Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:806
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0654_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C‑654/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 dicembre 2011,
[OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, con sede in Caserta, rappresentata dall’avv. G. Mastrantonio,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da L. Malferrari, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con l’impugnazione in oggetto la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑39/06, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento parziale della decisione 2006/901/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (GU L 353, pag. 45; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
Fatti
2. [OSCURATO:PERSONA] è una società italiana, attualmente in liquidazione, avente come attività principale la prima trasformazione del tabacco greggio. Al momento dei fatti all’origine della presente causa, la [OSCURATO:SOCIETA] era una società controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»). Il 13 maggio 2005, vale a dire durante il procedimento amministrativo, la SCC ha proceduto ad una fusione con la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), creando così un nuovo soggetto denominato [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «AOI»), che controlla al 100% la [OSCURATO:SOCIETA].
3. Il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione controversa, constatando all’articolo 1, paragrafo 1, della stessa che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] (controllata della [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente, i «trasformatori») nonché le società controllanti di alcune di esse, segnatamente la SCC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]., controllante della [OSCURATO:SOCIETA], avevano partecipato nel periodo tra il 1995 e l’inizio del 2002 (ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA] la cui partecipazione all’intesa è stata di durata inferiore) a diverse pratiche costitutive di un’infrazione unica e continuata all’articolo 81, paragrafo 1, CE.
4. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità della SCC, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA] derivante dal possesso da parte della società controllante dell’intero capitale della propria controllata e ha respinto gli argomenti e gli elementi di prova prodotti dall’impresa al fine di confutare tale presunzione.
5. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato inoltre che, poiché la SCC, che deteneva il controllo della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo in cui ha avuto luogo l’infrazione, aveva cessato di esistere in seguito alla sua fusione con la [OSCURATO:PERSONA], l’AOI, in qualità di successore legale di tali due gruppi, era destinataria della decisione controversa.
6. Al fine di determinare, anzitutto, l’importo di partenza dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, ha qualificato come molto grave l’infrazione commessa dai trasformatori, in quanto riguardava la fissazione dei prezzi di acquisto di varietà di tabacco greggio in Italia nonché la ripartizione dei quantitativi acquistati. Per garantire all’ammenda un carattere deterrente, essa ha, in secondo luogo, applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,25 a titolo dell’appartenenza di tale società ad un gruppo multinazionale di considerevole forza economica e finanziaria. Di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda di tale società è stato fissato a EUR 12,5 milioni.
7. [OSCURATO:PERSONA] ha poi maggiorato tale importo del 60% a titolo della durata di sei anni e quattro mesi dell’infrazione, di modo che l’importo di base dell’ammenda inflitta a detta società è stato fissato a EUR 20 milioni.
8. [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non concedere alla [OSCURATO:SOCIETA] il beneficio di circostanze attenuanti.
9. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto del 30% l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), in quanto tale società, da un lato, era stata la seconda ad aver fornito elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso e, dall’altro, aveva posto fine alla sua partecipazione all’infrazione alla data della presentazione di tali elementi di prova.
10. Pertanto, all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato a EUR 14 milioni l’importo finale dell’ammenda da infliggere, in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA] e all’AOI.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2006, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e alla riduzione dell’ammenda inflittale.
12. A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto cinque motivi. Nell’ambito del primo motivo, essa ha fatto valere, sostanzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di diritto imputando alla AOI l’infrazione in questione, che tale istituzione non ha sufficientemente motivato la propria posizione a tale riguardo e che ha altresì violato i suoi diritti della difesa. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto valere, segnatamente, un errore di diritto, un difetto di motivazione e un’illogica motivazione in sede di fissazione dell’ammenda. Il terzo motivo riguardava, segnatamente, il carattere erroneo della maggiorazione dell’importo dell’ammenda alla luce della durata dell’infrazione. Il quarto motivo della [OSCURATO:SOCIETA] riguardava il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accordarle il beneficio delle circostanze attenuanti. Le valutazioni del Tribunale in risposta al quinto motivo non formano oggetto dell’impugnazione in esame.
13. Il Tribunale ha respinto integralmente tale ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
14. Con l’impugnazione in oggetto la [OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la SCC e, di conseguenza, l’AOI erano responsabili in solido delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:SOCIETA];
– annullare parzialmente l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale e dichiarare che quest’ultima deve essere calcolata con riferimento al suo fatturato pari a EUR 32 338 000 per l’anno finanziario chiuso al marzo 2005;
– annullare la decisione controversa nella parte in cui applica il moltiplicatore di 1,25 a titolo di deterrenza all’importo di base dell’ammenda inflittale;
– annullare la sentenza impugnata nelle parti in cui rigetta le sue censure relativamente alla mancata riduzione dell’importo della sanzione inflittale in conseguenza dell’assenza di impatto concreto sul mercato, all’affievolimento nell’intensità dell’infrazione nel periodo 1999‑2002, nonché alla circostanza attenuante collegata all’esistenza di un ragionevole dubbio, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
16. Con ordinanza del presidente della Corte del 6 agosto 2012, la presente causa è stata riunita alla causa C‑593/11 P ai fini della trattazione orale e della sentenza.
17. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale. Tale disposizione va applicata nella presente causa.
Sull’impugnazione
18. A sostegno della propria impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] deduce tre motivi. Con il primo, essa fa valere una violazione dell’articolo 296 TFUE, degli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi generali di diritto in materia di onere della prova e dei diritti della difesa. Il suo secondo motivo attiene al carattere erroneo della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta. Con il suo terzo motivo, essa fa valere una violazione del principio della parità di trattamento.
Sul primo motivo
19. In primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 296 TFUE. A tale riguardo, la suddetta società lamenta, ai punti 12-30 dell’impugnazione, una «omessa, insufficiente, contraddittoria» motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto anzitutto risorse proprie e un management locale, nonché un consiglio d’amministrazione ed un amministratore delegato indipendenti e dotati di poteri molto ampi. Tali censure riguardano i punti 106-110 della sentenza impugnata.
20. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.
21. Occorre constatare che, con i punti 12-30 della sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] riprende gli argomenti relativi alle prove da essa presentati dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, censura le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale.
22. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda. Non è conforme a tale esigenza l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v. ordinanza del 6 ottobre 2011, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑448/10 P a C‑450/10 P, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
23. Peraltro, conformemente ad una giurisprudenza altresì costante, risulta dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti (v. sentenza del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑628/10 P e C‑14/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).
24. La Corte ha parimenti precisato che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
25. Orbene, nel caso di specie, con i suoi argomenti la [OSCURATO:SOCIETA] tende in realtà ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza far valere un qualsivoglia snaturamento degli elementi di prova.
26. Quanto all’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui il Tribunale si sarebbe contraddetto ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata affermando al contempo che la delega di poteri all’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] era «non inconsueta» e «non plausibile», si deve constatare che tale considerazione deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata. Invero, da un lato, il Tribunale ha ritenuto che non è affatto inconsueto che una società controllante deleghi i poteri di gestione della propria controllata all’amministratore delegato di quest’ultima e che la circostanza che tale amministratore delegato disponesse, da solo, di poteri rilevanti, poteva dimostrare la volontà della società controllante di semplificare l’esercizio del suo controllo concentrando tutti i poteri nelle mani di una «persona di fiducia». Dall’altro, esso ha considerato che non era plausibile che la società controllante consentisse che tutti i poteri fossero concentrati nelle mani del solo amministratore delegato, il quale, di fatto, non le rendesse conto dei propri atti. Di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione fra queste due affermazioni.
27. In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] fa valere che la giurisprudenza applicata dal Tribunale equivale sostanzialmente, considerati i collegamenti necessariamente esistenti tra la società controllante e la sua controllata, a trasformare una presunzione relativa in una presunzione assoluta, con buona pace dei principi di presunzione di innocenza, legalità e responsabilità individuale sanciti agli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
28. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.
29. Occorre rilevare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto ricordando, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che, secondo giurisprudenza costante, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impar tite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due soggetti giuridici. Invero, in una siffatta situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).
30. Il Tribunale non ha commesso errori di diritto neanche rammentando, al punto 94 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata la quale abbia infranto le norme in materia di concorrenza dell’Unione, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
31. A tale riguardo, spetta ai soggetti che desiderano confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante avanzare tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata in questione alla società controllante e che considerano atti a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica (v. sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65).
32. La mera circostanza che un soggetto non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere confutata in nessun caso (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66).
33. Ne consegue che tali argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] sono manifestamente infondati.
34. In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] fa valere che il Tribunale non ha proceduto ad un’analisi soddisfacente dei suoi motivi relativi all’inammissibilità dei documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato nella decisione controversa a titolo di prova dell’esistenza di «linee di comunicazione». Essa ritiene inoltre che tali nuovi documenti siano stati accettati sulla base di un’erronea applicazione dei principi che governano l’onere della prova e, in ogni caso, in violazione, per quanto riguarda la propria società controllante, dei diritti della difesa.
35. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.
36. Va rilevato che il Tribunale ha sufficientemente motivato la sua sentenza considerando, da un lato, al punto 120 di quest’ultima, che per giustificare l’imputazione alla società controllante del comportamento della sua controllata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi in linea di principio ad accertare il possesso dell’intero capitale della società controllata da parte della controllante, ma che era tenuta a prendere posizione sugli argomenti dedotti dalle parti, in risposta alla comunicazione degli addebiti, e, dall’altro, al punto 121 di detta sentenza, che, poiché non si trattava di elementi diretti a dimostrare la responsabilità della società controllante, la valutazione di tali documenti non era tale da incidere sull’efficacia dell’esercizio, da parte di quest’ultima, dei diritti della difesa.
37. Inoltre, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 120 della sentenza impugnata, che, per giustificare l’imputazione alla società controllante del comportamento della sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi in linea di principio ad accertare il possesso dell’intero capitale della società controllata da parte della controllante. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA] avanzare gli elementi di prova che essa considerava atti a confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante. Pertanto, atteso che i documenti menzionati da tale società non sono elementi diretti a dimostrare la responsabilità della società controllante, il Tribunale non ha commesso errori di diritto considerando, al punto 121 della sentenza impugnata, che la valutazione di tali documenti, riportati nel fascicolo amministrativo, non era tale da incidere sull’efficacia dell’esercizio, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dei diritti della difesa, tanto più che essa aveva avuto accesso a tali documenti, di cui disponeva, in ogni caso, durante il procedimento amministrativo.
38. Pertanto, detti argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] sono manifestamente infondati.
39. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che il primo motivo dell’impugnazione deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
40. In primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta i punti 164‑171 nonché 236‑239 della sentenza impugnata, a causa del carattere erroneo, a suo avviso, della qualificazione della gravità dell’infrazione in questione, giudicata «molto grave», sostenendo a tal riguardo che il Tribunale è incorso in una valutazione inadeguata dell’impatto concreto di tale infrazione sul mercato.
41. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tale argomento.
42. A tale riguardo va constatato che, ai punti 159‑161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente ricordato la giurisprudenza costante secondo la quale le infrazioni possono essere qualificate come «molto gravi» sulla sola base della loro natura, indipendentemente dal loro impatto concreto sul mercato.
43. È quindi a titolo sovrabbondante che il Tribunale, ai punti 164‑171 della sentenza impugnata, ha esaminato gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] relativi all’impatto concreto dell’infrazione di cui trattasi sul mercato.
44. Di conseguenza, è inoperante l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] attinente ad un’erronea qualificazione della gravità dell’infrazione.
45. In secondo luogo, tale società contesta al Tribunale di avere snaturato, al punto 239 di detta sentenza, il suo argomento relativo alla durata dell’infrazione. Infatti, il Tribunale avrebbe interpretato la sua affermazione secondo la quale durante il periodo tra il 1999 ed il 2002 gli accordi conclusi nel mercato italiano del tabacco greggio erano stati «in massima parte» accordi interprofessionali, nel senso che durante tale periodo erano stati conclusi anche altri accordi fra i trasformatori, oltre ai contatti relativi a tali accordi interprofessionali.
46. Il Tribunale avrebbe giudicato ultra petita, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] gli avrebbe chiesto di constatare che la [OSCURATO:PERSONA], nella parte della decisione controversa relativa alla valutazione della gravità dell’infrazione, aveva agito illegittimamente non prendendo in considerazione la drastica riduzione d’intensità dell’infrazione tra il 1999 ed il 2002, e non di eliminare il periodo tra il 1999 ed il 2002 dal calcolo della durata dell’infrazione.
47. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.
48. Occorre ricordare che uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo (v. sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 54; del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10515, punto 98, e del 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑260/09 P, Racc. pag. I‑419, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
49. Orbene, emerge tanto dal ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] quanto dal punto 239 della sentenza impugnata che secondo tale società, gli accordi conclusi sul mercato italiano del tabacco greggio sono stati, «in massima parte», accordi interprofessionali. Pertanto, l’analisi del punto controverso del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] svolta dal Tribunale non rivela alcuno snaturamento. Inoltre non esiste alcuna contraddizione manifesta tra l’affermazione in esame e la conclusione che ne ha tratto il Tribunale, secondo la quale i trasformatori avevano concluso altri accordi oltre agli accordi interprofessionali.
50. L’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] attinente ad uno snaturamento del suo ricorso deve quindi essere considerato manifestamente infondato.
51. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] attinente alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va rilevato che tale argomento deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, avendo constatato che durante il periodo tra il 1999 ed il 2002 erano stati conclusi anche altri accordi fra i trasformatori oltre ai contatti relativi agli accordi interprofessionali, il Tribunale non ha eliminato il periodo tra il 1999 ed il 2002 dal calcolo della durata dell’infrazione.
52. Occorre quindi considerare infondato tale argomento.
53. Il secondo motivo dell’impugnazione deve quindi essere integralmente respinto, in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
54. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, da un difetto di motivazione e da una motivazione illogica per quanto riguarda il rigetto del suo argomento attinente alla violazione del principio di parità di trattamento, in quanto, nel caso di specie, non si è tenuto conto della circostanza attenuante legata all’esistenza di un dubbio ragionevole, applicata invece nella decisione 2007/236/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna) (GU L 102, pag. 14).
55. Alla luce delle numerose somiglianze tra le due cause, il Tribunale avrebbe almeno dovuto constatare una certa analogia tra le due situazioni nonché un’eccessiva differenza di trattamento tra i trasformatori spagnoli e quelli italiani e avrebbe dovuto concedere a questi ultimi − e dunque alla [OSCURATO:SOCIETA] – una riduzione di ammenda.
56. [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.
57. Occorre rilevare che, sebbene la [OSCURATO:SOCIETA] faccia valere un difetto di motivazione e una motivazione illogica, il suo motivo è diretto essenzialmente a criticare la valutazione delle differenze tra le due situazioni in questione svolta dal Tribunale ai punti 317 e 318 della sentenza impugnata. Infatti, è solo nell’ambito di un caso specifico sollevato dalla [OSCURATO:SOCIETA], che quest’ultima qualifica come del tutto ipotetico, che vengono fatti valere un difetto di motivazione ed una motivazione illogica, senza che sia precisato in cosa sarebbe viziata la constatazione svolta dal Tribunale secondo cui le due situazioni in questione erano caratterizzate da notevoli differenze.
58. Orbene, atteso che la valutazione del Tribunale menzionata al punto precedente è di ordine fattuale, essa non può formare oggetto di un controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, come rammentato ai punti 23 e 24 della presente ordinanza.
59. Discende da tali elementi che il terzo motivo dell’impugnazione deve essere disatteso, in quanto manifestamente irricevibile.
60. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
61. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile all’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
62. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.