01/2017 al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], quando invece nessuno di costoro si è espresso in tal senso avendo riferito di conoscenze risalenti a periodi di tempo di gran lunga antecedenti alle condotte di reato oggetto di giudizio. Il collegio di merito ha addirittura affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto proprio quegli oggetti come appartenenti ai capi del sodalizio, quando invece costui ha dichiarato che vi era solo una corrispondenza di tipo o modello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza della stessa o comunque della mera apparenza, oltre che della manifesta illogicità anche per travisamento nella parte in cui il Tribunale non si è confrontato con gli elementi di prova dichiarativi e documentali che attestano l’effettività titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] degli orologi sequestrati il 17/01/2017 e che dimostrano anche la sua capacità economica di acquisto degli stessi. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo manifesta illogicità e contraddittorietà nella parte in cui il Tribunale, pur dando conto della assenza di relazioni tra il clanAmato- [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente sulla quale ha fondato la pronuncia assolutoria per il reato di riciclaggio, ha tuttavia ricondotto la titolarità degli orologi al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure sviluppate dal ricorrente nei quattro motivi di ricorso ineriscono in misura prevalente - se non esclusiva - alla mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza proponendo una rilettura o reinterpretazione degli elementi probatori attinenti al merito della regiudicanda e posti dal Tribunale a fondamento della statuizione di confisca. 2. Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se interposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018- dep. 2019, PMT/Alonzi, RV. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PC in proc. Csollany, Rv. 236860). Del resto, il dettato della norma de qua è quanto mai chiaro laddove esclude la proponibilità - attraverso il ricorso immediato o per saltum - di censure riguardanti l’apparato argomentativo della decisione impugnata. 3. Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M Convertito il ricorso in appello, dispone trasmett