CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza n. 535 dell'8 maggio 2018, dep. 2019, emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma non li ha condannati alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con il ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che nella già menzionata sentenza vi è errore materiale nella omessa condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato di estorsione descritto nel capo G1, e si chiede che la sentenza sia corretta condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali alla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che (a differenza di quanto osservato dalla Procura generale) la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] come parte civile si desume dalla pagina 5 della sentenza, dove si registra che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso anche in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] associandosi alla richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibili i ricorsi e ha depositato la nota delle spese chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario. 2. Posto quanto precede si osserva quel che segue. 2.1. Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata emerge che nonostante l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di condanna in appello, le spese legali sostenute dalle parti civili costituite da associazioni o enti territoriali sono state compensate) considerando la sua opera di collaborazione ritenuta rilevante (p. 89). [OSCURATO:PERSONA] non rientra nell'elenco della parti civili in relazione alle quali sono state compensate le spese sicché potrebbe (ma non necessariamente dovrebbe) configurarsi una diversità di ratio nella decisione al riguardo. Ne deriva che la questione potrebbe essere risolta soltanto con una valutazione, per cui non può essere oggetto del ricorso ex art. 625-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20068 del 5/5/2022, Ricchiuti, Rv., 279833, n.m.; Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Denicolai, Rv. 266175). 2.2. Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deve registrarsi che il ricorso è stato accolto limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen., con rinvio per nuove giudizio sul punto (e dichiarato inammissibile per il resto), sicché la questione relativa alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio è demandata alla Corte di appello. 3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.3 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.