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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42189/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LID::A GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Si da per letta la relazione del relatore.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 29/04/2021 dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata c:ondannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 24.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990, n.309, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati.

La Corte territoriale ha esposto che, all'esito della perquisizione dell'abitazione occupata dall'imputata e del Lorrai, era stata rinvenuta la sostanza stupefacente descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale; ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata dedotta un'ipotesi di connivenza non punibile ovvero di favoreggiamento, ritenendo che il comportamento tenuto dall'imputata in occasione dell'accesso degli operanti fosse significativo in ordine all'affermazione di responsabilità; ciò in quanto l'imputata si era immediatamente prodigata per avvertire il Lorrai e il Piras dell'accesso dei Carabinieri e anche in considerazione del fatto che i panetti di hashish sottoposti a sequestro si trovavano presso la camera da letto dell'appartamento, cilesumendosi da tale circostanza la piena consapevolezza in ordine alla condotta di illecita detenzione commessa dai suddetti.

La Corte ha altresì rigettato il motivo di impugnazione inerente al giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le circostanze attenuanti generiche, ritenendo condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in punto di ritenuta equivalenza tra le stesse; ha infine rigettato il motivo di impugnazione riguardante la misura delle sanzioni applicate.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per c:assazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancanza di prova del contributo causale rispetto alla detenzione della sostanza stupefacente; ha dedotto che le circostanze di fatto valorizzate dai giudici del merito - ovvero il mero fatto della coabitazione con uno dei responsabili della detenzione e l'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto nell'appartamento - non fossero sufficienti al fine di provare la sussistenza del concorso; ciò in quanto la sostanza era stata ivi appena portata e l'accesso degli operanti era avvenuto nella fase di stoccaggio; ha quindi ritenuto che la Corte territoriale avrebbe operato un'errata lettura degli elementi indiziari e avrebbe immotivatamente escluso il perfezionamento di un'ipotesi di connivenza non punibile, a propria volta non esclusa dalla consapevolezza in ordine alla presenza della sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.378 cod.pen.; mentre, con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., sempre in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della predetta fattispecie.

In relazione ai predetti motivi, ha dedotto che la Corte non si sarebbe confrontata - ravvisandosi sul punto un totale difetto di motivazione - con il motivo di appello attinente alla richiesta derubricazione del fatto ascritto sotto la specie del favoreggiamento personale; deducendo che, in sede di atto di appello, era stato argomentato come la condotta tenuta dall'imputata con particolare riferimento a quella consistita nell'aver avvertito il Lorrai in ordine alla presenza degli operanti - non poteva comunque considerarsi un contributo alla realizzazione della condotta o al permanere della situazione illecita.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I tre motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica; in quanto il complesso delle doglianze formulate dalla difesa attiene al profilo di diritto inerente alla parte del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputata abbia concorso nella detenzione della sostanza stupefacente descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale.

3. Va preliminarmente rilevato che non sussiste - in specifica relazione a quanto argomentato nel terzo motivo di impugnazione - il dedotto vizio di omessa motivazione in riferimento al motivo di appello inerente alla richiesta riqualificazione della condotta dell'imputata sotto la specie di quella prevista dall'art.378 cod.pen..Va infatti richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Lakrafy, Rv. 284096).

Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la prospettazione difensiva riguardante la richiesta - formulata in via logicamente subordinata - di derubricazione dell'originaria imputazione sia stata implicitamente ma evidentemente disattesa dal complessivo percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto perfezionata una condotta di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente.

4. Le deduzioni formulate nell'ambito del primo motivo di impugnazione e riguardanti l'asserito perfezionamento di una fat:tispecie di connivenza non punibile non sono fondate.

A tale proposito, va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che - mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo - nel concorso di persone perfezionato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.3, n.34895 del 16/7/2015, Caradonna, RV. 264454; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina; Sez.4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, RV. 280244-02; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U.

Stup., in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).

Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata si sia adeguatamente confrontata con i suddetti principi; avendo la stessa ritenuto - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta tenuta dall'imputata fosse caratterizzata dai necessari elementi connotativi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del concorso nella detenzione dello stupefacente.

Ciò sulla base degli elementi - valorizzati con motivazione intrinsecamente coerente - rappresentati dal dato di fatto costituito dalla assidua vigilanza dell'ingresso dell'abitazione da parte dell'imputata (e che quindi, come dato atto nella motivazione della Corte territoriale, garantiva una specifica e consapevole copertura all'attività dei concorrenti), dall'espresso avvertimento dalla stessa rivolto nei confronti del Lorrai e del Piras al momento dell'accesso degli operanti e dalla collocazione della sostanza stupefacente - a propria volta di elevato valore ponderale - nella camera da letto dell'abitazione occupata dalla stessa imputata e dal Lorrai, unità abitativa della quale i giudici di appello hanno altresì sottolineato - sulla base di quanto riferito da uno degli operanti in sede di integrazione probatoria disposta nel corso del giudizio abbreviato - le piccole dimensioni; elementi di fatto che, consequenzialmente, sono stati ritenuti dalla Corte come denotanti la piena consapevolezza dell'imputata in ordine allo svolgimento di un'attività illecita e, ulteriormente, come indice di un rafforzamento del proposito criminoso dei concorrenti e, quindi, non valutabili come idonei a concretizzare una condotta meramente passiva.

5. Le deduzioni - di rango logicamente subordinato - inerenti alla richiesta riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto nell'art.378 cod.pen., in relazione a una condotta imputabile ai soli Lorrai e Piras, sono infondate.

Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01, in base al quale il reato di favoreggiamento personale non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione e ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto in un concorso, quanto meno a carattere morale (conformi, Sez. 6, n. 2668 del 7/12/2016, dep.2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510).

Rilevando che, anche sulla base della lettura parzialmente diversa offerta da altre pronunce, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, Forgiarini, Rv. 271968; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza).

Nel caso di specie, le circostanze di fatto sopra riassunte e valorizzate hanno quindi coerentemente indotto la Corte territoriale a ritenere perfezionata una fattispecie di detenzione; vedendosi, in riferimento ai predetti principi, in un'ipotesi di condotta evidentemente tesa a rafforzare il proposito criminoso dei concorrenti e non finalizzata a facilitare la cessazione nella permanenza nel reato ovvero a garantite la sola impunità dei medesimi.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LID::A GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Si da per letta la relazione del relatore. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 29/04/2021 dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata c:ondannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 24.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990, n.309, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati. La Corte territoriale ha esposto che, all'esito della perquisizione dell'abitazione occupata dall'imputata e del Lorrai, era stata rinvenuta la sostanza stupefacente descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale; ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata dedotta un'ipotesi di connivenza non punibile ovvero di favoreggiamento, ritenendo che il comportamento tenuto dall'imputata in occasione dell'accesso degli operanti fosse significativo in ordine all'affermazione di responsabilità; ciò in quanto l'imputata si era immediatamente prodigata per avvertire il Lorrai e il Piras dell'accesso dei Carabinieri e anche in considerazione del fatto che i panetti di hashish sottoposti a sequestro si trovavano presso la camera da letto dell'appartamento, cilesumendosi da tale circostanza la piena consapevolezza in ordine alla condotta di illecita detenzione commessa dai suddetti. La Corte ha altresì rigettato il motivo di impugnazione inerente al giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le circostanze attenuanti generiche, ritenendo condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in punto di ritenuta equivalenza tra le stesse; ha infine rigettato il motivo di impugnazione riguardante la misura delle sanzioni applicate. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per c:assazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancanza di prova del contributo causale rispetto alla detenzione della sostanza stupefacente; ha dedotto che le circostanze di fatto valorizzate dai giudici del merito - ovvero il mero fatto della coabitazione con uno dei responsabili della detenzione e l'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto nell'appartamento - non fossero sufficienti al fine di provare la sussistenza del concorso; ciò in quanto la sostanza era stata ivi appena portata e l'accesso degli operanti era avvenuto nella fase di stoccaggio; ha quindi ritenuto che la Corte territoriale avrebbe operato un'errata lettura degli elementi indiziari e avrebbe immotivatamente escluso il perfezionamento di un'ipotesi di connivenza non punibile, a propria volta non esclusa dalla consapevolezza in ordine alla presenza della sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello inerente alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.378 cod.pen.; mentre, con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., sempre in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della predetta fattispecie. In relazione ai predetti motivi, ha dedotto che la Corte non si sarebbe confrontata - ravvisandosi sul punto un totale difetto di motivazione - con il motivo di appello attinente alla richiesta derubricazione del fatto ascritto sotto la specie del favoreggiamento personale; deducendo che, in sede di atto di appello, era stato argomentato come la condotta tenuta dall'imputata con particolare riferimento a quella consistita nell'aver avvertito il Lorrai in ordine alla presenza degli operanti - non poteva comunque considerarsi un contributo alla realizzazione della condotta o al permanere della situazione illecita. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I tre motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica; in quanto il complesso delle doglianze formulate dalla difesa attiene al profilo di diritto inerente alla parte del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputata abbia concorso nella detenzione della sostanza stupefacente descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale. 3. Va preliminarmente rilevato che non sussiste - in specifica relazione a quanto argomentato nel terzo motivo di impugnazione - il dedotto vizio di omessa motivazione in riferimento al motivo di appello inerente alla richiesta riqualificazione della condotta dell'imputata sotto la specie di quella prevista dall'art.378 cod.pen..Va infatti richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Lakrafy, Rv. 284096). Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la prospettazione difensiva riguardante la richiesta - formulata in via logicamente subordinata - di derubricazione dell'originaria imputazione sia stata implicitamente ma evidentemente disattesa dal complessivo percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto perfezionata una condotta di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente. 4. Le deduzioni formulate nell'ambito del primo motivo di impugnazione e riguardanti l'asserito perfezionamento di una fat:tispecie di connivenza non punibile non sono fondate. A tale proposito, va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che - mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo - nel concorso di persone perfezionato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.3, n.34895 del 16/7/2015, Caradonna, RV. 264454; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina; Sez.4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, RV. 280244-02; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stup., in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata si sia adeguatamente confrontata con i suddetti principi; avendo la stessa ritenuto - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - che la condotta tenuta dall'imputata fosse caratterizzata dai necessari elementi connotativi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del concorso nella detenzione dello stupefacente. Ciò sulla base degli elementi - valorizzati con motivazione intrinsecamente coerente - rappresentati dal dato di fatto costituito dalla assidua vigilanza dell'ingresso dell'abitazione da parte dell'imputata (e che quindi, come dato atto nella motivazione della Corte territoriale, garantiva una specifica e consapevole copertura all'attività dei concorrenti), dall'espresso avvertimento dalla stessa rivolto nei confronti del Lorrai e del Piras al momento dell'accesso degli operanti e dalla collocazione della sostanza stupefacente - a propria volta di elevato valore ponderale - nella camera da letto dell'abitazione occupata dalla stessa imputata e dal Lorrai, unità abitativa della quale i giudici di appello hanno altresì sottolineato - sulla base di quanto riferito da uno degli operanti in sede di integrazione probatoria disposta nel corso del giudizio abbreviato - le piccole dimensioni; elementi di fatto che, consequenzialmente, sono stati ritenuti dalla Corte come denotanti la piena consapevolezza dell'imputata in ordine allo svolgimento di un'attività illecita e, ulteriormente, come indice di un rafforzamento del proposito criminoso dei concorrenti e, quindi, non valutabili come idonei a concretizzare una condotta meramente passiva. 5. Le deduzioni - di rango logicamente subordinato - inerenti alla richiesta riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto nell'art.378 cod.pen., in relazione a una condotta imputabile ai soli Lorrai e Piras, sono infondate. Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01, in base al quale il reato di favoreggiamento personale non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione e ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto in un concorso, quanto meno a carattere morale (conformi, Sez. 6, n. 2668 del 7/12/2016, dep.2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510). Rilevando che, anche sulla base della lettura parzialmente diversa offerta da altre pronunce, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, Forgiarini, Rv. 271968; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza). Nel caso di specie, le circostanze di fatto sopra riassunte e valorizzate hanno quindi coerentemente indotto la Corte territoriale a ritenere perfezionata una fattispecie di detenzione; vedendosi, in riferimento ai predetti principi, in un'ipotesi di condotta evidentemente tesa a rafforzare il proposito criminoso dei concorrenti e non finalizzata a facilitare la cessazione nella permanenza nel reato ovvero a garantite la sola impunità dei medesimi. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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