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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38071/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11155/2021proposto da: TODARO Sauro (C.F.: TDRSRA6SPl4H501A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] di Guadalupe n. 17, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura redatta su foglio separalo ed autenticata con firma digitale; -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ; Compensazione spese di lite – Particolarità della vicenda -intimata – -avverso la sentenza n. 3204/2020 emessa dalla C TR Lazio il 27 / 10 /20 2 0 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di imposte comunali e di rette scolastiche dovute nel periodo dal 2004 al 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che l’unica cartella di pagamento contenente debiti di natura tributaria risultava notificata al contribuente direttamente tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove il ricorso risultava presentato nel 2014.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravame e compensava le spese del grado di giudizio, evidenziando che non risultava provato il deposito presso la casa comunale dell’originaria raccomandata destinata al Todaro né era chiaro se la seconda notifica integrasse gli estremi di un nuovo tentativo della originaria cartella o alla comunicazione, seppur tardiva, di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo d i ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione delle spese di lite nonostantel’integrale accoglimento del gravame da lui proposto.

1.1. Il motivo è fondato.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, bench é grafi camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

Inoltre, premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019).

Nel caso di specie, la CTR ha compensato le spese “del grado” sulla base della mera “particolarità della vicenda all’esame”.

Con riferimento ad analoga locuzione, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019, in applicazione degli enunciati principi, ha cassato la sentenza con cui la Corte di appello, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese dei gradi di merito, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.[OSCURATO:PERSONA].

S ez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, ha affermato che la detta formula è generica e inidonea a consentire il necessario controllo.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza merita di essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11155/2021proposto da: TODARO Sauro (C.F.: TDRSRA6SPl4H501A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] di Guadalupe n. 17, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura redatta su foglio separalo ed autenticata con firma digitale; -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ; Compensazione spese di lite – Particolarità della vicenda -intimata – -avverso la sentenza n. 3204/2020 emessa dalla C TR Lazio il 27 / 10 /20 2 0 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di imposte comunali e di rette scolastiche dovute nel periodo dal 2004 al 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che l’unica cartella di pagamento contenente debiti di natura tributaria risultava notificata al contribuente direttamente tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove il ricorso risultava presentato nel 2014. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravame e compensava le spese del grado di giudizio, evidenziando che non risultava provato il deposito presso la casa comunale dell’originaria raccomandata destinata al Todaro né era chiaro se la seconda notifica integrasse gli estremi di un nuovo tentativo della originaria cartella o alla comunicazione, seppur tardiva, di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo d i ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione delle spese di lite nonostantel’integrale accoglimento del gravame da lui proposto. 1.1. Il motivo è fondato. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, bench é grafi camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019). Nel caso di specie, la CTR ha compensato le spese “del grado” sulla base della mera “particolarità della vicenda all’esame”. Con riferimento ad analoga locuzione, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019, in applicazione degli enunciati principi, ha cassato la sentenza con cui la Corte di appello, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese dei gradi di merito, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.[OSCURATO:PERSONA]. S ez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, ha affermato che la detta formula è generica e inidonea a consentire il necessario controllo. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza merita di essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
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