CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avxdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile siccome proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05/20