CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21043/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6155/2017proposto da: Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, assistita, rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliata presso i propri difensori in Roma, Piazza della Libertà, n. 10. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del Curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato- avverso il decreto del Tribunale di AVEZZANOn. 547 /20 1 7 , pubblicato in data 27 gennaio 2017, non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Avezzano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., avverso il decreto del Giudice delegato dell'11 maggio 2016 che non aveva riconosciuto al credito ammesso al passivo del fallimento della società Ecomaxs.r.l., di euro 1.040.474,11 (di cui euro 571.243,16 quale contributo in conto capitale ed euro 469.230,95 quale contributo in conto gestione), il privilegio generale di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2.[OSCURATO:PERSONA] delegato aveva rigettato la domanda di ammissione del credito in privilegio, assumendo che la società faceva discendere l'applicazione del privilegio dalla revoca, che sarebbe intervenuta ex lege ed ex contractu in virtù del fallimento del debitore, nel c aso di specie non sussistente, essendosi in presenza di un inadempimento di natura civilistica; che l'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 26/1995 in base al quale era stato erogato il finanziamento stabiliva che i mutui a tasso agevolato erano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare; che il contratto di finanziamento e la documentazione allegata non facevano riferimento alcuno al decreto legislativo n. 123/1998, e non poteva ritenersi che il finanziamento fosse stato erogato in applicazione di tale normativa. 3.Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha affermato che: -la revoca del finanziamento che giustificava il riconoscimento del privilegio doveva intervenire per le specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo come richiesto espressamente dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998,e non per un mero inadempimento di ordine civilistico; -la causa del credito restitutorio nelle due ipotesi di revoca del beneficio e di inadempimento dell'impresa finanziata era dunque diversa, con ogni conseguenza in tema di interpretazione del privilegio; -il fallimento del debitore non poteva reputarsi tra le cause di revoca di cui alla normativa in esame, con conseguente mancato riconoscimento del privilegio; -doveva essere escluso che al credito in oggetto potesse applicarsi il privilegio generale, essendo stato già riconosciuto in sede di ammissione il privilegiospeciale ex art. 1, comma 5, del decreto legge n. 26/1995, in base al quale era stato erogato il finanziamento; -tenuto conto della tassatività normativa dei privilegi ex art. 2745 cod. civ. e dell'eccezionalità delle norme istitutive dei privilegi, che imponeva una interpretazione restrittiva delle relative disposizioni, doveva escludersi che una legge posteriore (cioè il D.Lgs.n.123 del 1998) potesse incidere su un contratto anteriormente concluso in mancanza di previsione espressa di automatica sostituzione o inserimento delle previsioni posteriori; -una applicazione estensiva in materia di privilegio, mediante l'applicazione dell'istituto del rinvio materiale (non recettizio), non poteva prescindere dall'analisi delle caratteristiche della norma istitutiva del privilegio allo scopo di valutare se tali caratteristiche erano compatibili con la fattispecie non oggetto di richiamo espresso;-l'interpretazione estensiva della portata di un privilegio, pur astrattamente non vietata dalla legge, doveva fondarsi su criteri oggettivi e inequivoci, mentre nel caso in esame erano assent i tal i caratteristiche avendo la legge anteriore concesso già un privilegio speciale in favore dell'erogatore, con la conseguenza che non era applicabile il privilegio generale in viameramente interpretativa sulla scorta del semplice richiamo ai principi generali dell'ordinamento, destinati a valere solo per il futuro e non per le fattispecie che si erano perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge. 4. La società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi , avverso il decreto di rigetto dell’opposizione. 5.La intimata Curatela fallimentare non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma4 e 1, in relazione al comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, da intendersi anche come vizio di legge per omessa motivazione e/o motivazione apparente, manifesta o irriducibile contraddittorietà . Sulla duplice premessa che il finanziamento erogato alla società fallita rientrava tra gli «incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici» di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,e che la revoca dei finanziamenti concessi derivava ope legis dalla dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'impossibilità oggettiva di destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso ed erogato(la revoca per l'intervento di una procedura concorsuale, peraltro, era pure previsto dall'art. 19 dell'allegato «A» al contratto di finanziamento del 30 luglio 1996), la società ricorrente si duole che il Tribunale di Avezzano, pur avendo affermato che il fallimento non puòreputarsi tra le cause di revoca di cui alla normativa in esame, non abbia poi esplicitato alcuna ragione o motivo a fondamento di tale affermazione, limitandosi ad alcune considerazioni del tutto inconferenti ed irrilevanti, oltre ad ulteriori valutazioni censurabili sotto il profilo della violazione di legge, con riguardo all'applicabilità di una legge posteriore all'erogazione del credito e, quindi, al contratto di finanziamento; con il provvedimento impugnato non si è mai realmente motivato e spiegato per quale ragione il fallimento non rientra tra le ipotesi di revoca per il riconoscimento del privilegio, considerato che tale procedura concorsuale non rappresenta un mero inadempimento agli obblighi di legge o contrattuali. La società ricorrente si duole, inoltre, che il Tribunale non abbia ritenuto il fallimento fatto costitutivo della applicazione delle previsioni di legge relative all'assenza di uno o più requisiti e «per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili» (art. 9, comma 1), ovvero per «azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» (art. 9, comma 4); ritiene, altresì, evidente che la cessazione dell'attività di impresa per l'intervenuto fallimento costituisca anche un'ipotesi di «deviazione dallo scopo degli importi ricevuti»; non vi sono, quindi, ragioni per considerare inapplicabile la revoca derivante dalla dichiarazione di fallimento della società per il riconoscimento del privilegio sulle somme erogate a titolo di contributo a fondo perduto. 2. Con il secondo motivo si l amenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), sull'applicabilità dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, al contratto di finanziamento intercorso tra le parti il 30 luglio 1996 e stipulato ai sensi del decreto legge 31 marzo 1995, n. 26. Assume la società ricorrente che è del tutto errata , e comunque del tutto inconferente con il thema decidendum , la questione della tassatività dei privilegi ex art. 2745 cod. civ., in quanto la domanda di ammissione al passivo del fallimento con il privilegio generale ex art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998 non implica una interpretazione estensiva in materia di privilegio, in quanto il fallimento implica una causa concreta di revoca del finanziamento, sussumibile nelle cause di revoca astrattamente descritte ed indicate nell'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 123/1998; che ha errato il Tribunale ad affermare che una legge posteriore non puòincidere su un contratto anteriormente concluso in mancanza di previsione espressa di automatica sostituzione o inserimento di previsioni posteriori, poiché il significato da attribuire alla legge non retroattiva significa che in concreto la legge non influisce sul fatto compiuto, ma ne regola gli effetti presenti;l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 123/1998 non interferiscecon l'originaria autonomia contrattuale delle parti, ma disciplina gli effetti di un fatto, già oggetto di regolamento contrattuale e già oggetto di previsione normativa (la revoca del finanziamento), attribuendo a tale fatto conseguenze inerenti il privilegio del cre dito maturato per effetto della revoca medesima, successivamente intervenuta. 3. Q uesta Corte, con ordinanza del 9 giugno 2022, n. 18695, ha stabilito: che il privilegio generale , di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2022, è applicabile in ogni caso di inadempimento degli obblighi restitutori assunti con il finanziamento agevolato, e che un nuovo privilegio, a meno che non si tratti di una norma meramente interpretativa di una disposizione previgente, si applica soltanto ai crediti sorti dopo la sua introduzione nell’ordinamento e non anche a quelli sorti precedentemente, guardandosi, in altri termini, alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente nel momento in cui l’obbligazione è inadempiuta o il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva; e che del resto quando la legge ha inteso disporre l’applicazione del nuovo privilegio «anche per i crediti sorti anteriormente», lo ha fatto in modo esplicito, come è avvenuto per l’estensione dei privilegi dei crediti tributari a tutti gli accessori del credito principale (art. 23, commi 37 e ss., del decreto leggen. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 111 del 2011). 4.Ritiene quindi il Collegio opportuno che sulla questione - che appare rivestire rilievo decisivo- relativa al momento in cui sorge il credito avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate per la revoca dei finanziamenti in seguito al fallimento