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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07815/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1, mese 1 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, grammi 1,90 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver ceduto in vendita ulteriori tre involucri della medesima sostanza; per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per aver usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti operanti.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 bis art. 73 D.P.R. 309/90.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 81 cod. pen. e alla pena comminata in aumento per la violazione dell'art. 337 cod. pen. in continuazione con l'ipotesi contestata al capo A).

E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1, mese 1 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, grammi 1,90 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver ceduto in vendita ulteriori tre involucri della medesima sostanza; per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per aver usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti operanti. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 bis art. 73 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 81 cod. pen. e alla pena comminata in aumento per la violazione dell'art. 337 cod. pen. in continuazione con l'ipotesi contestata al capo A). E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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