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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04824/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo in data 25 settembre 2018, dichiarando l'estinzione del reato di lesioni aggravate e confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico articolato motivo, violazione di norme penali in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con particolare riguardo al difetto di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa circa il riconoscimento dell'imputata.

Ha osservato la difesa che la valutazione del materiale indiziario compiuta dalla sentenza era errata, rispetto al dato del riconoscimento, da parte della teste [OSCURATO:PERSONA], dell'imputata e del numero di targa del veicolo dell'imputata stessa, in quanto avvenuto solo a distanza di tempo, nel corso dell'esame dibattimentale e non nell'immediatezza del fatto, senza che potesse valere a riscontro la dichiarazione del genitore della teste, che aveva solo riferito di aver ascoltato la figlia evocare il nome di battesimo dell'imputata mentre inseguiva il rapinatore; egualmente errata era stata la valutazione del contenuto delle intercettazioni acquisite da altro procedimento, perché frutto di travisamento del tutto evidente del contenuto letterale delle frasi registrate (che non indicavano la Beltrame alla guida del veicolo, ma piuttosto indicavano un soggetto di sesso maschile); infine, erronea era la valutazione, fondata su meri criteri di verosimiglianza (tratti dall'esame di mappe ricavate da siti Internet e da considerazioni inerenti a mere ipotesi sull'allontanamento a elevata velocità dei rapinatori, all'aggancio di celle non prossime al luogo di effettiva localizzazione, all'affidamento a terzi del telefono cellulare), dell'alibi fornito dall'imputata sulla scorta della presenza del proprio apparato cellulare, in orario prossimo alla rapina, a distanza che non poteva essere coperta nel tempo intercorso tra la commissione del reato e l'aggancio della cella da parte dell'utenza cellulare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Come riaffermato da ultimo dalle sezioni unite della Corte (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) è inammissibile il motivo di ricorso in sede di legittimità con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., (ovvero, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista la violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, poiché i limiti _e all'amnnissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla deduzione di violazione di legge, potendo essere fatta valere l'errata valutazione degli elementi indiziari soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0).

La ricorrente ha censurato l'applicazione dei criteri valutativi della prova indiziaria sia con riguardo al contenuto dichiarativo della teste [OSCURATO:PERSONA], che riconobbe l'imputata solo nel corso del dibattimento, sia in relazione alla portata del materiale rappresentato dalle intercettazioni, sollecitando una rinnovata valutazione del materiale probatorio, senza indicare alcun vizio logico della motivazione della Corte territoriale che, con argomenti puntuali e coerenti con le prove raccolte, ha chiarito le ragioni del supposto tardivo riconoscimento, ha ravvisato la convergenza di quelle dichiarazioni con le indicazioni di altro teste, ha correttamente messo in rilievo l'insuperabile dato dell'individuazione del veicolo utilizzato dai rapinatori attraverso immagini videoregistrate nell'immediatezza dei fatti e in zona prossima al luogo della commessa rapina, circostanza fattuale che non è stata oggetto di censure da parte della ricorrente.

In definitiva, le doglianze del ricorso, sia per quanto riguarda il contenuto (di una sola frase, e non dell'intero dialogo) derivato dalle intercettazioni, sia per ciò che attiene all'alibi desumibile dalla collocazione dell'utenza cellulare della ricorrente in zona distante dal luogo della rapina, dopo un certo lasso temporale, ove pure riconducibili a lamentate carenze argomentative, non risultano decisive a fronte del complessivo quadro degli elementi indiziari (poiché le intercettazioni attestano in ogni caso che la rapina in oggetto era stata commessa dalla ricorrente, assieme al fratello e ad un rumeno, autore materiale del delitto, così come la collocazione dell'utenza cellulare in altro luogo, dopo una determinato arco temporale, non possiede carattere dirimente per affermare l'estraneità della Beltrame, in ragione delle approssimazioni insite nella collocazione sul territorio delle utenze che agganciano le celle dei sistemi di trasmissione delle comunicazioni elettroniche).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; i) la ricorrente va inoltre condannatcLal pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, in favore delle parti civili, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], che liquida per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo in data 25 settembre 2018, dichiarando l'estinzione del reato di lesioni aggravate e confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico articolato motivo, violazione di norme penali in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con particolare riguardo al difetto di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa circa il riconoscimento dell'imputata. Ha osservato la difesa che la valutazione del materiale indiziario compiuta dalla sentenza era errata, rispetto al dato del riconoscimento, da parte della teste [OSCURATO:PERSONA], dell'imputata e del numero di targa del veicolo dell'imputata stessa, in quanto avvenuto solo a distanza di tempo, nel corso dell'esame dibattimentale e non nell'immediatezza del fatto, senza che potesse valere a riscontro la dichiarazione del genitore della teste, che aveva solo riferito di aver ascoltato la figlia evocare il nome di battesimo dell'imputata mentre inseguiva il rapinatore; egualmente errata era stata la valutazione del contenuto delle intercettazioni acquisite da altro procedimento, perché frutto di travisamento del tutto evidente del contenuto letterale delle frasi registrate (che non indicavano la Beltrame alla guida del veicolo, ma piuttosto indicavano un soggetto di sesso maschile); infine, erronea era la valutazione, fondata su meri criteri di verosimiglianza (tratti dall'esame di mappe ricavate da siti Internet e da considerazioni inerenti a mere ipotesi sull'allontanamento a elevata velocità dei rapinatori, all'aggancio di celle non prossime al luogo di effettiva localizzazione, all'affidamento a terzi del telefono cellulare), dell'alibi fornito dall'imputata sulla scorta della presenza del proprio apparato cellulare, in orario prossimo alla rapina, a distanza che non poteva essere coperta nel tempo intercorso tra la commissione del reato e l'aggancio della cella da parte dell'utenza cellulare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Come riaffermato da ultimo dalle sezioni unite della Corte (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) è inammissibile il motivo di ricorso in sede di legittimità con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., (ovvero, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista la violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, poiché i limiti _e all'amnnissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla deduzione di violazione di legge, potendo essere fatta valere l'errata valutazione degli elementi indiziari soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0). La ricorrente ha censurato l'applicazione dei criteri valutativi della prova indiziaria sia con riguardo al contenuto dichiarativo della teste [OSCURATO:PERSONA], che riconobbe l'imputata solo nel corso del dibattimento, sia in relazione alla portata del materiale rappresentato dalle intercettazioni, sollecitando una rinnovata valutazione del materiale probatorio, senza indicare alcun vizio logico della motivazione della Corte territoriale che, con argomenti puntuali e coerenti con le prove raccolte, ha chiarito le ragioni del supposto tardivo riconoscimento, ha ravvisato la convergenza di quelle dichiarazioni con le indicazioni di altro teste, ha correttamente messo in rilievo l'insuperabile dato dell'individuazione del veicolo utilizzato dai rapinatori attraverso immagini videoregistrate nell'immediatezza dei fatti e in zona prossima al luogo della commessa rapina, circostanza fattuale che non è stata oggetto di censure da parte della ricorrente. In definitiva, le doglianze del ricorso, sia per quanto riguarda il contenuto (di una sola frase, e non dell'intero dialogo) derivato dalle intercettazioni, sia per ciò che attiene all'alibi desumibile dalla collocazione dell'utenza cellulare della ricorrente in zona distante dal luogo della rapina, dopo un certo lasso temporale, ove pure riconducibili a lamentate carenze argomentative, non risultano decisive a fronte del complessivo quadro degli elementi indiziari (poiché le intercettazioni attestano in ogni caso che la rapina in oggetto era stata commessa dalla ricorrente, assieme al fratello e ad un rumeno, autore materiale del delitto, così come la collocazione dell'utenza cellulare in altro luogo, dopo una determinato arco temporale, non possiede carattere dirimente per affermare l'estraneità della Beltrame, in ragione delle approssimazioni insite nella collocazione sul territorio delle utenze che agganciano le celle dei sistemi di trasmissione delle comunicazioni elettroniche). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; i) la ricorrente va inoltre condannatcLal pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, in favore delle parti civili, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], che liquida per
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