CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . R.G. 11453/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina, che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed C 600 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Letta la memoria difensiva depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è inammissibile, siccome del tutto genericamente formulato solo dinanzi al Giudice di legittimità, non essendovi riscontro di analoga doglianza formulata con il gravame di merito, e, in ogni caso, manifestamente infondato, alla luce della motivazione offerta, in punto di responsabilità, dalla Corte di appello ( pg. 3 della sentenza impugnata) sulla base dei dati processuali, compiutamente valutati, e aderendo all'indirizzo secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi( Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 ). Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura dell'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisa menti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 f Il con