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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14614/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t 411> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 16/2/2022, ha riformato la sentenza emessa il 15/6/2021 dal GUP del dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina aggravata, porto di pistola con matricola abrasa, ricettazione e furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento "per mancanza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione" e deducendo un asserito contrasto degli artt. 599bis, 448 co.2 bis e 610 comma 5 cod. proc. pen. con gli artt. 24, 11 Cost . e 6 CEDU laddove escludono dal novero dei motivi di ricorso in cassazione quello attinente il vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento c:ostante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ne consegue la manifesta infondatezza di ogni dubbio in ordine alla legittimità costituzionale dell'inammissibilità di doglianze in ordine alla mancanza di motivazione in ordine a motivi di impugnazione ormai rinunciati.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il nte Luc' no I riali Giova iotallevi C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t 411> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 16/2/2022, ha riformato la sentenza emessa il 15/6/2021 dal GUP del dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina aggravata, porto di pistola con matricola abrasa, ricettazione e furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento "per mancanza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione" e deducendo un asserito contrasto degli artt. 599bis, 448 co.2 bis e 610 comma 5 cod. proc. pen. con gli artt. 24, 11 Cost . e 6 CEDU laddove escludono dal novero dei motivi di ricorso in cassazione quello attinente il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento c:ostante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ne consegue la manifesta infondatezza di ogni dubbio in ordine alla legittimità costituzionale dell'inammissibilità di doglianze in ordine alla mancanza di motivazione in ordine a motivi di impugnazione ormai rinunciati. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il nte Luc' no I riali Giova iotallevi C [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris