CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33977/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diCaltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il magistrato di sorveglianza diCaltanissetta ha accolto solo parzialmente l’istanza di licenza premio presentatadal condannato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la licenza per due giorni anzichéper i dieci richiesti, e corredandola della prescrizione della permanenzanell’abitazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che il magistrato ha corredato la licenza dell’obbligo di permanenzadomiciliare ma la legge prescrive che il condannato in licenza permanga in libertàvigilata; inoltre, nel provvedimento impugnato non vi è motivazione sul perchéche la licenza sia stata concessa per soli due giorni anziché per i dieci richiesti.3. Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il ricorrente ha fattopervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto con provvedimentosuccessivo ha ottenuto la licenza invocata.Il Procuratore generale ha concluso come in intestazione.Considerato in diritto1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Il ricorrente ha, infatti, già ottenuto nelle more del giudizio, mediantesuccessivo provvedimento, le utilità che si proponeva di ottenere attraverso laproposizione del ricorso.Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del ricorsoproposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art.568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione del provvedimentoimpugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica piùvantaggiosa r ispetto a quel la esistente (cfr. , per tutte, Sez. 5,n. 32850 del 30/06/2011, Giuffr ida, Rv. 250578 – 01).Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condannadel ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura unaipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseCosì è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]