CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12036/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA , in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3934/2021depositata il 02/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3934 del 2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, esponendo che aveva impugnato una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria contestando la mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici, la mancata specifica del calcolo degli interessi e della relativa base di credito, la prescrizione quinquennale; il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Commissione di secondo grado; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 112, 115, 182, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla prescrizione eccepita, ritenendo erroneamente provata la notifica degli atti sottesi all’iscrizione ipotecaria, diversamente da quanto accaduto in occasione dell’impugnativa di un preavviso di fermo amministrativo cui erano sottesi anche due avvisi di accertamento oggetto dell’impugnativa in scrutinio in questo giudizio; Considerato che il ricorso è inammissibile; il gravame è stato proposto in evidente violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; nel ricorso non sono riferite le ragioni del rigetto di prime cure, né i motivi di appello, né le ragioni del rigetto del gravame di merito; sono solo riproposte le riferite deduzioni originarie di merito in ordine all’allegata mancata prova della notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, da cui sarebbe in tesi derivata la prescrizione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.400,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,