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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 dicembre 2021

Cassazione n. 24772/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15878/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 5919/2021 depositata il 24/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento della Seteco.

La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto.

La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'erario con controricorso.

La curatela ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la curatela lamenta l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, commi 1 e 4, DPR 633 del 1972, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato decaduta l'Amministrazione finanziaria dal potere di contestare il credito d'imposta chiesto a rimborso nonostante l'esito del precedente accertamento eseguito sulla dichiarazione IVA, nel quale tale credito era stato esposto e considerata l'assenza di nuovi elementi che avrebbero legittimato l'emissione di un accertamento integrativo.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato sussistente il presupposto della cessazione di attività dell'ente fallito.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 168, comma 1, lett. a, Direttiva 2006/112/CE, , per aver ricondotto la fattispecie astratta di frode fiscale una fattispecie concreta accertata come priva dei necessari elementi costitutivi.

Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022, nel distinto procedimento n. 27019/2020, l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra detto ricorso e il giudizio recante il n. 15878/2022.

L’erario osserva che all’invocata estinzione del procedimento n. 27019/2020 conseguirebbe la doverosa declaratoria d i cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 15878/2022.

Vengono addotti, infatti, profili di stretta connessione fra il procedimento n. 27019/2020 e il procedimento n. 15878/2022 giudizio e quello or ora evocato: l’uno concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nell’altro.

Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con nota scritta da depositarsi entro l’udienza di trattazione prossima, le rispettive posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali viene adombrata la connessione, chiarendone in dettaglio, qualora ritenute sussistenti,le eventuali correlazioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15878/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5919/2021 depositata il 24/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento della Seteco. La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'erario con controricorso. La curatela ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la curatela lamenta l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, commi 1 e 4, DPR 633 del 1972, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato decaduta l'Amministrazione finanziaria dal potere di contestare il credito d'imposta chiesto a rimborso nonostante l'esito del precedente accertamento eseguito sulla dichiarazione IVA, nel quale tale credito era stato esposto e considerata l'assenza di nuovi elementi che avrebbero legittimato l'emissione di un accertamento integrativo. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato sussistente il presupposto della cessazione di attività dell'ente fallito. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 168, comma 1, lett. a, Direttiva 2006/112/CE, , per aver ricondotto la fattispecie astratta di frode fiscale una fattispecie concreta accertata come priva dei necessari elementi costitutivi. Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022, nel distinto procedimento n. 27019/2020, l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra detto ricorso e il giudizio recante il n. 15878/2022. L’erario osserva che all’invocata estinzione del procedimento n. 27019/2020 conseguirebbe la doverosa declaratoria d i cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 15878/2022. Vengono addotti, infatti, profili di stretta connessione fra il procedimento n. 27019/2020 e il procedimento n. 15878/2022 giudizio e quello or ora evocato: l’uno concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nell’altro. Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con nota scritta da depositarsi entro l’udienza di trattazione prossima, le rispettive posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali viene adombrata la connessione, chiarendone in dettaglio, qualora ritenute sussistenti,le eventuali correlazioni
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