CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 21279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Trento, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata peraltro neppure ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. e della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., correttamente escluse per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni), oltre che per i precedenti specifici, quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d -o il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] I stensore [OSCURATO:PERSONA] i 7 4,,,a t; oso [OSCURATO:PERSONA] ano