CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1229/23 CERBONE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo dedotto nel ricorso - con c:ui si contesta la sussistenza della responsabilità degli imputati per il reato in ordine al quale è intervenuta condanna - non è consentito in sede di legittimità, perché privo di specificità, in quanto non si confronta con le congrue argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2