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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 11080/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il giudice procedente al dibattimento (Tribunale di Paola in composizione collegiale) aveva negato la restituzione di documenti e altre cose sottoposte a sequestro probatorio.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge, mancanza di motivazione ed illogicità della medesima in quanto, rispettivamente: - il giudice dell'appello, nel ritenere che si trattasse della mera reiterazione di una precedente istanza di restituzione, aveva confuso due distinte istanze di dissequestro presentate dal ricorrente, sicché a quella oggetto del presente giudizio non era stata data risposta, così come non era stata data risposta all'istanza presentata il 12 novembre 2020; - essendosi l'ordinanza limitata a confermare il provvedimento del primo giudice per relationem si era verificata totale mancanza di motivazione; - l'ordinanza asserisce che l'istanza avrebbe riproposto questioni già trattate, pronunciandosi di contro anche nel merito e dichiarando di "non condividere le censure formulate dall'appellante": essendosi richiamato nella sua interezza un atto precedente, il provvedimento sarebbe illogico. 3.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

3.1. Sotto il primo profilo, basti qui rilevare che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la prima ragione addotta dall'ordinanza impugnata a sostegno della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, vale a dire la non impugnabilità, se non con la sentenza conclusiva del grado, dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di restituzione di cose che, come nella specie, sono sottoposte a sequestro probatorio.

3.2. Tale assorbente ratio decidendi è assolutamente fondata, donde la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, Zinni, Rv. 276506; Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307).3.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il giudice procedente al dibattimento (Tribunale di Paola in composizione collegiale) aveva negato la restituzione di documenti e altre cose sottoposte a sequestro probatorio. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge, mancanza di motivazione ed illogicità della medesima in quanto, rispettivamente: - il giudice dell'appello, nel ritenere che si trattasse della mera reiterazione di una precedente istanza di restituzione, aveva confuso due distinte istanze di dissequestro presentate dal ricorrente, sicché a quella oggetto del presente giudizio non era stata data risposta, così come non era stata data risposta all'istanza presentata il 12 novembre 2020; - essendosi l'ordinanza limitata a confermare il provvedimento del primo giudice per relationem si era verificata totale mancanza di motivazione; - l'ordinanza asserisce che l'istanza avrebbe riproposto questioni già trattate, pronunciandosi di contro anche nel merito e dichiarando di "non condividere le censure formulate dall'appellante": essendosi richiamato nella sua interezza un atto precedente, il provvedimento sarebbe illogico. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Sotto il primo profilo, basti qui rilevare che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la prima ragione addotta dall'ordinanza impugnata a sostegno della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, vale a dire la non impugnabilità, se non con la sentenza conclusiva del grado, dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di restituzione di cose che, come nella specie, sono sottoposte a sequestro probatorio. 3.2. Tale assorbente ratio decidendi è assolutamente fondata, donde la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, Zinni, Rv. 276506; Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307).3.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere est
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