CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso tra loro pronunciata dal locale Tribunale. Deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.530 cod. proc. pen.; motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62-bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti risultano generiche. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 22 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C