CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai fatti giudicati con due sentenze di condanna dello stesso Tribunale, rispettivamente del 22/6/2020 per il delitto di truffa commesso nei mesi di agosto e settembre 2013, e del 13/11/2017 per il delitto di truffa commesso il 6 settembre 2013. Secondo il Tribunale, non era sufficiente la presenza di più indicatori positivi della continuazione, tenuto conto della necessità di effettuare una valutazione globale, e non meramente aritmetica, che potesse condurre al riconoscimento di un medesimo disegno criminoso; dalle allegazioni documentali e dall'esame delle sentenze emergeva una generica inclinazione al delitto e una personale scelta di vivere ricorrendo alla commissione di reati. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il Tribunale, da un lato aveva dato atto della sussistenza di più indicatori di un medesimo disegno criminoso, tra quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre, dall'altro, aveva affermato semplicisticamente che emergeva una generica inclinazione a delinquere, senza fornire una spiegazione adeguata di tale assunto. La circostanza che Virgilio avesse commesso altri reati oltre a quelli oggetto della domanda di riconoscimento della continuazione non poteva deporre per l'insussistenza del medesimo disegno criminoso tra fatti commessi in un breve lasso di tempo, nel medesimo contesto territoriale, in violazione della medesima norma incriminatrice, con modalità operative identiche. Il collante tra le varie condotte criminose era costituito dalla necessità di far fronte alle incombenti esigenze familiari, in seguito alla perdita del lavoro. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La motivazione del rigetto dell'istanza da parte del Tribunale di Trapani è sostanzialmente apparente: infatti, il Giudice non spiega l'affermazione secondo cui dalle allegazioni documentali e dall'esame delle sentenze emerge una generica inclinazione al delitto e una scelta di vita tesa alla commissione di reati. A ben vedere, la presenza di numerose condanne può essere indicativa di un'inclinazione al delitto e di una scelta di vita criminale, ma non permette di escludere in radice la possibilità di riconoscere la continuazione tra due dei reati commessi: questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La verifica richiesta 'al giudice dell'esecuzione è mancata nell'ordinanza impugnata, in quanto l'esame, che si afferma essere stato effettuato "delle allegazioni documentali e delle sentenze", avrebbe dovuto portare a considerazioni concrete sull'insussistenza di un legame tra i fatti di reato oggetto delle due pronunce. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di una più attenta valutazione dell'istanza e di una decisione adeguatamente motivata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapan