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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22900/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1971 avverso la sentenza n. 3903/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 4 aprile 2022 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e sequestro di persona.

2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale introdotto nella motivazione della sentenza un'informazione rilevante, che non esisterebbe nel processo, per effetto di un'errata percezione di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione resa all'udienza del 25 giugno 2021.

Il teste non avrebbe indicato il numero della targa della Fiat 600 di colore blu, che sarebbe stata utilizzata dall'imputato per prelevare due dei rapinatori, e la visione, discontinua e frammentaria, offerta dalle telecamere e dal sistema di rilevazione delle targhe e dei transiti, non dimostrerebbe che l'autovettura, peraltro molto diffusa sul territorio nazionale, in orario e luoghi compatibili con la rapina si fosse recata nel piazzale della ditta LSM.

La Corte territoriale avrebbe richiamato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi traccia nelle risultanze istruttorie di reati in concorso tra questi e il ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che i codici identificativi dei prodotti ritrovati rientravano nel lotto di quelli rubati ma ciò non potrebbe desumersi dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che i codici precisano solo l'appartenenza del prodotto ad una determinata macro categoria, nella quale rientrano circa 10.000 pezzi, e non la corrispondenza con il singolo articolo, caduto in sequestro.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui i beni erano stati acquistati in un mercato; 2.2 violazione di legge in ordine all'avvenuto riconoscimento del delitto di sequestro di persona e della responsabilità concorsuale ex art. 116 cod. pen..

La condotta, come ricostruita dalla sentenza impugnata, impedirebbe di configurare l'autonoma ipotesi del reato di sequestro di persona, in quanto la privazione della libertà dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata limitata esclusivamente ad assicurare la consumazione della rapina in un tempo minimo e strettamente necessario a consentire ai rapinatori di allontanarsi dal luogo del commesso delitto.

I giudici del merito non avrebbero chiarito, inoltre, con quali reali contributi l'imputato avesse partecipato allo studio e all'elaborazione del piano criminoso, così che sarebbe censurabile il riconoscimento della responsabilità penale in capo al ricorrente ex art. 116 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. 2.1 Deve premettersi che questa Corte (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01) è ferma nel ritenere che, al fine della deduzione del travisamento della prova, il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Rv. 240411 - 01).

Nel caso in disamina, tale onere a carattere composito non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a lamentare l'utilizzazione di una informazione non presente nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che non avrebbe indicato il numero della targa dell'autovettura coinvolta nella rapina), senza prospettarne l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata, saldamente ancorato a plurimi elementi probatori. 2.2 Per il resto le censure del ricorrente si risolvono in una sollecitazione a valutare diversamente il compendio probatorio acquisito, da cui risulta che l'imputato con la propria autovettura aveva fornito supporto agli autori materiali del delitto, attendendoli presso il parcheggio della ditta LSM e consentendone la fuga a bordo dell'autovettura in suo uso.

Secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito, deponevano univocamente in tal senso: gli accertamenti compiuti circa il passaggio dell'autovettura in uso al ricorrente, in orari compatibili con le fasi della rapina sulla strada che dalla provincia di Napoli conduce alla zona di Marcianise, luogo di consumazione dei delitti; la circostanza che tale autovettura nel viaggio di andata fosse preceduta a mo' di staffetta da una auto intestata ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto già coinvolto in rapine a tir e risultato avere anche frequentazioni con il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; i filmati che ritraggono la presenza di un'autovettura, avente lo stesso colore e modello di quella in uso al ricorrente, che era transitata in quel luogo secondo gli accertamenti presso la banca dati; il contenuto dei colloqui intrattenuti dal ricorrente con la figlia, intercettati in carcere all'indomani della perquisizione domiciliare e del ritrovamento di oggetti facenti parte della refurtiva; la contraddittorietà dell'alibi difensivo.

A fronte delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata giova premettere che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, come effettuato nel caso in esame, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, sono in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3. Il secondo motivo è privo di specificità. 3.1 Quanto alla censura relativa al concorso del delitto di sequestro di persona con quello di rapina, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che, nel caso concreto, la limitazione della libertà personale dei dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA] era consistita nel rinchiuderli non solo nel vano della motrice di un tir per tutta la durata della rapina ma anche, successivamente, negli uffici della società, dopo avere prospettato l'uso delle armi nell'ipotesi di violazione dell'ordine impartito dal commando.

Così argomentando e, dunque, nel rimarcare che la limitazione della libertà personale dei dipendenti aveva avuto una durata significativa, per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte 2, n. 18913 del 28/04/2022, Rv. 283182 - 01; Sez. 2, n. 4634 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280240 - 02), secondo cui il delitto di rapina concorre con quello di sequestro di persona, quando la privazione della libertà personale si protrae anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina. 3.2 Nessun rilievo censorio può muoversi alla sentenza impugnata neanche nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il sequestro di persona.

La Corte di appello ha evidenziato che le modalità della condotta rendevano evidente al momento della pianificazione dell'illecito l'evoluzione della condotta anche nel sequestro di persona dei dipendenti.

La menzionata Corte ha aggiunto che la responsabilità del ricorrente doveva riconoscersi quantomeno ex art. 116 cod. pen. Ed invero, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.

Ipotesi queste che non ricorrevano nel caso concreto.Correttamente, quindi, il ricorrente è stato ritenuto concorrente anche del reato di sequestro di persona.

4. Giova precisare, in linea con quanto affermato in una precedente sentenza del massimo Consesso di questa Corte (n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), che l'inammissibilità del ricorso esclude che possa porsi il problema della procedibilità a querela del reato di sequestro di persona per effetto del D. Igv. n. 150/2022.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1971 avverso la sentenza n. 3903/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 4 aprile 2022 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e sequestro di persona. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale introdotto nella motivazione della sentenza un'informazione rilevante, che non esisterebbe nel processo, per effetto di un'errata percezione di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione resa all'udienza del 25 giugno 2021. Il teste non avrebbe indicato il numero della targa della Fiat 600 di colore blu, che sarebbe stata utilizzata dall'imputato per prelevare due dei rapinatori, e la visione, discontinua e frammentaria, offerta dalle telecamere e dal sistema di rilevazione delle targhe e dei transiti, non dimostrerebbe che l'autovettura, peraltro molto diffusa sul territorio nazionale, in orario e luoghi compatibili con la rapina si fosse recata nel piazzale della ditta LSM. La Corte territoriale avrebbe richiamato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi traccia nelle risultanze istruttorie di reati in concorso tra questi e il ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che i codici identificativi dei prodotti ritrovati rientravano nel lotto di quelli rubati ma ciò non potrebbe desumersi dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che i codici precisano solo l'appartenenza del prodotto ad una determinata macro categoria, nella quale rientrano circa 10.000 pezzi, e non la corrispondenza con il singolo articolo, caduto in sequestro. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui i beni erano stati acquistati in un mercato; 2.2 violazione di legge in ordine all'avvenuto riconoscimento del delitto di sequestro di persona e della responsabilità concorsuale ex art. 116 cod. pen.. La condotta, come ricostruita dalla sentenza impugnata, impedirebbe di configurare l'autonoma ipotesi del reato di sequestro di persona, in quanto la privazione della libertà dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata limitata esclusivamente ad assicurare la consumazione della rapina in un tempo minimo e strettamente necessario a consentire ai rapinatori di allontanarsi dal luogo del commesso delitto. I giudici del merito non avrebbero chiarito, inoltre, con quali reali contributi l'imputato avesse partecipato allo studio e all'elaborazione del piano criminoso, così che sarebbe censurabile il riconoscimento della responsabilità penale in capo al ricorrente ex art. 116 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. 2.1 Deve premettersi che questa Corte (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01) è ferma nel ritenere che, al fine della deduzione del travisamento della prova, il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Rv. 240411 - 01). Nel caso in disamina, tale onere a carattere composito non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a lamentare l'utilizzazione di una informazione non presente nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che non avrebbe indicato il numero della targa dell'autovettura coinvolta nella rapina), senza prospettarne l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata, saldamente ancorato a plurimi elementi probatori. 2.2 Per il resto le censure del ricorrente si risolvono in una sollecitazione a valutare diversamente il compendio probatorio acquisito, da cui risulta che l'imputato con la propria autovettura aveva fornito supporto agli autori materiali del delitto, attendendoli presso il parcheggio della ditta LSM e consentendone la fuga a bordo dell'autovettura in suo uso. Secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito, deponevano univocamente in tal senso: gli accertamenti compiuti circa il passaggio dell'autovettura in uso al ricorrente, in orari compatibili con le fasi della rapina sulla strada che dalla provincia di Napoli conduce alla zona di Marcianise, luogo di consumazione dei delitti; la circostanza che tale autovettura nel viaggio di andata fosse preceduta a mo' di staffetta da una auto intestata ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto già coinvolto in rapine a tir e risultato avere anche frequentazioni con il fratello di [OSCURATO:PERSONA]; i filmati che ritraggono la presenza di un'autovettura, avente lo stesso colore e modello di quella in uso al ricorrente, che era transitata in quel luogo secondo gli accertamenti presso la banca dati; il contenuto dei colloqui intrattenuti dal ricorrente con la figlia, intercettati in carcere all'indomani della perquisizione domiciliare e del ritrovamento di oggetti facenti parte della refurtiva; la contraddittorietà dell'alibi difensivo. A fronte delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata giova premettere che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, come effettuato nel caso in esame, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, sono in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Il secondo motivo è privo di specificità. 3.1 Quanto alla censura relativa al concorso del delitto di sequestro di persona con quello di rapina, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che, nel caso concreto, la limitazione della libertà personale dei dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA] era consistita nel rinchiuderli non solo nel vano della motrice di un tir per tutta la durata della rapina ma anche, successivamente, negli uffici della società, dopo avere prospettato l'uso delle armi nell'ipotesi di violazione dell'ordine impartito dal commando. Così argomentando e, dunque, nel rimarcare che la limitazione della libertà personale dei dipendenti aveva avuto una durata significativa, per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte 2, n. 18913 del 28/04/2022, Rv. 283182 - 01; Sez. 2, n. 4634 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280240 - 02), secondo cui il delitto di rapina concorre con quello di sequestro di persona, quando la privazione della libertà personale si protrae anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina. 3.2 Nessun rilievo censorio può muoversi alla sentenza impugnata neanche nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il sequestro di persona. La Corte di appello ha evidenziato che le modalità della condotta rendevano evidente al momento della pianificazione dell'illecito l'evoluzione della condotta anche nel sequestro di persona dei dipendenti. La menzionata Corte ha aggiunto che la responsabilità del ricorrente doveva riconoscersi quantomeno ex art. 116 cod. pen. Ed invero, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Ipotesi queste che non ricorrevano nel caso concreto.Correttamente, quindi, il ricorrente è stato ritenuto concorrente anche del reato di sequestro di persona. 4. Giova precisare, in linea con quanto affermato in una precedente sentenza del massimo Consesso di questa Corte (n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), che l'inammissibilità del ricorso esclude che possa porsi il problema della procedibilità a querela del reato di sequestro di persona per effetto del D. Igv. n. 150/2022. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore
Sentenza Cassazione n. 22900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris