CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 11/4/2022, ha riformato la sentenza emessa il 9/11/2021 dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata in concorso, rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: 1) violazione di legge, senza alcuna specificazione della norma violata né delle ragioni della doglianza; 2) carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di eventuali cause di non punibilità astrattamente ipotizzabili; 3) eccessività della pena irrogata; 4) erronea qualificazione giuridica del fatto, senza alcuna specificazione della diversa qualificazione giuridica proposta e delle ragioni della doglianza. Il ricorso è inammissibile, prima ancora che per l'assoluta genericità di tutti i motivi proposti, per il rilievo che nella sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196), nel caso di specie nemmeno genericamente dedotta. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] R DEPOSITATO iN CANCELLE M SECONDA S