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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 24904/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 781/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10463/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dalla S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso il decreto del 23 dicembre 2024, con il quale, in accoglimento della relativa istanza avanzata dalla parte civile, veniva disposto, in danno di Maurilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24904/2025 Roma, lì, 07/07/2025 Scarpino (indagato per i reati di cui all'art. 81, 640 e 61 n. 5 cod. pen., contestato al capo A, e agli artt. 476, 482 e 61 nn. 2 e 5, contestato al capo B), il sequestro conservativo della somma di 48.737,75 euro, concretamente eseguito sottoponendo a vincolo (anche) le somme giacenti sul conto corrente intestato alla predetta società, ritenute nella concreta disponibilità dell’indagato.

2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’indagato e si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 316 e 317 cod. proc. pen.), l’omessa indicazione, nel provvedimento impositivo del vincolo, dei beni (concretamente sottoposti a vincolo) ritenuti nella disponibilità dell’indagato anche se formalmente intestati a terzi.

Omessa indicazione che, sostiene la difesa, avrebbe lasciato tale valutazione all'arbitrio di colui che, in concreto, ha poi eseguito il sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Va premesso che la difesa non contesta l’astratta possibilità che il sequestro conservativo possa avere per oggetto beni formalmente intestati a terzi, ma dei quali l'imputato abbia la disponibilità uti dominus (principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305; Sez. 2, n. 57829 del 14/11/2018, Rv. 274460).

La questione prospettata dalla difesa (e sottoposta alla valutazione di questa Corte) attiene esclusivamente alla necessità o meno che tali beni siano esplicitamente indicati nel provvedimento impositivo del vincolo o, più precisamente, che la valutazione in ordine a tale dato sia riservata all’organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento impositivo e non lasciata all’arbitrio dell’organo esecutivo.

2. Ebbene, tale censura è inammissibile sia perché non dedotta nei motivi di impugnazione avanti al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752), ove il ricorrente si era limitato a dedurre, nel merito, l’incoerenza tra l’indicazione del destinatario del vincolo (lo Scarpino, in proprio) e la titolarità delle somme sequestrate (della società), sia perché, nel merito, è manifestamente infondata.

Il sequestro conservativo, invero, costituisce una misura strumentale e prodromica ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto e finalizzata ad evitare che, nelle more del giudizio, possano essere pregiudicati i diritti del ceto creditorio.

L'individuazione specifica dei beni da apprendere può concretamente essere demandata alla fase esecutiva (che è qui affidata, ai sensi dell'art. 317, comma 3, cod. proc. pen., all'ufficiale giudiziario), dovendo il provvedimento impositivo limitarsi a determinare, anche solo in termini approssimativi, sulla base di dati oggettivi, il quantum del credito risarcitorio da garantire (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, Spinazzé, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702), essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, Baldetti, Rv. 262951).

Tale onere (quello della specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo) sussiste solo ove la richiesta della parte civile, dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo, sia riferita a diritti altrui (dovendosi in tali casi specificare le ragioni giustificative della eventuale inefficacia degli atti di alienazione che sono stati compiuti dall'imputato in favore del successivo avente causa: Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., non massimata); non sussiste, invece, ove i beni oggetto della misura siano solo apparentemente nella titolarità di terzi estranei, ma, in realtà, nella concreta disponibilità uti dominus dell'imputato, effettivo titolare di una concreta relazione di appartenenza della situazione giuridica aggredita rispetto all’oggetto del vincolo.

In tali casi, effettivamente, pur non sussistendo la necessità di una specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo, la valutazione in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti applicativi della misura imposta (e, fra questi, anche quelli afferenti all’effettiva titolarità dei beni da apprendere) non può che essere rimessa all’organo giurisdizionale che emette il provvedimento, afferendo alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura disposta.

Ed è quanto, in concreto, è avvenuto.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’istanza avanzata dal difensore della parte civile (e, conseguentemente, il provvedimento impositivo, che tale istanza accoglie), nello specificare l’oggetto della misura richiesta, indica esplicitamente (anche) le somme giacenti sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (peraltro già oggetto di un pregresso vincolo, imposto in conseguenza di un sequestro preventivo adottato con decreto del giudice per le indagini preliminari emesso il 16 febbraio 2021).

E che le somme confluite nel patrimonio societario dell'odierna ricorrente siano concretamente riferibili all’indagato è dato ampiamente argomentato nell’ordinanza impugnata alla luce della composizione della compagine societaria della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (composta, appunto, dal solo Carpino) e della puntuale analisi delle movimentazioni economiche; circostanze che hanno condotto il Tribunale a ritenere (con motivazione insindacabile in questa sede: art.325 cod. proc. pen.) che la società non rappresentasse altro che uno schermo giuridico, privo di sostanziale autonomia, idoneo a sottrarre i beni in essa confluiti dalle legittime aggressioni dei creditori personali dell’indagato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 781/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10463/2025 [OSCURATO:PERSONA] Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dalla S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso il decreto del 23 dicembre 2024, con il quale, in accoglimento della relativa istanza avanzata dalla parte civile, veniva disposto, in danno di Maurilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24904/2025 Roma, lì, 07/07/2025 Scarpino (indagato per i reati di cui all'art. 81, 640 e 61 n. 5 cod. pen., contestato al capo A, e agli artt. 476, 482 e 61 nn. 2 e 5, contestato al capo B), il sequestro conservativo della somma di 48.737,75 euro, concretamente eseguito sottoponendo a vincolo (anche) le somme giacenti sul conto corrente intestato alla predetta società, ritenute nella concreta disponibilità dell’indagato. 2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’indagato e si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 316 e 317 cod. proc. pen.), l’omessa indicazione, nel provvedimento impositivo del vincolo, dei beni (concretamente sottoposti a vincolo) ritenuti nella disponibilità dell’indagato anche se formalmente intestati a terzi. Omessa indicazione che, sostiene la difesa, avrebbe lasciato tale valutazione all'arbitrio di colui che, in concreto, ha poi eseguito il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va premesso che la difesa non contesta l’astratta possibilità che il sequestro conservativo possa avere per oggetto beni formalmente intestati a terzi, ma dei quali l'imputato abbia la disponibilità uti dominus (principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305; Sez. 2, n. 57829 del 14/11/2018, Rv. 274460). La questione prospettata dalla difesa (e sottoposta alla valutazione di questa Corte) attiene esclusivamente alla necessità o meno che tali beni siano esplicitamente indicati nel provvedimento impositivo del vincolo o, più precisamente, che la valutazione in ordine a tale dato sia riservata all’organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento impositivo e non lasciata all’arbitrio dell’organo esecutivo. 2. Ebbene, tale censura è inammissibile sia perché non dedotta nei motivi di impugnazione avanti al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752), ove il ricorrente si era limitato a dedurre, nel merito, l’incoerenza tra l’indicazione del destinatario del vincolo (lo Scarpino, in proprio) e la titolarità delle somme sequestrate (della società), sia perché, nel merito, è manifestamente infondata. Il sequestro conservativo, invero, costituisce una misura strumentale e prodromica ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto e finalizzata ad evitare che, nelle more del giudizio, possano essere pregiudicati i diritti del ceto creditorio. L'individuazione specifica dei beni da apprendere può concretamente essere demandata alla fase esecutiva (che è qui affidata, ai sensi dell'art. 317, comma 3, cod. proc. pen., all'ufficiale giudiziario), dovendo il provvedimento impositivo limitarsi a determinare, anche solo in termini approssimativi, sulla base di dati oggettivi, il quantum del credito risarcitorio da garantire (Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019, Spinazzé, Rv. 276123-01; Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702), essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, Baldetti, Rv. 262951). Tale onere (quello della specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo) sussiste solo ove la richiesta della parte civile, dei beni sui quali si chiede che venga apposto il vincolo, sia riferita a diritti altrui (dovendosi in tali casi specificare le ragioni giustificative della eventuale inefficacia degli atti di alienazione che sono stati compiuti dall'imputato in favore del successivo avente causa: Sez. 5, n. 20646 del 05/05/2021, M., non massimata); non sussiste, invece, ove i beni oggetto della misura siano solo apparentemente nella titolarità di terzi estranei, ma, in realtà, nella concreta disponibilità uti dominus dell'imputato, effettivo titolare di una concreta relazione di appartenenza della situazione giuridica aggredita rispetto all’oggetto del vincolo. In tali casi, effettivamente, pur non sussistendo la necessità di una specifica indicazione dei beni da sottoporre a vincolo, la valutazione in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti applicativi della misura imposta (e, fra questi, anche quelli afferenti all’effettiva titolarità dei beni da apprendere) non può che essere rimessa all’organo giurisdizionale che emette il provvedimento, afferendo alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura disposta. Ed è quanto, in concreto, è avvenuto. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’istanza avanzata dal difensore della parte civile (e, conseguentemente, il provvedimento impositivo, che tale istanza accoglie), nello specificare l’oggetto della misura richiesta, indica esplicitamente (anche) le somme giacenti sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (peraltro già oggetto di un pregresso vincolo, imposto in conseguenza di un sequestro preventivo adottato con decreto del giudice per le indagini preliminari emesso il 16 febbraio 2021). E che le somme confluite nel patrimonio societario dell'odierna ricorrente siano concretamente riferibili all’indagato è dato ampiamente argomentato nell’ordinanza impugnata alla luce della composizione della compagine societaria della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (composta, appunto, dal solo Carpino) e della puntuale analisi delle movimentazioni economiche; circostanze che hanno condotto il Tribunale a ritenere (con motivazione insindacabile in questa sede: art.325 cod. proc. pen.) che la società non rappresentasse altro che uno schermo giuridico, privo di sostanziale autonomia, idoneo a sottrarre i beni in essa confluiti dalle legittime aggressioni dei creditori personali dell’indagato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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