CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4 7 70 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale notarile del 22 febbraio 2018, presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 122, èelettivamente domiciliata; - C ontroricorrente incidentale - Oggetto: iva –rimborso – prestazioni di servizi di consulenza tecnica o scientifica - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n.979/06/2017, depositata in data20 novembre 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società francese [OSCURATO:PERSONA] S.A. un diniego del rimborso iva dalla stessa corrisposto per le prestazioni di servizi di ricerca scientifica rese in suo favore dalla consociata italiana; il diniego di rimborso era basato sul fatto che le prestazioni ricevute erano in realtà consistite in servizi di consulenze tecniche e, in quanto tali, erano operazioni non territorialmente rilevanti e, quindi, escluse dal campo di applicazione dell’iva; avverso l’atto di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara; avverso la decisione del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale per la parte della decisione a sé sfavorevole; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato sia l’appelloprincipale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della società, in particolare ha ritenutoche: le prestazioni di servizi ricevuti dalla società dovevano essere qualificate quali attività di ricerca scientifica e non di consulenza tecnica; le ulteriori prestazioni ricevute dovevano essere qualificate come accessorie alla prestazione principale; non poteva trovare accoglimento, inoltre, l’appello incidentale della società, concernente il vizio di motivazione del diniego di rimborso, la decorrenza dei termini entro i quali doveva essere notificata la decisione sul rimborso e la violazione dei principi di neutralità e effettività in materia di iva, in quanto la società si era compiutamente difesa in giudizio ed aveva, peraltro, viste riconosciute le proprie ragioni già in primo grado; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorsoprincipale per la cassazione affidato a due motivi di censura e illustrato con successiv a memori a , cui ha res istito l a società depositando controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata allegazione della notifica della sentenza censurata, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., tenuto con dei principi espressi con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10648/2017, che, rivedendo il precedente orientamento, ha precisato che la sanzione dell'improcedibilità non è applicabile se il documento mancante (la relata di notifica della sentenza gravata) risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotto dalla controparte o acquisito mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, a condizione che il ricorso rispetti il termine breve di impugnazione; nel caso di specie, la controricorrente ha provveduto al deposito della relata di notifica, consentendo, in tal modo,di verificare che il ricorso in cassazione, notificato in data 8 febbraio 2018, è tempestivo, ai sensi dell’art. 325 e 326, cod. proc. civ., stante che la sentenza era stata notificata in data 15 dicembre 2017; va disattesa, in secondo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., proposto dalla controricorrente, in quanto difetterebbe la esposizione sommaria dei fatti di causa, avendo, invece, parte ricorrente specificato qual era l’oggetto della controversia e le ragioni di doglianza della società nonché i passaggi ritenuti rilevanti della decisione di primo grado, consentendo, pertanto, a questa Corte di conoscere i termini delle questioni prospettate e di apprezzare la rilevanza delle censure prospettate alla pronuncia del giudice del gravame; va, altresì, disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per non avere p arte ricorrente censurato il passaggio della motivazione della sentenza del giudice del gravame con il quale si era ritenuto che, anche ove si fosse qualificata la prestazione ricevuta quale consulenza, sussisteva comunque il diritto al rimborso dell’imposta addebitata: tale passaggio motivazionale è stato oggetto di specifica censura in sede di primo motivo di ricorso, assumendo, piuttosto, rilevanza solo la diversa questione, non attinente alla eccezione ora prospettata,della idoneità della suddetta censura a contrastare l’affermazione contenuta in sentenza; con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.; evidenzia la ricorrente principale, in particolare, che il giudice del gravame non ha tenuto conto, ai fini della corretta qualificazione delle prestazioni di servizi ricevuti dalla società, del contenuto del contratto stipulato tra lastessa e la società fornitrice, in particolare dell’art. 5, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad evincere la natura di consulenza dei suddetti servizi; secondo la ricorrente principale sussisterebbe il vizio di violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non a vendo il giudice del gravame esaminato la valenza probatoria del contratto di cui l’Agenzia delle entrate aveva, invece, prospettato la decisività ai fini della decisione, essendo peraltro apodittica l’affermazione relativa alla unicità complessiva di diverse prestazioni connesse; il motivo è infondato; parte ricorrente fa richiamo, con il presente motivo, al contenuto del contratto stipulato tra le societàe ne evidenzia la rilevanza in quanto dallo stesso sarebbe emersa la “natura diversificata delle attività e dei vari servizi oggetto delle prestazioni fatturate”, avendo le parti precisato e distinto analiticamente gli oneri c.d. interni da quelli qualificati come esterni, sicchè da questa distinzione trasparire il carattere meramente residuale di questi ultimi; va quindi precisato, in primo luogo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. non può porsi per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Viceversa, si è chiarito che non sussiste violazione della norma citata laddove il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c. dedicato alla valutazione delle prove (Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. civ., 21 dicembre 2022, n. 37382 ; Cass. civ., 1marzo 2022, n. 6774); in realtà, con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame, chiamato a valutare, alla luce dei diversi elementi di prova a disposizione, se le prestazioni di servizi ricevuti dalla società fossero da qualificarsi quali attività di ricerca ovvero consulenze tecniche, dopo avere specificato qual era, sotto il profilo concettuale, la distinzione tra le suddette prestazioni, ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che: “i servizi sopra richiamati, così come descritti nell’istanza di interpello, considerati nel loro complesso sono riconducibili alle prestazioni di carattere scientifico in quanto concretizzano un’attività di ricerca innovativa finalizzata ad accrescere il patrimonio delle conoscenze e delle utilità attualmente disponibili”;peraltro,la questione della diversificazione dell’attività ricevuta dalla società, cui aveva fatto riferimento la ricorrente mediante il richiamo al contenuto del contratto, è stata espressamente presa in considerazione dal giudice del gravame che ha, invero, ritenuto di dovere valutare l’intero complesso delle specifiche prestazioni in termini unitari, atteso il rapporto di connessione e di strumentalità con la prestazione principale consistente, come detto, nell’attività di ricerca e sviluppo; né, d’altro lato, risulta specificato da parte ricorrente, se non in termini generici, quali erano state le prestazioni fatturate non riconducibili, secondo un rapporto di accessorietà, con quella ritenuta principale dal giudice del gravame; in sostanza, a fronte della contestazione incentrata sulla asserita "eterogeneità" delle prestazioni resein favore della società, il giudice del gravame ha accertato che le stesse, nondimeno, si iscrivevano nell'ambito della complessiva attività di ricerca scientifica; con il secondo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto che le prestazioni di servizi ricevut i dalla società erano da qualificarsi quale attività di ricerca scientifica; evidenzia parte ricorrente che la riconducibilità delle prestazioni di servizi ricevuti alla società alla nozione di consulenza tecnica avrebbe dovuto essere desunta: dalle fattureallegate all’istanza; dai contratti intercorsi tra le parti; da ulteriore documentazione; il motivo è inammissibile; questa Corte ha precisato che le espressioni “ violazione o falsa applicazione di legge”, di cui all'art. 360, cod. proc. civ., comma primo, n. 3), descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, cod. proc. civ., comma primo, n. 3 ), l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022); ciò precisato, parte ricorrente si limita a indicare la norma che assume violata, ma non specifica sotto quale profilo se ne assume la violazione, salvo fare riferimento, in modo generico, alle fatture allegate all’istanza, ai contratti intercorsi tra le parti (già richiamati in sede di esame del primo motivo di ricorso) e a ulteriore documentazione e informazioni acquisite in sede istruttoria, introducendo, in tal modo, tuttavia, una non consentita rivalutazione del materiale probatorio già posto all’attenzione del giudice del gravame al fine di un nuovo apprezzamento della valutazione compiuta dal giudice del merito; il rigetto dei motivi di ricorso principale comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato, in particolare: del primo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con motivazione apparente sul motiv o di appello incidentale proposto dalla societàin tema di motivazione dell’atto di diniego del rimborso; del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000; del terzo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con motivazione apparente sul motivo di appello incidentale propost o dalla società in tema di tardività della comunicazione del diniego di rimborso; del quarto motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, per avere pronunciato con motivazione apparente sul motivo di appello incidentale proposto dalla società in tema di violazionedel principio di neutralità e di effettività in materia di iva in conclusione, è infondato il primo motivo di ricorso principale, inammissibile il secondo, sono assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale e condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della societàcontroricorrente; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrenteprincipale al pagamento delle spese di lite in favo