CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];9251/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Letto il ricorso con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] domanda l'annullamento della sentenza impugnata, che ha recepito il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che le questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in ordine alla dosimetria della pena, comunque determinata in misura non illegale) restano precluse in questa sede; Considerato che, invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); Rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M