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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 22674/2026

Testo disponibile della fonte

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Dresano il 09/02/1952avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Lette le conclusioni scritte depositate in data 3/03/2026 dal difensore dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, per quantodi interesse, ha: 1) confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, resa all’esito digiudizio ordinario, nella parte in cui ha condannato gli imputati per il reato dibancarotta documentale fraudolenta contestata al capo A) in relazione alfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato in data 10/3/2017; 2) dichiaratoprescritti i reati di cui ai capi B) e C); 3) rideterminato per l’effetto la pena in anni3 mesi 3 di reclusione; 4) confermato per il resto la sentenza.2.

Hanno proposto ricorsi congiunti i due imputati, mediante il proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo lamenta inosservanza di norma penale e vizio di motivazionein ordine alla determinazione dell’elemento soggettivo della fattispecie.

Deduceche: a) la sentenza non aveva chiarito se quella accertata fosse la bancarottadocumentale generale o quella specifica e, in tale secondo caso, se si vertesse alcospetto di condotta di sottrazione o di occultamento; b) non era stata datacontezza del dolo specifico.2.2.

Il secondo motivo prospetta vizio di motivazione anche per travisamento dellaprova quanto alla dimostrazione dell’elemento materiale della fattispecie.

Deduceche la sentenza: a) erroneamente aveva considerato che la contabilità era statatrovata presso locali nella disponibilità dei ricorrenti quando si trattava di localiconcessi alla [OSCURATO:SOCIETA]. in comodato come risultava dal contratto di cessionein uso del 1° luglio 2014; b) non aveva considerato che le dichiarazioni della testeMaria [OSCURATO:PERSONA] indicavano che la documentazione era stata nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituenti componente societaria contrapposta a quella degliimputati; c) lo stesso Curatore aveva confermato di avere ricevuto la contabilitàdal legale di [OSCURATO:PERSONA]; d) la Corte d’appello aveva erroneamente inteso che l’accessoai locali fosse stato procurato mediante l’intervento di un fabbro quando era statol’[OSCURATO:PERSONA] ad aprire la sede, secondo quanto attestato dal teste di PG [OSCURATO:PERSONA]; e)presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta soltanto risalentedocumentazione bancaria che riguardava i rapporti di fideiussione.3.

Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.4.

La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ fondato il primo motivo in relazione al dolo specifico mentre è infondato edai limiti della inammissibilità il secondo.2.

Giova accennare come i giudici di merito abbiano inquadrato le vicende qui inrilievo nella contrapposizione tra due fazioni che, nel profilarsi della crisi, avevaparalizzato la società [OSCURATO:SOCIETA]., favorendone l’aggravamento del dissesto edil conseguente fallimento.2.1.

In particolare, la fallita, costituita nel 1990 con sede in Dresano e oggettosociale l'attività di costruzioni edili, ristrutturazioni, sia in proprio che in conto terzi,compravendita e locazione di immobili, era stata a lungo retta da un consiglio diamministrazione, che, nelle più recenti annualità (qui di interesse), era risultatocomposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e membrodi tale organo dal 16 gennaio 2006 al 17 febbraio 2017, oltre che dall'odiernaimputata, [OSCURATO:PERSONA], componente dal 3 gennaio 2007 al 17febbraio 2017.[OSCURATO:PERSONA] (coniuge della [OSCURATO:PERSONA] e componente del C.d.A. finoal 2007), era presente nello scenario societario quale "procuratore" con ampipoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (tali da consentire tutte leoperazioni gestorie), in forza di procura rilasciata il 23.1.2007.2.2.

Dopo un periodo connotato da sostanziale equilibrio e modesti utili, la societàaveva registrato una perdita nel 2012 ed un tracollo nel 2013 allorché il principalecliente, la [OSCURATO:PERSONA], era stata posta in liquidazione coattaamministrativa.

La novità aveva avviato la crisi di I.ME.CO. che vantava neiconfronti di tale cooperativa un credito di oltre 1.084.000 euro, svalutato a bilancioquasi per intero (con riconoscimento solo di privilegio per 50.000 euro), conconseguente determinazione di una perdita di 520.457 euro nell'esercizio 2013 eun patrimonio netto negativo pari a 441.531 euro al 31 ottobre 2013.Il nuovo scenario aveva polarizzato due fazioni di peso paritario nel sodaliziosocietario.

Un primo gruppo, composto dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Foletti (50%delle quote) riteneva il credito irrecuperabile, propendendo per la liquidazione dellasocietà.

Un secondo gruppo, formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro50%), sosteneva che vi fosse ancora la possibilità di recuperare parte del creditoe si opponeva alla liquidazione.2.3.

La perdita del cliente e la contrapposizione dei due gruppi avevanodeterminato la cessazione dell’operatività della società dal 2014.

Nello scenarioche recava il franco stigma della crisi, la contrapposizione delle fazioni avevagenerato contrasti nelle assemblee mentre il gruppo della [OSCURATO:PERSONA] avevaaccusato l’[OSCURATO:PERSONA] di aver dirottato clienti verso [OSCURATO:SOCIETA]., società da lui controllata,promuovendo iniziative cautelari in sede civile, senza esiti concreti.

Nel contestodella paralisi societaria, tra il 2014 ed il 2016, erano registrati vari pagamenti dicui il capo B (oggetto di estinzione per prescrizione dichiarata dalla sentenzaimpugnata) ha contestato agli attuali ricorrenti il carattere preferenziale.2.4.

Nel corso di assemblea societaria del 17 febbraio 2017 i componenti delC.d.A. avevano formalizzato le proprie dimissioni, venendo nominatol'amministratore unico, individuato nella figura dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il fallimento dellasocietà era poi stato dichiarato il 10 marzo 2017.3.

Per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere esaminato prima il secondomotivo che attiene all’elemento materiale con specifico riguardo alla sua oggettivariferibilità ai due ricorrenti.Il motivo è infondato ed, in gran parte, versato in fatto.3.1.

La sentenza impugnata ha ritenuto provata l’imputabilità agli attuali ricorrentidella sparizione di una serie di scritture contabili e libri sociali (in particolareinventari, registro dei beni ammortizzabili, parte dei registri IVA e scritture dichiusura).L’allegazione difensiva, come sopra dettagliata, è complessivamente volta asostenere che: a) la corretta lettura degli elementi acquisiti doveva evidenziareche i documenti in rilievo erano rimasti nella disponibilità della società; b)comunque, erano nella disponibilità di soggetti diversi dagli attuali ricorrenti.L’accertamento contenuto nelle due sentenze conformi, peraltro, appare svolto inmodo esaustivo e privo delle illogicità e contraddizioni prospettate dal ricorso chesi limita a proporre letture alternative degli atti secondo profili di merito cheesorbitano dal sindacato di legittimità.3.2.

Al riguardo, già la sentenza del Tribunale aveva compiutamente ricostruitocome, dopo che le prime ricerche della Guardia di Finanza presso la società BlueDevil, di fatto depositaria della contabilità, avevano portato a rinvenire soltantodocumentazione datata e inattuale, la prosecuzione delle stesse aveva consentitodi recuperare le scritture più recenti presso una cantina interrata di cui laChierichetti aveva le chiavi e la cui porta, in assenza di cooperazione dellaimputata, era stata forzata mediante un fabbro.

L'attività era proseguita inDresano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso l'abitazione dell'imputata, estendendo anchein questo caso la ricerca ad un ulteriore locale collocato nel cortile della casa dellaChierichetti, sempre allo stesso indirizzo, chiamato comunemente "ufficietto".Erano così stati rinvenuti ulteriori documenti e supporti informatici relativi aI.ME.CO.

Da ultimo, nel corso dell'audizione in data 26 aprile 2017, la Chierichettied il [OSCURATO:PERSONA] avevano consegnato al curatore un "registrino a tre colonne", ossiaun documento relativo ad una serie di movimentazione attive e passive riferite alleannualità intercorrenti tra il 2005 e il 2011, rappresentanti sostanzialmente unacontabilità in nero, aggiungendo che la grafia dell'autore si mostrava riconducibilea quella della [OSCURATO:PERSONA].Sulla medesima linea la Corte di appello ha evidenziato che: a) il libro giornalerisultava tenuto sino a settembre 2016 privo delle scritture di chiusura e diregistrazione di operazioni rilevanti; b) in tale quadro, mancavano i libri inventarie il registro dei beni ammortizzabili del triennio anteriore; c) parte delladocumentazione era stata rinvenuta solo a seguito di perquisizione presso locali diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], successivamente alladenuncia-querela dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]; d) il reperimento parziale nonaveva permesso una ricostruzione completa tanto che il curatore aveva dovuto farricorso a fonti esterne per risalire alle poste di bilancio.

In particolare, risultavadocumentalmente «che, dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore unico (17febbraio 2017), la richiesta di consegna dei libri sociali rimase inevasa, e che lareplica della [OSCURATO:PERSONA] ("la documentazione non è nelle mie mani") si rivelò nonveritiera, essendo i documenti successivamente rinvenuti nei locali di via Marsaladi proprietà o nella disponibilità del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]».3.3.

Le prospettazioni difensive, che pretendono di evidenziare illogicità econtraddizioni anche con atti del procedimento, risultano versate in fatto earticolate mediante una lettura parcellizzata delle risultanze processuali, secondoquanto di seguito illustrato.3.3.1.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata non aveva considerato che illocale ove erano state rinvenute le scritture contabili era stato concesso incomodato d'uso ad [OSCURATO:SOCIETA]..

Come risultava dal contratto di cessione in usodel 1° luglio 2014 (prodotto agli atti e richiamato nell'atto di appello), il c.d."sotto-terrazzino" presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 a Dresano eraformalmente stato concesso in comodato d'uso alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Sicchèdoveva concludersi che la documentazione in rilievo non era uscita dalla sfera dicontrollo della fallita, dovendosi per l’effetto escludere qualsiasi condotta disottrazione o occultamento.Si tratta di prospettazione meramente suggestiva posto che, anche a prescinderedalla considerazione che presso i locali in questione, secondo la sentenzaimpugnata, risultava insediata la società [OSCURATO:PERSONA] che, controllata dallaChierichetti e dal [OSCURATO:PERSONA] nonché formalmente amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA], gestivala contabilità del gruppo, quanto è ai presenti fini essenziale è il diverso puntosecondo cui le chiavi della cantina presso cui la documentazione era stata trovataerano nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle sentenze anchesulla base della denuncia acquisita in atti con il consenso delle parti.La motivazione delle due sentenze, pertanto, non incorre in alcun contrasto con lerisultanze processuali laddove assume che la disponibilità dei documenti rinvenutipresso la cantina in oggetto era rimasta in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che non l’avevaconsegnata all’[OSCURATO:PERSONA] nonostante la specifica richiesta.3.3.2.

Sotto ulteriore e sequenziale profilo, i ricorrenti deducono il travisamentodelle informazioni desumibili dall’esame della teste [OSCURATO:PERSONA], secondocui la documentazione era stata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].3.3.2.1.

Nel corso dell’esame del 30 maggio 2024, di cui la censura sollecita larilettura, la teste al riguardo riferiva che: a) tutta la documentazione contabile eamministrativa di [OSCURATO:SOCIETA]. era stata gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dellaconiuge, [OSCURATO:PERSONA]; b) la richiesta di contabilità inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] alla BlueDevii era allora risultata sorprendente in quanto, appunto, tutta la questionecontabile amministrativa era tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva sempre potutodisporre dell'ufficio e del correlato “magazzinetto” posto a 40 metri.3.3.2.2.

La prospettazione non si confronta con quanto già la sentenza di primogrado, richiamata anche implicitamente da quella impugnata, aveva giàevidenziato in ordine alla inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] sui temi del ritrovamentodella contabilità in cui la teste, oltre a mostrare reticenza, era entrata incontraddizione con gli stessi imputati con specifico riferimento alle modalità dirinvenimento del libricino con la contabilità in nero.

Libricino che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito di avere trovato casualmente presso l’ufficetto di Dresano via [OSCURATO:PERSONA] 26mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto mostra di avere ritrovato personalmente presso lasede della [OSCURATO:PERSONA], non ricordando a chi l’avesse consegnato.[OSCURATO:PERSONA], del resto, secondo le ricostruzioni delle sentenze di merito, era ilsoggetto che, nel marzo del 2017, a seguito dell’assemblea che aveva segnato larottura finale all’interno della fallita, quale legale rappresentante della Faber 2000s.r.l., società totalmente controllata dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], avevapresentato l’istanza che aveva portato alla dichiarazione di fallimento dellaI.ME.CO.D’altro canto, l’allegazione in esame pretermette ulteriore aspetto saliente che, dicontro, la sentenza del Tribunale aveva evidenziato nel rimarcare come la [OSCURATO:PERSONA],il cui ruolo nella tenuta della contabilità in nero era così enfatizzato dallaprospettazione difensiva, quantomeno sino alla fine del 2016 e, quindi, sino a pochimesi prima della dichiarazione di fallimento, aveva fatto parte della fazione diChierichetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.3.3.

Secondo la difesa, poi, le conclusioni delle sentenze di merito sullasottrazione delle scritture da parte dei due ricorrenti entrava in contrasto con lacircostanza che il curatore aveva ricevuto la documentazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],legale dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito sia nellarelazione sia all'udienza dell’11 gennaio 2024 («la documentazione contabile dellasocietà fallita veniva consegnata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che assisteva l'[OSCURATO:PERSONA]»).

Anche inquesto caso, peraltro, la prospettazione è frutto di una lettura parcellizzata inmodo mirato della stessa fonte richiamata, ancor prima che del quadrocomplessivo delle risultanze.

In particolare, dall’esame del Curatore e dalla suarelazione versata in atti in allegato ai ricorsi non si evince alcun travisamento inordine alla lettura ricevuta nelle sentenze di merito risultando anzi confermato chel’acquisizione della documentazione da parte della procedura fallimentare eraavvenuta in più tranches e specificamente mediante: a) consegna provenientedall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] per tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (allegato 3 della relazione delCuratore); b) acquisizione dei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza aseguito delle sopra menzionate attività di perquisizione (allegato 4); c) mediantela consegna da parte degli attuali ricorrenti nel corso dell’audizione (allegato 5).Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, gli elementi così esposti nonhanno alcuna valenza disarticolante quando invece confermano che l’acquisizionedella documentazione societaria avvenne per successivi passaggi e che la parteche non era risultata nella disponibilità dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] era statarinvenuta in quella degli attuali ricorrenti.3.3.4.

Secondo la difesa, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe travisato lerisultanze probatorie (specificamente l’esame del teste [OSCURATO:PERSONA])laddove aveva affermato che l’accesso al “magazzinetto” presso cui era stataritrovata la documentazione era stato procurato dalla Guardia di Finanza mediantel’intervento di un fabbro quando era stato convocato l’[OSCURATO:PERSONA] che aveva aperto laporta delle cui chiavi aveva la disponibilità.

Circostanza, quella così allegata, che,nella prospettiva difensiva, avrebbe l’evidente valenza di disarticolarel’affermazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità dei locali e delladocumentazione che vi era contenuta.Si tratta di allegazione francamente disallineata al reale contenuto dell’esame delteste [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava chiaramente che quella che era stata apertadall’[OSCURATO:PERSONA] era la sede della [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, per aprire la cantina omagazzinetto in cui era custodita la documentazione qui in rilievo si era resonecessario l’intervento del fabbro.

Era così stata recuperata la maggior parte delladocumentazione societaria e contabile, corrispondente a nove scatoloni (cfr.esame del teste [OSCURATO:PERSONA]: «PUBBLICO MINISTERO - Okay, senta chi aveva ladisponibilità dei locali, al di là dell'abitazione, chiaramente, della [OSCURATO:PERSONA]?[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Allora, della [OSCURATO:PERSONA], noi quando quella mattina siamoandati il 24 marzo, mi sembra, del 2017, non abbiamo, non siamo riusciti a trovarenessuno.

Alla fine abbiamo contattato il signor [OSCURATO:PERSONA], che ci ha apertolui…...[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., della fallita.

Poi poiché non abbiamotrovato documentazione rilevante, sempre [OSCURATO:PERSONA] ci disse che in base a quello chegli aveva riferito il signor [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], la documentazionedella Imeco doveva trovarsi anche in una cantina situata nello scantinato dellostesso immobile.

Però il signor [OSCURATO:PERSONA] non aveva le chiavi di questa cantina.PUBBLICO MINISTERO - Okay e chi le aveva queste chiavi? Cioè la disponibilità diquesta cantinetta chi l'aveva? [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Non lo so, perché alla finenon abbiamo potuto accertare con precisione chi avesse la disponibilità di questechiavi, perché ci siamo fatti autorizzare dalla P.M. per aprire con un fabbro.PUBBLICO MINISTERO- Okay.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Abbiamo rotto la serraturae siamo entrati.

E in effetti lì abbiamo trovato la maggior parte di tutta ladocumentazione sequestrata, in questa cantina»).2.3.5.

Parziale, oltre che marginale, è poi il rilievo secondo cui la documentazionebancaria rinvenuta presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] era riferibile alle vecchiefideiussioni personali rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società IMECO oltre 15anni prima dell'accesso.

Anche a prescindere che la circostanza che ladocumentazione bancaria così rinvenuta fosse esclusivamente riferita allepregresse fideiussioni è oggetto di affermazione della sola [OSCURATO:PERSONA], è datorimarcare che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito come presso l’abitazione e il locale inadiacenza fossero stati rinvenuti anche «parecchi prodotti informatici, PC,chiavette… un po' di computer».3.4.

Come premesso, allora, la convergente conclusione delle due sentenze dimerito secondo cui la sparizione di parte significativa della contabilità era daimputarsi ai due attuali ricorrenti risulta poggiare su elementi valutati in modoprivo di illogicità e che non risulta in alcun modo contraddetto dalle allegazionidifensive.

Il motivo, che, del resto, si mostra in gran parte articolato in fatto,pretendendo un sindacato di merito che è qui precluso, si mostra comunqueinfondato in tutte le sue composite allegazioni.4.

Risulta invece fondato il secondo motivo, seppure nei termini di seguitoarticolati.4.1.

Manifestamente infondata è la censura con cui i ricorsi si dolgono di unaasserita ambivalenza dell’accertamento operato dalla sentenza impugnata che nonavrebbe chiarito se il fatto accertato corrispondeva alla sottrazione delle scrittureo alla irregolare tenuta delle stesse.Al riguardo, invero, la lettura isolata e congiunta di contestazione e sentenze dimerito non lascia nessuno spazio alla prospettata incertezza.Se l’imputazione, facendo riferimento ad una sottrazione, da parte degli imputati,dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di procurare a loro stessi o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ha evocato puntualmente itratti della bancarotta documentale specifica, già la sentenza di primo grado, inprecisa coerenza con la contestazione, aveva chiarito che «differentemente daquanto argomentato dalle parti nella loro discussione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonè imputata l'omessa tenuta della documentazione contabile (pur realizzata, stantela mancata approvazione dei bilanci per le annualità 2014, 2015 e 2016), bensìla sottrazione della stessa».Sulla stessa inequivocabile linea si è posta la sentenza della Corte di appelloaffermando che «(l)a ricostruzione del Tribunale, secondo cui tale condotta integrala sottrazione o comunque l'occultamento delle scritture contabili, appareimmune da vizi logici e giuridici».La circostanza che, a margine della sottrazione di gran pare delle scritture, fossestata rilevata anche una contestuale incompletezza della tenuta di quelle rinvenutein nessun modo vale ad incidere sul contenuto dell’accertamento che si èconservato nel perimetro dell’imputazione mentre può arricchire il quadro entrocui valutare i comportamenti.4.2.

Quella fatta oggetto di accertamento è quindi la bancarotta fraudolentadocumentale specifica.

Come noto, si tratta di tipo che, contemplato dalla primaparte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue dalla cd. bancarottafraudolenta documentale generale, descritta dalla seconda parte della medesimadisposizione.4.2.1.

I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili.

Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.4.2.2.

Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».

Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).4.2.3.

Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori».

Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 –

01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica.

Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice.

E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).4.2.4.

In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304– 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179– 01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr.

Sentenza n. 42546/2024 cit., in motivazione).4.2.4.1.

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Cass. pen., Sez.

V,Sentenza, 18/09/2025, n. 37723).

Laddove, peraltro, siffatti elementi ulterioripossono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che lasparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull’interesse delceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).4.2.4.2.

Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, ènaturalmente suscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01.

Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione.

Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01).

Nel medesimo senso possonoapprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenutastrumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenutooccultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informativee apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate adassumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra leinformazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenzeprobatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di unpatrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tral'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari).

Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.4.3.

Le sentenze di merito, in punto di dolo specifico, hanno offerto le seguenticonsiderazioni.Il Tribunale ha collegato la sottrazione delle scritture al proposito dei due imputatidi nascondere le vicende, anche preferenziali, consumatesi nel periodo dicontrapposizione tra fazioni societarie che aveva ritardato il fallimento («Propriola volontà di tenere celate le descritte dinamiche all'interno della fallita - e, quindi,ricavarne un ingiusto profitto - emerge, inoltre, quale scopo della condotta disottrazione dei libri e delle scritture contabile, di cui al capo a), pure imputabileagli odierni imputati»).La Corte di appello, dopo avere dato atto della «consapevole reticenza volta adimpedire l'immediata disponibilità della contabilità alla società e poi al curatore»ha osservato che «il dolo è pienamente integrato: la consapevolezza della gravitàdella situazione economica e dell'imminente fallimento rende evidente la finalitàdi ritardare o ostacolare la ricostruzione contabile, in un contesto di profondaconflittualità societaria».4.4.

La difesa, al riguardo, mentre ha argomentato che nulla escludeva che lacondotta fosse dovuta a mera superficialità, ha argomentato che più elementierano idonei ad escludere quantomeno il dolo specifico.

Ed, invero, gli imputatiavevano anche prodotto la documentazione contabile "parallela".4.5.

Alla stregua delle premesse generali poste la censura si mostra fondataladdove, in sostanza, adduce la carente precisazione del contenuto del dolospecifico e della sua tenuta a fronte della produzione della “contabilità in nero” daparte degli imputati.In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si arresta ad osservare ilfatto generico che la sottrazione delle scritture aveva deliberatamente ostacolatola ricostruzione contabile in un contesto conflittuale, così pressoché arrestandosialla dimostrazione della volontarietà della condotta.Non evidenzia, invece, quale genere di informazioni era stato occultato mediantela sottrazione delle scritture e quale concreta prospettiva di danno per i creditorio di profitto per i medesimi imputati o per terzi ne fosse derivata nel contestospecifico, eventualmente sul versante stesso delle operazioni preferenziali o dialtre vicende simili.Nemmeno risulta in alcun modo affrontata la questione se la prospettiva di un dolospecifico così atteggiato si conciliasse ed in quali termini con la consegna dellacontabilità in nero, in un quadro in cui era già stato già da subito acquisito il librogiornale.La motivazione così articolata non corrisponde, quindi, alle esigenze di concretezzadel dolo specifico che si sono sopra enucleate.Il rilievo impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio perché sianocolmate le lacune così individuate.5.

I ricorsi devono essere, pertanto, accolti limitatamente al motivo del dolospecifico, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diMilano.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Milano.Così deciso il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dresano il 09/02/1952avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Lette le conclusioni scritte depositate in data 3/03/2026 dal difensore dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, per quantodi interesse, ha: 1) confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, resa all’esito digiudizio ordinario, nella parte in cui ha condannato gli imputati per il reato dibancarotta documentale fraudolenta contestata al capo A) in relazione alfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato in data 10/3/2017; 2) dichiaratoprescritti i reati di cui ai capi B) e C); 3) rideterminato per l’effetto la pena in anni3 mesi 3 di reclusione; 4) confermato per il resto la sentenza.2. Hanno proposto ricorsi congiunti i due imputati, mediante il proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo lamenta inosservanza di norma penale e vizio di motivazionein ordine alla determinazione dell’elemento soggettivo della fattispecie. Deduceche: a) la sentenza non aveva chiarito se quella accertata fosse la bancarottadocumentale generale o quella specifica e, in tale secondo caso, se si vertesse alcospetto di condotta di sottrazione o di occultamento; b) non era stata datacontezza del dolo specifico.2.2. Il secondo motivo prospetta vizio di motivazione anche per travisamento dellaprova quanto alla dimostrazione dell’elemento materiale della fattispecie. Deduceche la sentenza: a) erroneamente aveva considerato che la contabilità era statatrovata presso locali nella disponibilità dei ricorrenti quando si trattava di localiconcessi alla [OSCURATO:SOCIETA]. in comodato come risultava dal contratto di cessionein uso del 1° luglio 2014; b) non aveva considerato che le dichiarazioni della testeMaria [OSCURATO:PERSONA] indicavano che la documentazione era stata nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituenti componente societaria contrapposta a quella degliimputati; c) lo stesso Curatore aveva confermato di avere ricevuto la contabilitàdal legale di [OSCURATO:PERSONA]; d) la Corte d’appello aveva erroneamente inteso che l’accessoai locali fosse stato procurato mediante l’intervento di un fabbro quando era statol’[OSCURATO:PERSONA] ad aprire la sede, secondo quanto attestato dal teste di PG [OSCURATO:PERSONA]; e)presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta soltanto risalentedocumentazione bancaria che riguardava i rapporti di fideiussione.3. Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ fondato il primo motivo in relazione al dolo specifico mentre è infondato edai limiti della inammissibilità il secondo.2. Giova accennare come i giudici di merito abbiano inquadrato le vicende qui inrilievo nella contrapposizione tra due fazioni che, nel profilarsi della crisi, avevaparalizzato la società [OSCURATO:SOCIETA]., favorendone l’aggravamento del dissesto edil conseguente fallimento.2.1. In particolare, la fallita, costituita nel 1990 con sede in Dresano e oggettosociale l'attività di costruzioni edili, ristrutturazioni, sia in proprio che in conto terzi,compravendita e locazione di immobili, era stata a lungo retta da un consiglio diamministrazione, che, nelle più recenti annualità (qui di interesse), era risultatocomposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e membrodi tale organo dal 16 gennaio 2006 al 17 febbraio 2017, oltre che dall'odiernaimputata, [OSCURATO:PERSONA], componente dal 3 gennaio 2007 al 17febbraio 2017.[OSCURATO:PERSONA] (coniuge della [OSCURATO:PERSONA] e componente del C.d.A. finoal 2007), era presente nello scenario societario quale "procuratore" con ampipoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (tali da consentire tutte leoperazioni gestorie), in forza di procura rilasciata il 23.1.2007.2.2. Dopo un periodo connotato da sostanziale equilibrio e modesti utili, la societàaveva registrato una perdita nel 2012 ed un tracollo nel 2013 allorché il principalecliente, la [OSCURATO:PERSONA], era stata posta in liquidazione coattaamministrativa. La novità aveva avviato la crisi di I.ME.CO. che vantava neiconfronti di tale cooperativa un credito di oltre 1.084.000 euro, svalutato a bilancioquasi per intero (con riconoscimento solo di privilegio per 50.000 euro), conconseguente determinazione di una perdita di 520.457 euro nell'esercizio 2013 eun patrimonio netto negativo pari a 441.531 euro al 31 ottobre 2013.Il nuovo scenario aveva polarizzato due fazioni di peso paritario nel sodaliziosocietario. Un primo gruppo, composto dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Foletti (50%delle quote) riteneva il credito irrecuperabile, propendendo per la liquidazione dellasocietà. Un secondo gruppo, formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro50%), sosteneva che vi fosse ancora la possibilità di recuperare parte del creditoe si opponeva alla liquidazione.2.3. La perdita del cliente e la contrapposizione dei due gruppi avevanodeterminato la cessazione dell’operatività della società dal 2014. Nello scenarioche recava il franco stigma della crisi, la contrapposizione delle fazioni avevagenerato contrasti nelle assemblee mentre il gruppo della [OSCURATO:PERSONA] avevaaccusato l’[OSCURATO:PERSONA] di aver dirottato clienti verso [OSCURATO:SOCIETA]., società da lui controllata,promuovendo iniziative cautelari in sede civile, senza esiti concreti. Nel contestodella paralisi societaria, tra il 2014 ed il 2016, erano registrati vari pagamenti dicui il capo B (oggetto di estinzione per prescrizione dichiarata dalla sentenzaimpugnata) ha contestato agli attuali ricorrenti il carattere preferenziale.2.4. Nel corso di assemblea societaria del 17 febbraio 2017 i componenti delC.d.A. avevano formalizzato le proprie dimissioni, venendo nominatol'amministratore unico, individuato nella figura dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il fallimento dellasocietà era poi stato dichiarato il 10 marzo 2017.3. Per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere esaminato prima il secondomotivo che attiene all’elemento materiale con specifico riguardo alla sua oggettivariferibilità ai due ricorrenti.Il motivo è infondato ed, in gran parte, versato in fatto.3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto provata l’imputabilità agli attuali ricorrentidella sparizione di una serie di scritture contabili e libri sociali (in particolareinventari, registro dei beni ammortizzabili, parte dei registri IVA e scritture dichiusura).L’allegazione difensiva, come sopra dettagliata, è complessivamente volta asostenere che: a) la corretta lettura degli elementi acquisiti doveva evidenziareche i documenti in rilievo erano rimasti nella disponibilità della società; b)comunque, erano nella disponibilità di soggetti diversi dagli attuali ricorrenti.L’accertamento contenuto nelle due sentenze conformi, peraltro, appare svolto inmodo esaustivo e privo delle illogicità e contraddizioni prospettate dal ricorso chesi limita a proporre letture alternative degli atti secondo profili di merito cheesorbitano dal sindacato di legittimità.3.2. Al riguardo, già la sentenza del Tribunale aveva compiutamente ricostruitocome, dopo che le prime ricerche della Guardia di Finanza presso la società BlueDevil, di fatto depositaria della contabilità, avevano portato a rinvenire soltantodocumentazione datata e inattuale, la prosecuzione delle stesse aveva consentitodi recuperare le scritture più recenti presso una cantina interrata di cui laChierichetti aveva le chiavi e la cui porta, in assenza di cooperazione dellaimputata, era stata forzata mediante un fabbro. L'attività era proseguita inDresano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso l'abitazione dell'imputata, estendendo anchein questo caso la ricerca ad un ulteriore locale collocato nel cortile della casa dellaChierichetti, sempre allo stesso indirizzo, chiamato comunemente "ufficietto".Erano così stati rinvenuti ulteriori documenti e supporti informatici relativi aI.ME.CO. Da ultimo, nel corso dell'audizione in data 26 aprile 2017, la Chierichettied il [OSCURATO:PERSONA] avevano consegnato al curatore un "registrino a tre colonne", ossiaun documento relativo ad una serie di movimentazione attive e passive riferite alleannualità intercorrenti tra il 2005 e il 2011, rappresentanti sostanzialmente unacontabilità in nero, aggiungendo che la grafia dell'autore si mostrava riconducibilea quella della [OSCURATO:PERSONA].Sulla medesima linea la Corte di appello ha evidenziato che: a) il libro giornalerisultava tenuto sino a settembre 2016 privo delle scritture di chiusura e diregistrazione di operazioni rilevanti; b) in tale quadro, mancavano i libri inventarie il registro dei beni ammortizzabili del triennio anteriore; c) parte delladocumentazione era stata rinvenuta solo a seguito di perquisizione presso locali diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], successivamente alladenuncia-querela dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]; d) il reperimento parziale nonaveva permesso una ricostruzione completa tanto che il curatore aveva dovuto farricorso a fonti esterne per risalire alle poste di bilancio. In particolare, risultavadocumentalmente «che, dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore unico (17febbraio 2017), la richiesta di consegna dei libri sociali rimase inevasa, e che lareplica della [OSCURATO:PERSONA] ("la documentazione non è nelle mie mani") si rivelò nonveritiera, essendo i documenti successivamente rinvenuti nei locali di via Marsaladi proprietà o nella disponibilità del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]».3.3. Le prospettazioni difensive, che pretendono di evidenziare illogicità econtraddizioni anche con atti del procedimento, risultano versate in fatto earticolate mediante una lettura parcellizzata delle risultanze processuali, secondoquanto di seguito illustrato.3.3.1. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non aveva considerato che illocale ove erano state rinvenute le scritture contabili era stato concesso incomodato d'uso ad [OSCURATO:SOCIETA].. Come risultava dal contratto di cessione in usodel 1° luglio 2014 (prodotto agli atti e richiamato nell'atto di appello), il c.d."sotto-terrazzino" presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 a Dresano eraformalmente stato concesso in comodato d'uso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Sicchèdoveva concludersi che la documentazione in rilievo non era uscita dalla sfera dicontrollo della fallita, dovendosi per l’effetto escludere qualsiasi condotta disottrazione o occultamento.Si tratta di prospettazione meramente suggestiva posto che, anche a prescinderedalla considerazione che presso i locali in questione, secondo la sentenzaimpugnata, risultava insediata la società [OSCURATO:PERSONA] che, controllata dallaChierichetti e dal [OSCURATO:PERSONA] nonché formalmente amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA], gestivala contabilità del gruppo, quanto è ai presenti fini essenziale è il diverso puntosecondo cui le chiavi della cantina presso cui la documentazione era stata trovataerano nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle sentenze anchesulla base della denuncia acquisita in atti con il consenso delle parti.La motivazione delle due sentenze, pertanto, non incorre in alcun contrasto con lerisultanze processuali laddove assume che la disponibilità dei documenti rinvenutipresso la cantina in oggetto era rimasta in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che non l’avevaconsegnata all’[OSCURATO:PERSONA] nonostante la specifica richiesta.3.3.2. Sotto ulteriore e sequenziale profilo, i ricorrenti deducono il travisamentodelle informazioni desumibili dall’esame della teste [OSCURATO:PERSONA], secondocui la documentazione era stata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].3.3.2.1. Nel corso dell’esame del 30 maggio 2024, di cui la censura sollecita larilettura, la teste al riguardo riferiva che: a) tutta la documentazione contabile eamministrativa di [OSCURATO:SOCIETA]. era stata gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dellaconiuge, [OSCURATO:PERSONA]; b) la richiesta di contabilità inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] alla BlueDevii era allora risultata sorprendente in quanto, appunto, tutta la questionecontabile amministrativa era tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva sempre potutodisporre dell'ufficio e del correlato “magazzinetto” posto a 40 metri.3.3.2.2. La prospettazione non si confronta con quanto già la sentenza di primogrado, richiamata anche implicitamente da quella impugnata, aveva giàevidenziato in ordine alla inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] sui temi del ritrovamentodella contabilità in cui la teste, oltre a mostrare reticenza, era entrata incontraddizione con gli stessi imputati con specifico riferimento alle modalità dirinvenimento del libricino con la contabilità in nero. Libricino che [OSCURATO:PERSONA] avevariferito di avere trovato casualmente presso l’ufficetto di Dresano via [OSCURATO:PERSONA] 26mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto mostra di avere ritrovato personalmente presso lasede della [OSCURATO:PERSONA], non ricordando a chi l’avesse consegnato.[OSCURATO:PERSONA], del resto, secondo le ricostruzioni delle sentenze di merito, era ilsoggetto che, nel marzo del 2017, a seguito dell’assemblea che aveva segnato larottura finale all’interno della fallita, quale legale rappresentante della Faber 2000s.r.l., società totalmente controllata dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], avevapresentato l’istanza che aveva portato alla dichiarazione di fallimento dellaI.ME.CO.D’altro canto, l’allegazione in esame pretermette ulteriore aspetto saliente che, dicontro, la sentenza del Tribunale aveva evidenziato nel rimarcare come la [OSCURATO:PERSONA],il cui ruolo nella tenuta della contabilità in nero era così enfatizzato dallaprospettazione difensiva, quantomeno sino alla fine del 2016 e, quindi, sino a pochimesi prima della dichiarazione di fallimento, aveva fatto parte della fazione diChierichetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.3.3. Secondo la difesa, poi, le conclusioni delle sentenze di merito sullasottrazione delle scritture da parte dei due ricorrenti entrava in contrasto con lacircostanza che il curatore aveva ricevuto la documentazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],legale dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito sia nellarelazione sia all'udienza dell’11 gennaio 2024 («la documentazione contabile dellasocietà fallita veniva consegnata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che assisteva l'[OSCURATO:PERSONA]»). Anche inquesto caso, peraltro, la prospettazione è frutto di una lettura parcellizzata inmodo mirato della stessa fonte richiamata, ancor prima che del quadrocomplessivo delle risultanze. In particolare, dall’esame del Curatore e dalla suarelazione versata in atti in allegato ai ricorsi non si evince alcun travisamento inordine alla lettura ricevuta nelle sentenze di merito risultando anzi confermato chel’acquisizione della documentazione da parte della procedura fallimentare eraavvenuta in più tranches e specificamente mediante: a) consegna provenientedall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] per tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (allegato 3 della relazione delCuratore); b) acquisizione dei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza aseguito delle sopra menzionate attività di perquisizione (allegato 4); c) mediantela consegna da parte degli attuali ricorrenti nel corso dell’audizione (allegato 5).Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, gli elementi così esposti nonhanno alcuna valenza disarticolante quando invece confermano che l’acquisizionedella documentazione societaria avvenne per successivi passaggi e che la parteche non era risultata nella disponibilità dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] era statarinvenuta in quella degli attuali ricorrenti.3.3.4. Secondo la difesa, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe travisato lerisultanze probatorie (specificamente l’esame del teste [OSCURATO:PERSONA])laddove aveva affermato che l’accesso al “magazzinetto” presso cui era stataritrovata la documentazione era stato procurato dalla Guardia di Finanza mediantel’intervento di un fabbro quando era stato convocato l’[OSCURATO:PERSONA] che aveva aperto laporta delle cui chiavi aveva la disponibilità. Circostanza, quella così allegata, che,nella prospettiva difensiva, avrebbe l’evidente valenza di disarticolarel’affermazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità dei locali e delladocumentazione che vi era contenuta.Si tratta di allegazione francamente disallineata al reale contenuto dell’esame delteste [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava chiaramente che quella che era stata apertadall’[OSCURATO:PERSONA] era la sede della [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, per aprire la cantina omagazzinetto in cui era custodita la documentazione qui in rilievo si era resonecessario l’intervento del fabbro. Era così stata recuperata la maggior parte delladocumentazione societaria e contabile, corrispondente a nove scatoloni (cfr.esame del teste [OSCURATO:PERSONA]: «PUBBLICO MINISTERO - Okay, senta chi aveva ladisponibilità dei locali, al di là dell'abitazione, chiaramente, della [OSCURATO:PERSONA]?[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Allora, della [OSCURATO:PERSONA], noi quando quella mattina siamoandati il 24 marzo, mi sembra, del 2017, non abbiamo, non siamo riusciti a trovarenessuno. Alla fine abbiamo contattato il signor [OSCURATO:PERSONA], che ci ha apertolui…...[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., della fallita. Poi poiché non abbiamotrovato documentazione rilevante, sempre [OSCURATO:PERSONA] ci disse che in base a quello chegli aveva riferito il signor [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], la documentazionedella Imeco doveva trovarsi anche in una cantina situata nello scantinato dellostesso immobile. Però il signor [OSCURATO:PERSONA] non aveva le chiavi di questa cantina.PUBBLICO MINISTERO - Okay e chi le aveva queste chiavi? Cioè la disponibilità diquesta cantinetta chi l'aveva? [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Non lo so, perché alla finenon abbiamo potuto accertare con precisione chi avesse la disponibilità di questechiavi, perché ci siamo fatti autorizzare dalla P.M. per aprire con un fabbro.PUBBLICO MINISTERO- Okay.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Abbiamo rotto la serraturae siamo entrati. E in effetti lì abbiamo trovato la maggior parte di tutta ladocumentazione sequestrata, in questa cantina»).2.3.5. Parziale, oltre che marginale, è poi il rilievo secondo cui la documentazionebancaria rinvenuta presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] era riferibile alle vecchiefideiussioni personali rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società IMECO oltre 15anni prima dell'accesso. Anche a prescindere che la circostanza che ladocumentazione bancaria così rinvenuta fosse esclusivamente riferita allepregresse fideiussioni è oggetto di affermazione della sola [OSCURATO:PERSONA], è datorimarcare che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito come presso l’abitazione e il locale inadiacenza fossero stati rinvenuti anche «parecchi prodotti informatici, PC,chiavette… un po' di computer».3.4. Come premesso, allora, la convergente conclusione delle due sentenze dimerito secondo cui la sparizione di parte significativa della contabilità era daimputarsi ai due attuali ricorrenti risulta poggiare su elementi valutati in modoprivo di illogicità e che non risulta in alcun modo contraddetto dalle allegazionidifensive. Il motivo, che, del resto, si mostra in gran parte articolato in fatto,pretendendo un sindacato di merito che è qui precluso, si mostra comunqueinfondato in tutte le sue composite allegazioni.4. Risulta invece fondato il secondo motivo, seppure nei termini di seguitoarticolati.4.1. Manifestamente infondata è la censura con cui i ricorsi si dolgono di unaasserita ambivalenza dell’accertamento operato dalla sentenza impugnata che nonavrebbe chiarito se il fatto accertato corrispondeva alla sottrazione delle scrittureo alla irregolare tenuta delle stesse.Al riguardo, invero, la lettura isolata e congiunta di contestazione e sentenze dimerito non lascia nessuno spazio alla prospettata incertezza.Se l’imputazione, facendo riferimento ad una sottrazione, da parte degli imputati,dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di procurare a loro stessi o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ha evocato puntualmente itratti della bancarotta documentale specifica, già la sentenza di primo grado, inprecisa coerenza con la contestazione, aveva chiarito che «differentemente daquanto argomentato dalle parti nella loro discussione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonè imputata l'omessa tenuta della documentazione contabile (pur realizzata, stantela mancata approvazione dei bilanci per le annualità 2014, 2015 e 2016), bensìla sottrazione della stessa».Sulla stessa inequivocabile linea si è posta la sentenza della Corte di appelloaffermando che «(l)a ricostruzione del Tribunale, secondo cui tale condotta integrala sottrazione o comunque l'occultamento delle scritture contabili, appareimmune da vizi logici e giuridici».La circostanza che, a margine della sottrazione di gran pare delle scritture, fossestata rilevata anche una contestuale incompletezza della tenuta di quelle rinvenutein nessun modo vale ad incidere sul contenuto dell’accertamento che si èconservato nel perimetro dell’imputazione mentre può arricchire il quadro entrocui valutare i comportamenti.4.2. Quella fatta oggetto di accertamento è quindi la bancarotta fraudolentadocumentale specifica. Come noto, si tratta di tipo che, contemplato dalla primaparte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue dalla cd. bancarottafraudolenta documentale generale, descritta dalla seconda parte della medesimadisposizione.4.2.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.4.2.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).4.2.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).4.2.4. In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304– 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179– 01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024 cit., in motivazione).4.2.4.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. V,Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulterioripossono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che lasparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull’interesse delceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).4.2.4.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, ènaturalmente suscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01). Nel medesimo senso possonoapprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenutastrumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenutooccultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informativee apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate adassumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra leinformazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenzeprobatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di unpatrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tral'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.4.3. Le sentenze di merito, in punto di dolo specifico, hanno offerto le seguenticonsiderazioni.Il Tribunale ha collegato la sottrazione delle scritture al proposito dei due imputatidi nascondere le vicende, anche preferenziali, consumatesi nel periodo dicontrapposizione tra fazioni societarie che aveva ritardato il fallimento («Propriola volontà di tenere celate le descritte dinamiche all'interno della fallita - e, quindi,ricavarne un ingiusto profitto - emerge, inoltre, quale scopo della condotta disottrazione dei libri e delle scritture contabile, di cui al capo a), pure imputabileagli odierni imputati»).La Corte di appello, dopo avere dato atto della «consapevole reticenza volta adimpedire l'immediata disponibilità della contabilità alla società e poi al curatore»ha osservato che «il dolo è pienamente integrato: la consapevolezza della gravitàdella situazione economica e dell'imminente fallimento rende evidente la finalitàdi ritardare o ostacolare la ricostruzione contabile, in un contesto di profondaconflittualità societaria».4.4. La difesa, al riguardo, mentre ha argomentato che nulla escludeva che lacondotta fosse dovuta a mera superficialità, ha argomentato che più elementierano idonei ad escludere quantomeno il dolo specifico. Ed, invero, gli imputatiavevano anche prodotto la documentazione contabile "parallela".4.5. Alla stregua delle premesse generali poste la censura si mostra fondataladdove, in sostanza, adduce la carente precisazione del contenuto del dolospecifico e della sua tenuta a fronte della produzione della “contabilità in nero” daparte degli imputati.In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si arresta ad osservare ilfatto generico che la sottrazione delle scritture aveva deliberatamente ostacolatola ricostruzione contabile in un contesto conflittuale, così pressoché arrestandosialla dimostrazione della volontarietà della condotta.Non evidenzia, invece, quale genere di informazioni era stato occultato mediantela sottrazione delle scritture e quale concreta prospettiva di danno per i creditorio di profitto per i medesimi imputati o per terzi ne fosse derivata nel contestospecifico, eventualmente sul versante stesso delle operazioni preferenziali o dialtre vicende simili.Nemmeno risulta in alcun modo affrontata la questione se la prospettiva di un dolospecifico così atteggiato si conciliasse ed in quali termini con la consegna dellacontabilità in nero, in un quadro in cui era già stato già da subito acquisito il librogiornale.La motivazione così articolata non corrisponde, quindi, alle esigenze di concretezzadel dolo specifico che si sono sopra enucleate.Il rilievo impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio perché sianocolmate le lacune così individuate.5. I ricorsi devono essere, pertanto, accolti limitatamente al motivo del dolospecifico, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diMilano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Milano.Così deciso il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris