CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in data 17/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Brescia del 6/03/2018 era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 800,00 euro di multa. Con lo stesso provvedimento era stata disposta, nei confronti dell'imputato, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. A seguito di incidente di esecuzione, volto a correggere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'errore materiale in cui, in tesi, era incorsa la Corte territoriale, la quale, pur avendo applicato, per il reato più grave tra quelli ritenuti in continuazione, una pena inferiore ai 3 anni di reclusione, aveva, nondimeno, disposto la pena accessoria per la durata anzidetta, con ordinanza in data 17/02/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza in questione. Ciò in quanto, sul punto controverso, doveva ritenersi ormai formato il giudicato, non essendo ravvisabili, nella determinazione della durata della pena accessoria, errori macroscopici di calcolo o l'applicazione di una pena «avulsa dal sistema» che non fossero ricollegabili a un giudizio valutativo operato dal Giudice della cognizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione di pena accessoria. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dopo avere premesso che la Corte di appello aveva modificato, in sede di applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sola pena principale, lasciando immutata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, lamenta che il Giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto che la pena applicata per il reato più grave tra quelli ritenuti in continuazione era inferiore ai tre anni, sicché in base all'art. 29 cod. pen. la pena accessoria non avrebbe dovuto essere disposta. Per tale motivo, si sarebbe al cospetto di una pena illegale, che potrebbe essere corretta attraverso lo strumento dell'art. 130 cod. proc. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite conferirebbe al Giudice dell'esecuzione il potere di eliminare eventuali errori materiali nell'applicazione della pena accessoria illegale, a condizione che essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e sempre che si tratti di un errore la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. In proposito, la difesa osserva come il Giudice dell'esecuzione abbia erroneamente ritenuto, in maniera puramente congetturale, che la pena accessoria sia frutto di un errore valutativo del Giudice della cognizione e che, conseguentemente, non sia possibile emendarla in sede esecutiva, pur emergendo dalle sentenze di merito che il Giudice di cognizione non aveva mai preso in esame la pena accessoria. Quanto, poi, alla rideterminazione della pena base per il reato più grave in cinque anni e un mese, essa, mai operata dal primo Giudice, sarebbe il frutto di un errore nel computo della recidiva, dal momento che il relativo aumento non sarebbe affatto obbligatorio, alla luce della sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale e, prima ancora, della sentenza n. 35738 delle Sezione Unite in data 5/10/2010.3. In data 20/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione» (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv..262327 - 01). 3. Ora, in giurisprudenza si è costantemente affermato che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - che, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., è perpetua quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque anni ed è di cinque anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni -, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave (tra le altre, Sez. 4, n. 4559 del 25/02/1999, Lubrano, Rv. 213149 - 01; Sez. 1, n. 10525 del 5/07/2000, Locorotondo, Rv. 217047 - 01; Sez. 6, n. 17542 del 13/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234496 - 01; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237118 - 01; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067 - 01; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551 - 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 - 01), tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Carneli, Rv. 229126 - 01; Sez. 1, n. 12894 del 6/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243045 - 01; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259749 - 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 - 01). 4. Nel caso di specie, il Giudice della cognizione avrebbe dovuto tenere conto della sussistenza della ritenuta recidiva reiterata, la quale ove sussistente, determina sempre, in sede di aumento per la continuazione, l'aumento della pena base in misura non inferiore a un terzo, quand'anche essa, come avvenuto nel caso di specie, sia ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 - 01). Ne consegue che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che in sede di cognizione la pena base avrebbe dovuto essere determinata in cinque anni e un mese di reclusione e che, per un evidente errore di diritto, ciò non è avvenuto, atteso che la pena base è stata, invece, determinata in misura pari a tre anni e nove mesi di reclusione, venendo poi diminuita per la scelta del rito sino ad attestarsi in misura inferiore ai tre anni, per una pena complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 800,00 euro di multa. 5. Tuttavia, oggetto della richiesta di correzione dell'errore materiale non è stata, ovviamente, la determinazione del quantum della pena principale, quanto di quella accessoria. Quest'ultima, determinabile in maniera automatica a partire dal chiaro tenore letterale dell'art. 29 cod. pen., avrebbe conseguentemente dovuto essere considerata suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. da parte del Giudice dell'esecuzione, senza che la eliminazione dell'errore in questione comportasse alcuna modificazione essenziale dell'atto. 6. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla pena accessoria, che deve, pertanto, essere in questa sede eliminata in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 13221 del 20/11/1998, Cassani, Rv. 211967 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uff