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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1980

Cassazione n. 32939/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 4/2019, per aver dichiarato falsamente tra i componenti del nucleo proprio familiare la figlia [OSCURATO:PERSONA], nonostante sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità, valorizzando l'entità delle somme indebitamente percepite e il significativo pregiudizio arrecato alla figlia dell'imputato, falsamente inserita nel suo nucleo familiare.

La Corte ha evidenziato che la domanda di accesso al beneficio economico presentata autonomamente dalla figlia era stata inizialmente rigettata proprio in conseguenza della falsa dichiarazione resa dall'imputato, circostanza che aveva indotto la stessa a sporgere denuncia, dando così origine agli accertamenti.

Per le analoghe ragioni la Corte territoriale non ha ritenuto di poter concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Invero si osserva che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ).

In ordine al terzo motivo si osserva che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e 1dell'adempimento delle prescrizioni imposte ( Sez.5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210).

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, ritenuti indicativi di una persistente capacità a delinquere e tali da escludere la possibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al conseguimento delle finalità rieducative della pena.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 4/2019, per aver dichiarato falsamente tra i componenti del nucleo proprio familiare la figlia [OSCURATO:PERSONA], nonostante sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità, valorizzando l'entità delle somme indebitamente percepite e il significativo pregiudizio arrecato alla figlia dell'imputato, falsamente inserita nel suo nucleo familiare. La Corte ha evidenziato che la domanda di accesso al beneficio economico presentata autonomamente dalla figlia era stata inizialmente rigettata proprio in conseguenza della falsa dichiarazione resa dall'imputato, circostanza che aveva indotto la stessa a sporgere denuncia, dando così origine agli accertamenti. Per le analoghe ragioni la Corte territoriale non ha ritenuto di poter concedere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Invero si osserva che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ). In ordine al terzo motivo si osserva che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e 1dell'adempimento delle prescrizioni imposte ( Sez.5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210). Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, ritenuti indicativi di una persistente capacità a delinquere e tali da escludere la possibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al conseguimento delle finalità rieducative della pena. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M