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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02264/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcuna contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 12/12/23 Il coTigliere st. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] i D' osti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente ripetitivo e manifestamente infondato poiché a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, insiste nel reiterare la propria prospettazione senza realmente confrontarsi con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito; considerato che non vi è alcuna contraddizione da un lato tra il riconoscimento in concreto di una circostanza attenuante specifica (art.62 n. 4 c.p.) e, dall'altro, la permanenza della aggravante privilegiata, poiché le due circostanze sono strutturalmente differenti e poiché non si può comparare l'applicazione in concreto di una circostanza attenuante con la struttura (astratta) di una aggravante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il coTigliere st. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] i D' osti