CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod, pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;che, nel caso di specie, le doglianze difensive non si confrontano con tutte le argomentazioni dei giudici censurati, così risultando prive del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (si vedano, in particolare, pag. 4 dell'appello ed il giudizio espresso dalla sentenza di primo grado con riguardo alle modalità della condotta ed alla sua odiosità, nonché all'assenza di segnali di resipiscenza, argomenti che il generico motivo di appello sul punto non ha confutato; considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de