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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41091/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che: uno dei difensori era presente in udienza e non risulta aver dedotto l'omesso avviso all'altro difensore; «la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente» (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187); - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che: uno dei difensori era presente in udienza e non risulta aver dedotto l'omesso avviso all'altro difensore; «la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente» (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187); - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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