CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MADDALONI il 28/09/1993 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente affermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato per cui si procede, avendo logicamente valorizzato quanto processualmente emerso, con specifico riferimento alla detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, circa quaranta volte superiore rispetto al limite tabellare, le cui dosi ricavabili erano quasi 900, quantitativo che è stato logicamente ritenuto ostativo all'ipotesi di uso personale, ipotesi peraltro rimasta processualmente indimostrata. Il ricorso si limita a contestare in maniera avversativa il percorso motivazionale dei giudici di merito, in tal modo pretendendo di sollecitare una rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichia P.Q.M