CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE DELL'[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria fallimentare. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare di Velletri ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni due di reclusione, dichiarandola inabilitata all'esercizio di un' impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravata dal danno di rilevante entità. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. violazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 216 co. 6 L.F.. dolendosi della applicazione delle pene accessorie fallimentari, pur avendo applicato una pena detentiva contenuta nel limite di due anni di reclusione. 2.2. Violazione degli artt. 96, 446, 448 cod. proc. pen., nonché violazione del D.M. del 13/01/2021, in relazione alla avvenuta revoca del precedente difensore e alla revoca del consenso dell'imputata al patteggiamento. La sentenza di patteggiamento è nulla poiché l'imputata aveva revocato il precedente difensore non avendo più intenzione di accedere al patteggiamento; il G.I.P. ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, depositata dal nuovo difensore, sull'erroneo presupposto della mancanza in atti della nomina contenente anche la espressa revoca del precedente difensore, giacchè, come previsto dal D.M. del 13/01/2021, per le nomine difensive successive alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'atto era stato inviato telematicamente il 05/07/2021 alla Procura della Repubblica, sebbene l'Ufficio destinatario l'ebbe a scaricare solo il 14 luglio 2021, trasmettendolo alla cancelleria G.I.P. il 15 luglio, ovvero dopo l'udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato il secondo motivo di ricorso, che, nel resto, deve essere rigettato. 1.Nel ratificare l'accordo, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri non si è limitato ad applicare la pena detentiva concordata tra le parti, ma ha disposto, altresì, ex officio, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma della legge fallimentare, peraltro, individuandone la durata senza darne conto alcuno in motivazione. Le pene accessorie fallimentari non si sottraggono, però, alla regola di cui all'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., come ripetutamente chiarito da questa stessa sezione della Corte di legittimità (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, (Rv. 262094; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016 Rv. 266470). Questo comporta che, anche in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni, preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278882). 2. Il secondo motivo non è fondato. Il ricorrente ha dimostrato l'inoltro, in data 7 luglio 2021, dell' istanza di legittimo impedimento, mentre, con riferimento alla nuova nomina fiduciaria, ha solo allegato una attestazione riconducibile al portale deposito atti penali del Ministero della Giustizia , datata 05/07/2021, tuttavia, sprovvisto di qualsiasi attestazione di veridicità. 2.1. Ma ciò che più rileva è che, ai sensi dell'art. 96 co. 2 cod. proc. pen., la nuova nomina, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con contestuale revoca del precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe dovuto essere depositata, quale Autorità giudiziaria procedente, all'Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, dinanzi al quale pendeva la richiesta di patteggiamento (Sez. 1, n. 17879 de/ 18/02/2004 Rv. 228281, che - in una fattispecie in cui la nomina era stata inviata al P.M., che si era spogliato del procedimento con decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico - ha affermato che l'autorità giudiziaria procedente, competente a ricevere l'atto di nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è il giudice davanti al quale è incardinato il giudizio e la ricezione dell'atto costituisce requisito richiesto " ad substantiam", la cui mancanza non obbliga a provvedere sulle istanze presentate dal professionista non investito del mandato difensivo; conf. anche Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275470, nella quale si afferma che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) Inviando, invece, l'atto in questione alla Procura della Repubblica, la parte si è assunta il rischio - in concreto verificatosi - che esso non pervenisse all'attenzione del Giudice procedente. 2.2. E', pertanto, legittima la decisione del G.I.P. di Velletri che, nel dare atto a verbale della mancata comunicazione della nuova nomina, ha rigettato l'istanza di rinvio, decidendo sull'istanza di patteggiamento. 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con riferimento alle pene accessorie, che devono essere eliminate. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inabilitazione , dell'imputata dall'esercizio di imprese commerciali e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, declaratoria che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]