CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 07138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; EkholUijie Moses e Okoduwa igrecious Ivie ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.7 comma 1, D.L.4/2019, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 5Lod. pen., vertosi in caso di ignoranza inevitabile della legge penale; con il secondo, deducono l'avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice; con il terzo motivo, contrasto del requisito della residenza decennale in Italia con la normativa europea; con il quarto, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che la Corte territoriale ha precisato che gli imputati risiedevano in Italia da soli 5 o 6 anni e che l'invocata inevitabilità dell'ignoranza della legge penale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione del reddito di cittadinanza, dovuta a difficoltà linguistiche, a prescindere che trattasi di condizione solo assertivamente dichiarata dai ricorrenti, non ricade nell'ipotesi applicativa dell'art.5 cod. pen., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24/03/1988. Infatti, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, Rv. 228235; Sez. 5, n. 41476 del 25/09/2003, Rv. 227042 ). Nel caso in disamina non è emerso che i ricorrenti abbiano dimostrato di aver messo in atto ogni iniziativa volta ad avere la piena comprensione della normativa, la quale prevedeva, come presupposto, la residenza decennale sul territorio dello Stato italiano, non rilevando gfiesul punto che a causa della previsione di tale requisito sia stata avviata una procedura di infrazione per contrasto con la normativa europea, che non sortisce alcun effetto in ordine alla vigenza della normativa, poi abrogata dal legislatore. In ordine alla seconda doglianza, si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto assicura la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964). La doglianza è dunque manifestamente infondata. In ordine alla quarta doglianza, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono ~I insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli importi non minimali delle somme percepite dai ricorrenti, avendo percepito i ricorrenti il reddito per oltre un anno, non rilevando le difficoltà economiche lamentate. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]