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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01959/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 217, comma 2, legge fall., nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile; Preso atto della memoria depositata dal curatore fallimentare, nonché di quella depositata dal difensore dell'imputato; Considerato che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è consentito, in quanto non sono deducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o, ancora, affermato quando mancante), su aspetti essenziali idonei a determinare una diversa conclusione del processo.

In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; Considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che la restituzione delle autovetture è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, così facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato che il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta semplice, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gannbera, Rv. 241685); Considerato che il quarto motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la cui motivazione è sorretta da una motivazione sufficiente e logica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla è dovuto alla parte civile, in quanto con la memoria, tardivamente depositata, ha omesso qualsiasi attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, così non fornendo un utile contributo alla decisione; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 217, comma 2, legge fall., nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile; Preso atto della memoria depositata dal curatore fallimentare, nonché di quella depositata dal difensore dell'imputato; Considerato che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è consentito, in quanto non sono deducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o, ancora, affermato quando mancante), su aspetti essenziali idonei a determinare una diversa conclusione del processo. In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; Considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che la restituzione delle autovetture è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, così facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato che il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta semplice, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gannbera, Rv. 241685); Considerato che il quarto motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la cui motivazione è sorretta da una motivazione sufficiente e logica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla è dovuto alla parte civile, in quanto con la memoria, tardivamente depositata, ha omesso qualsiasi attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, così non fornendo un utile contributo alla decisione; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consig