CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli, che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente deduce che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, ha rimesso la querela presentata nei loro confronti e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al residuo capo B, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]