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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 19109/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni ivi indicate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Bresciani, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, nominato al fine di presentare istanza di misura alternativa in ordine al provvedimento di cumulo della Procura di Asti in data 21/4/2022, notificato il 31/5/2022.

L'avviso di fissazione era stato invece notificato ai precedenti difensori della Bresciani, che avevano presentato istanza di detenzione domiciliare per uno solo dei titoli esecutivi compresi in detto cumulo.

L'istanza del difensore ricor- rente era inserita nel fascicolo di detto procedimento e veniva considerata come una mera memoria, con specificazione che non erano ammessi tre difensori.

Rileva il ricorso che la revoca delle precedenti nomine, eccedenti rispetto al numero consentito, può avvenire anche per comportamento concludente, qualora l'assistito si rivolga specificamente all'ultimo difensore nominato, concentrando su di lui la gestione della propria difesa.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'annulla- mento dell'impugnata ordinanza, dovendo convenirsi con i rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dall'esame degli atti processuali, al quale questa Corte è abilitata in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto, si deve constatare la omessa notificazione al difensore di fiducia da ultimo nominato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale sull'istanza di misura alternativa.

1.2. Ritiene questa Corte di ribadire il principio per cui "In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente".

Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito al precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato" (Sez. 5, n. 3549 del 09/02/1999, Pm in proc.

Pucciarelli, Rv. 212763).

Ne discende che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore da ultimo nominato - quello al quale l'interessata ha affidato esclusivamente la sua assistenza in sede esecutiva - determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657).

1.3. Invero, si rileva che proprio il terzo difensore, nominato per ultimo, non ha ricevuto notifica della fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante detta udienza avesse ad oggetto proprio il cumulo in relazione al quale l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto mandato al fine di presentare, con documenta- zione, istanza di misura alternativa.

Da tali elementi, infatti, si sarebbe dovuta ricavare la revoca tacita di uno dei due difensori precedentemente nominati.

2. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la rinnovazione del procedimento, previa corretta costituzione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il giorno 27 aprile 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni ivi indicate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Bresciani, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, nominato al fine di presentare istanza di misura alternativa in ordine al provvedimento di cumulo della Procura di Asti in data 21/4/2022, notificato il 31/5/2022. L'avviso di fissazione era stato invece notificato ai precedenti difensori della Bresciani, che avevano presentato istanza di detenzione domiciliare per uno solo dei titoli esecutivi compresi in detto cumulo. L'istanza del difensore ricor- rente era inserita nel fascicolo di detto procedimento e veniva considerata come una mera memoria, con specificazione che non erano ammessi tre difensori. Rileva il ricorso che la revoca delle precedenti nomine, eccedenti rispetto al numero consentito, può avvenire anche per comportamento concludente, qualora l'assistito si rivolga specificamente all'ultimo difensore nominato, concentrando su di lui la gestione della propria difesa. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'annulla- mento dell'impugnata ordinanza, dovendo convenirsi con i rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti processuali, al quale questa Corte è abilitata in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto, si deve constatare la omessa notificazione al difensore di fiducia da ultimo nominato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale sull'istanza di misura alternativa. 1.2. Ritiene questa Corte di ribadire il principio per cui "In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente". Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito al precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato" (Sez. 5, n. 3549 del 09/02/1999, Pm in proc. Pucciarelli, Rv. 212763). Ne discende che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore da ultimo nominato - quello al quale l'interessata ha affidato esclusivamente la sua assistenza in sede esecutiva - determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657). 1.3. Invero, si rileva che proprio il terzo difensore, nominato per ultimo, non ha ricevuto notifica della fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante detta udienza avesse ad oggetto proprio il cumulo in relazione al quale l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto mandato al fine di presentare, con documenta- zione, istanza di misura alternativa. Da tali elementi, infatti, si sarebbe dovuta ricavare la revoca tacita di uno dei due difensori precedentemente nominati. 2. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la rinnovazione del procedimento, previa corretta costituzione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 I
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