CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 15617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n.49/2021 in data 21/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Sassari in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza 21 luglio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Sassari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.669 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dal medesimo G.i.p. il giorno 8 gennaio 2016 (divenuta irrevocabile il 20 novembre 2020) ed il decreto di archiviazione emesso sempre dallo stesso G.i.p. in data 27 maggio 2014 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.4364/2007 r.g.n.r. 2. Il G.i.p. ha anzitutto osservato che non è idoneo a creare un contrasto tra giudicati, ai fini dell'applicazione dell'art.669 cod. proc. pen., il decreto di archiviazione atteso che tale disposizione normativa è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze o provvedimenti già tutti definitivi, imponendo al giudice di individuare quello più favorevole al condannato; al contrario il citato art.669 non può trovare applicazione nel caso di conflitto tra un provvedimento definitivo ed uno non ancora definitivo e che mai potrebbe divenirlo come il decreto di archiviazione, ipotesi nella quale trova invece applicazione l'art.649 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione. Inoltre, nell' ordinanza è stato evidenziato che, in ogni caso, i due provvedimenti non hanno riguardato gli stessi fatti poiché il decreto di archiviazione è relativo ad una violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90 commessa sino al 13 luglio 2007, mentre la sentenza di condanna riguarda una cessione di sostanze stupefacenti commessa in data 1 settembre 2007. Il G.i.p. ha poi osservato che i profili relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni (disposte nel procedimento conclusosi con l' archiviazione) nell'ambito del giudizio sfociato nella condanna, avi-ebbero dovuto essere eccepiti e fatti valere nel processo di cognizione. Infine ha escluso la sussistenza della lamentata violazione dell'art.414 cod. proc. pen. considerato che l'iscrizione del Trapani nel proc.n.2383/2007 (concluso con la sentenza di condanna) risale al 2011, mentre l'archiviazione del procedimento n.4364/2007 è avvenuta il 27 maggio 2014 e, quindi, in data successiva e comunque per fatti diversi. 3. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione; in particolare, la censura per violazione dell'art.606 lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 protocollo aggiuntivo n.7 della convenzione E.D.U., 59 della carta fondamentale U.E. e correlato vizio di motivazione con la conseguente violazione dei principi di diritto riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo egli lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt.111 Cost., 606 lett. b) ed e), 125, terzo comma, 669 e 649 cod. proc. pen., per avere fornito una motivazione apparente, palesemente illogica e contraddittoria, frutto di travisamento della prova in violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, nonché per avere completamente omesso di motivare in ordine a specifici punti indicati nella istanza a conferma della identità del fatto tra il decreto di archiviazione e la sentenza di condanna. In data 9 febbraio 2022 il ricorrente ha poi depositato nuovo motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 611 del codice di rito, con il quale ha evidenziato che, nel momento in cui era stata esercitata l'azione penale per il procedimento n.2383/2007 r.g.n.r., pendeva sempre presso lo stesso G.i.p. del Tribunale di Sassari un diverso procedimento iscritto al n.4364/2007 r.g.n.r. relativamente al medesimo fatto; pertanto, nel secondo procedimento, avrebbe dovuto essere dichiarata la improponibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione basata sul principio generale del ne bis in idem. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva Che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero , con riferimento ai due motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro logica connessione, si osserva che alla luce della evoluzione dei due procedimenti paralleli come descritta nella impugnazione, non può condividersi la tesi difensiva secondo cui l'archiviazione avrebbe precluso l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto. A ben vedere, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l'azione penale in diversi procedimenti (sul tema si veda Cass. Sez.U, n.34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231800). Nel caso dell'archiviazione, invece, si verifica l'esatto contrario, dato che il pubblico ministero non esercita l'azione e chiede al giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l'inazione. La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti l'azione penale in due distinti • procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ne bis in idem. Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen.; infatti, l'art.669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati. 3. Con riferimento al motivo aggiunto la Corte osserva che esso viene assorbito dalla inammissibilità del ricorso ai sensi dell' art. 585, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso la lamentata mancata declaratoria di improponibilità della azione penale nel secondo procedimento a carico del Trapani avrebbe dovuto essere fatta valere, nel corso di tale giudizio di cognizione, ai sensi degli artt. 345 e 414 cod. proc. pen. e non già nel procedimento di esecuzione conclusosi con la ordinanza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am