CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 11939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 4/10/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che la decisione conterrebbe una motivazione carente in punto di responsabilità, specie con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari a fondamento della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il pacco contenente lo stupefacente era stato inviato al carcere di Saluzzo proprio dal Mucciarelli, come emerso da due circostanze: a) questi, negli stessi giorni, aveva usufruito di un permesso premio proprio in quella località; b) la consulenza grafica disposta dal Pubblico ministero aveva ricondotto all'imputato - con certezza - la grafia con la quale erano stati compilati i documenti di spedizione; c) tale dato emergeva già ictu ocu/i, come riscontrato anche dal Collegio di appello. 5. A fronte di una motivazione così solida e logicamente sviluppata, infine, le censure sollevate dal ricorrente appaiono irricevibili, perché legate ad argomenti di puro fatto (l'accertamento dell'orario di spedizione del pacco) che la Corte di legittimità non può valutare e che, peraltro, non risultano neppure esser stati sottoposti dalla difesa ai Giudici di merito e non valutati, o non adeguatamente valutati. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il C' 'liere estensore Il Presidente G