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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06087/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 2 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflitto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza di resipiscenza dell'imputato, che non ha mai ammesso espressamente di aver commesso la rapina e sul complessivo giudizio negativo della sua personalità, stante la gravità della condotta posta in essere e la dimostrata propensione al crimine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissiblle, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 2 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflitto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza di resipiscenza dell'imputato, che non ha mai ammesso espressamente di aver commesso la rapina e sul complessivo giudizio negativo della sua personalità, stante la gravità della condotta posta in essere e la dimostrata propensione al crimine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissiblle, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]