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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 31581/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/4/1965; Cata rc avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di W:M=1:E1_ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata, limitatamente al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. lette le conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo su richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 19990 n. 309 per avere detenuto 6,5 chilogrammi di marijuana occultati nel bagagliaio dell'autovettura da lui condotta (ma non di sua proprietà) come descritto nella imputazione provvisoria.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione della legge e vizio della motivazione relativamente alla sussistenza di gravi indizi della consapevolezza del ricorrente circa quel che stava trasportando; b) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per avere applicato ingiustificatamente la misura più restrittiva, peraltro senza che emerga un pericolo concreto di reiterazione del reato stante la presenza di un solo precedente penale derivante da un allaccio abusivo alla rete elettrica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sulla base di pertinenti massime di esperienza e con conclusioni convergenti con quelle del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza nell'essere stato [OSCURATO:PERSONA] colto nella detenzione di un ingente quantità di marijuana (6,5 chilogrammi suddivisi in 6 involucri), occultata nel bagagliaio dell'automobile da lui condotta e presa a noleggio qualche giorno prima, fornendone una implausibile spiegazione sostanzialmente ammissiva della consapevolezza della natura della sostanza trasportata (uno sconosciuto nel parcheggio di un centro commerciale gli avrebbe proposto di trasportare, per il corrispettivo di 200 euro, qualcosa di non meglio specificato sino allo svincolo stradale di Pizzo, dove avrebbe dovuto lasciare l'auto aperta per poi riprenderla dopo qualche tempo).

Né le deduzioni sviluppate nel ricorso evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni del Tribunale.

2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata valuta gli arresti domiciliari inidonei a tutelare, anche con l'applicazione di un dispositivo di controllo elettronico, le esigenze cautelari affermando che i margini di libertà connaturati agli arresti domiciliari consentirebbero all'indagato di reiterare la sua illecita attività riprendendo i contatti con gli ambienti criminali che l'hanno provocata, ma al contempo, in contrasto con quanto osservato, rileva che un eventuale allontanamento dal domicilio sarebbe segnalato dal dispositivo elettronico di controllo; né chiarisce se la sua valutazione si riferisce pure a attività illecite che l'indagato potrebbe compiere nel suo domicilio.Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla valutazione di adeguatezza della misura, affinché espliciti — in termini che siano esenti da interne incompatibilità — il criterio adottato per valutare l'adeguatezza della misura cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordina impugnata, limitatamente alla adeguatezza della misura, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter., disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/4/1965; Cata rc avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di W:M=1:E1_ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata, limitatamente al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. lette le conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo su richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 19990 n. 309 per avere detenuto 6,5 chilogrammi di marijuana occultati nel bagagliaio dell'autovettura da lui condotta (ma non di sua proprietà) come descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione della legge e vizio della motivazione relativamente alla sussistenza di gravi indizi della consapevolezza del ricorrente circa quel che stava trasportando; b) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per avere applicato ingiustificatamente la misura più restrittiva, peraltro senza che emerga un pericolo concreto di reiterazione del reato stante la presenza di un solo precedente penale derivante da un allaccio abusivo alla rete elettrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e con conclusioni convergenti con quelle del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza nell'essere stato [OSCURATO:PERSONA] colto nella detenzione di un ingente quantità di marijuana (6,5 chilogrammi suddivisi in 6 involucri), occultata nel bagagliaio dell'automobile da lui condotta e presa a noleggio qualche giorno prima, fornendone una implausibile spiegazione sostanzialmente ammissiva della consapevolezza della natura della sostanza trasportata (uno sconosciuto nel parcheggio di un centro commerciale gli avrebbe proposto di trasportare, per il corrispettivo di 200 euro, qualcosa di non meglio specificato sino allo svincolo stradale di Pizzo, dove avrebbe dovuto lasciare l'auto aperta per poi riprenderla dopo qualche tempo). Né le deduzioni sviluppate nel ricorso evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni del Tribunale. 2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata valuta gli arresti domiciliari inidonei a tutelare, anche con l'applicazione di un dispositivo di controllo elettronico, le esigenze cautelari affermando che i margini di libertà connaturati agli arresti domiciliari consentirebbero all'indagato di reiterare la sua illecita attività riprendendo i contatti con gli ambienti criminali che l'hanno provocata, ma al contempo, in contrasto con quanto osservato, rileva che un eventuale allontanamento dal domicilio sarebbe segnalato dal dispositivo elettronico di controllo; né chiarisce se la sua valutazione si riferisce pure a attività illecite che l'indagato potrebbe compiere nel suo domicilio.Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla valutazione di adeguatezza della misura, affinché espliciti — in termini che siano esenti da interne incompatibilità — il criterio adottato per valutare l'adeguatezza della misura cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordina impugnata, limitatamente alla adeguatezza della misura, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter., disp. at
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