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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 34359/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13279/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18878/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01OCT83) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34359/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 04 dicembre 2024 con cui la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 28/09/2019, per avere violato l'obbligo di soggiornare nel proprio Comune di residenza, recandosi in una diversa Regione per motivi di lavoro senza la necessaria autorizzazione, richiesta ma rigettata dal giudice della prevenzione; rilevato che il ricorrente deduce, con quattro motivi di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza in relazione all'elemento soggettivo del reato, la violazione del suo diritto di difesa per la mancata partecipazione all'udienza del difensore stesso, l'illogicità della sentenza in ordine all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua mancanza di specificità, in quanto ripropone le medesime questioni avanzate con i motivi di appello, negli stessi termini e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha valutato approfonditamente tali questioni e le ha decise con motivazione autonoma rispetto a quella del giudice di primo grado, mentre questa Corte ha costantemente affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non presenti alcuno dei vizi lamentati in quanto, con argomentazioni logiche, complete e non contraddittorie, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva per la sua non plausibilità e per la mancanza di prove circa la sussistenza dell'asserita prassi di allontanarsi dal Comune di residenza senza autorizzazione ma previa una mera telefonata alla Questura; ha escluso la sussistenza di una violazione del diritto dei difesa atteso che, all'udienza in cui doveva svolgersi l'esame dell'imputato, fissata dopo molti rinvii, il difensore era presente tramite un proprio sostituto processuale, il quale ha rinunciato all'esame mentre l'imputato, presente, ha rinunciato al diritto di rendere spontanee dichiarazioni; ha dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di appello relativo all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando il suo diniego per la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, mentre il ricorso, non confrontandosi con tale decisione, ripete le diverse ragioni per l'applicabilità dell'istituto; infine ha confermato il trattamento sanzionatorio con argomentazioni con cui il ricorso non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13279/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18878/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01OCT83) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34359/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 04 dicembre 2024 con cui la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 28/09/2019, per avere violato l'obbligo di soggiornare nel proprio Comune di residenza, recandosi in una diversa Regione per motivi di lavoro senza la necessaria autorizzazione, richiesta ma rigettata dal giudice della prevenzione; rilevato che il ricorrente deduce, con quattro motivi di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza in relazione all'elemento soggettivo del reato, la violazione del suo diritto di difesa per la mancata partecipazione all'udienza del difensore stesso, l'illogicità della sentenza in ordine all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua mancanza di specificità, in quanto ripropone le medesime questioni avanzate con i motivi di appello, negli stessi termini e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha valutato approfonditamente tali questioni e le ha decise con motivazione autonoma rispetto a quella del giudice di primo grado, mentre questa Corte ha costantemente affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non presenti alcuno dei vizi lamentati in quanto, con argomentazioni logiche, complete e non contraddittorie, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva per la sua non plausibilità e per la mancanza di prove circa la sussistenza dell'asserita prassi di allontanarsi dal Comune di residenza senza autorizzazione ma previa una mera telefonata alla Questura; ha escluso la sussistenza di una violazione del diritto dei difesa atteso che, all'udienza in cui doveva svolgersi l'esame dell'imputato, fissata dopo molti rinvii, il difensore era presente tramite un proprio sostituto processuale, il quale ha rinunciato all'esame mentre l'imputato, presente, ha rinunciato al diritto di rendere spontanee dichiarazioni; ha dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di appello relativo all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando il suo diniego per la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, mentre il ricorso, non confrontandosi con tale decisione, ripete le diverse ragioni per l'applicabilità dell'istituto; infine ha confermato il trattamento sanzionatorio con argomentazioni con cui il ricorso non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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