CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25724/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e F arese Valeria in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Alfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Alfonso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'A mbrosio Raffaele, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MandalàGiorgio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettiviMinistri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzionedell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 354/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: un gruppo di 238 laureati in medicina convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA] nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento di un’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e in alternativa la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza vennero propostidistinti appelli. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 28 gennaio 2020 la Corte d’appello di Napoli accolse alcuni degli appelli, condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri al pagamento degli importi indicati in dispositivo. Premise la corte territoriale che nessun risarcimento spettava in favore dei medici che avevano frequentato corsi di specializzazione iniziati in anni accademici antecedenti l’anno accademico 1982/1983. Premesso inoltre, in relazione ai corsi di specializzazione nonrientranti negli elenchi previsti dagli artt. 5.3 e 7.2 della direttiva n. 75/362/CEE, per i quali sussisteva un onere di allegazione dei fatti giustificativi della equivalenza ad uno dei corsi indicati nei detti elenchi anche in ordine alle concrete modalità di svolgimento del corso, che soltanto a fronte di una simile allegazione sarebbe sorto l’onere di contestazione per lo Stato convenuto, dovendosi ritenere in mancanza il fatto non bisognoso di prova, osservò che gli attori si erano limitati ad indicare i corsi di specializzazione frequentati (durata legale, disciplina specialistica, ateneo, anno di iscrizione e di conseguimento del diploma) e che l’onere di allegazione di cui sopra non era stato minimamente assolto, sicché non poteva essere addossato allo Stato convenuto un onere di contestazione per un fatto – l’equivalenza del corso di specializzazione ad uno di quelli ricompresi nella direttiva comunitaria – nemmeno vagamente dedotto dalla controparte. Aggiunse, con riferimento ai dottori Barillari,Bucci e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano frequentato i corsi di specializzazione iniziati in anni accademici successivi al 1990/1991, allorquando era già entrato in vigore il d. lgs. n. 257 del 1991 con cui a decorrere dall’anno accademico 1991/1992 era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di una borsa di studio annua, che nei loro confronti non poteva porsi un problema di inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari e che gli stessi non avevano lamentato il mancato pagamento della borsa di studio prevista da parte della legge dall’Università di frequentazione del corso, essendosi semplicemente limitati, al pari degli altri appellanti, ad indicare il relativo importo pecuniario come parametro di riferimento per la quantificazione della remunerazione o alternativamente del risarcimento richiesti sul presupposto del tardivo recepimento delle direttive comunitarie, per cui la domanda non poteva essere accolta in ossequio al principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.). Osservò ancora che il parametro equitativo per la liquidazione dell’indennità dovuta andava identificato nell’art. 11 l. n. 370 del 1999, in grado di coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo recepimento di direttiva, inclusa la perdita di chance per non avere potuto ottenere un diploma spendibile in ambito comunitario, salva la prova rigorosa di circostanze diverse da quelle normali, e che non erano stati offerti elementi precisi e concreti dai quali desumersi che i medici avrebbero realmente inteso esercitare la professione medica fuori del territorio nazionale e che fossero stati effettivamente penalizzati in sede di attribuzione dei punteggi. Aggiunse infine che gli interessi legali decorrevano dalla domanda (per il dottor Peluso dalla costituzione in mora) e che andava riconosciuto il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria in misura pari all’eventuale differenza fra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato e il saggio legale degli interessi. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri 113 medici sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Infine, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 113 medici. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. A) Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da considerare ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 cod. civ., 123 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, trattandosi di debito di valore e non di valuta, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dalla data di conclusione di ciascun anno di corso di specializzazione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui è conforme la decisione impugnata, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 –ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (da ultimo Cass. n. 13285 del 2020 e n. 1641 del 2020). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226,2056 e 2697 cod. civ., 123 n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost., 11 l. n. 370 del 1999, 3 Cost., 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la mancata attuazione della direttiva, impedendo il conseguimento di un diploma di specializzazione spendibile sia a livello comunitario, che a livello interno, stante il minor valore di quello conseguito ai fini dei concorsi, ha determinato una perdita di chance. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui è conforme la decisione impugnata, in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l.n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione diperdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (fra le tante da ultimo Cass. n. 30502 del 2019, n. 29888 del 2019). A tale principio di diritto è conforme quanto affermato dal giudice del merito, e cioè che non sono stati offerti elementi precisi e concreti dai quali desumersi che i medici avrebbero realmente inteso esercitare la professione medica fuori del territorio nazionale e che siano stati effettivamente penalizzati in sede di attribuzione dei punteggi. L’impugnazione è formulata in termini di generica deduzione di perdita di chance. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 218 del 1995, 123 n. 4, 115 cod. proc. civ. e 111 Cost., , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al mancato accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al corso di idrologia medica per non essere stata allegata l’equivalenza ad altra specializzazione comune ad almeno due Stati membri, che la motivazione è apparente non essendo stata contestata la circostanza dalla parte convenuta e che costituisce nozione di comune esperienza il fatto che l’idrologia è una disciplina studiata e praticata in tutta Europa. Il motivo è inammissibile. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole dispecializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi dispecializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loroequipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, per cui solo quando l’onere diallegazione specifica sia stato assolto sorge per l’Amministrazione convenuta l’onere di contestazione (fra le tante, Cass. n. 37251 del 2021, n. 8376 del 2020). Il giudice del merito, coerentemente a tale principio di diritto, ha affermato che l’onere di contestazione per la parte convenuta sorge solo al cospetto dell’allegazione dei fatti costitutivi della detta equipollenza e che nella specie, non essendo stata svolta tale allegazione, non è neppure insorto l’onere di contestazione per il convenuto. Il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata contestazione da parte del convenuto, ma non ha impugnato la ratio decidendi rappresentata dal rilievo della carenza di specifica allegazione da parte dell’attore, costituente il presupposto di insorgenza dell’onere di contestazione per la controparte. La mancata impugnazione di tale ragione della decisione rende priva di decisività la censura. Peraltro, del luogo della mancata contestazione non risulta nemmeno fornita l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 per gli anni successivi a tale decreto legislativo, pena la violazione della parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost.. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ("le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991- 1992"), deve essere inteso nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (Cass. n. 19884 del 2013; n. 6469 del 2015). Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 3 Cost. e 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Osserva la parte ricorrente che, in violazione delle norme indicate in rubrica, sono stati erroneamente riconosciuti per un debito di valore gli interessi dalla domanda anziché dalla conclusione di ciascun anno di corso. Il motivo è inammissibile. Come osservato a proposito del primo motivo, con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 il legislatore ha effettuato una "aestimatio" del danno, per cui alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta. La parte ricorrente assume erroneamente quale presupposto della censura la categoria del debito di valore, laddove invece la natura dell’obbligazione è diversa e corrisponde al debito di valuta. Da ciò la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora, come per ogni debito di valuta, senza pertanto che si realizzi alcuna disparità di trattamento al confronto con i titolari di analogo rapporto obbligatorio (fra le tante, Cass. n. 1641 del 2020). B) Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 113 medici, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 cod. civ., 11 l. n. 370 del 1999, nonché del d. lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente non sono stati liquidati gli interessi compensativi, nonostante la ricorrenza di un debito di valore che impone la liquidazione di interessi e rivalutazione sul valore al momento dell’illecito. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la qualificazione in termini di debito di valuta non è compatibile con la natura risarcitoria del credito vantato dai ricorrenti, non riconoscendo la spettanza di rivalutazione ed interessi conformemente alla natura di debito di valore, con l’effetto di realizzare una disparità di trattamento con gli specializzandi iscrittisi a decorrere dall’anno accademico 1991/1192. Aggiunge che sulla questione della corretta determinazione dell’importo risarcitorio deve essere disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. per quanto osservato a proposito del primo motivo del ricorso precedente. Non ricorrono i presupposti per l’invocato rinvio pregiudiziale, come già affermato da questa Corte in analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 4202 del 2022). Lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Nessuna violazione del diritto comunitario è pertanto ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (v. Cass.n. 31922 del 10/12/2018; n. 17051 del 28/06/2018; n. 15520 del 13/06/2018). Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell'iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11,112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il diritto all’adeguata remunerazione spetta anche in favore dei medici che si sono iscritti al corso di specializzazione prima del 1982, ed in particolare: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfonso Camera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alle specializzazioni non rientranti fra quelle di cui all’elenco della disciplina comunitaria, che, a fronte dell’indicazione del corso di specializzazione, le amministrazioni convenute hanno omesso di sollevare la relativa contestazione. Il motivo è inammissibile. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche, quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse neglielenchi (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022). Va dunque rimarcato che per un verso deve essere oggetto di allegazione l’equipollenza alle specializzazioni incluse negli elenchi, ed ove ricorra la specifica allegazione insorge l’onere di contestazione altrettanto specifica per la controparte, per l’altro l’inclusione nell’elenco costituisce mera quaestio iuris. Come osservato a proposito del terzo motivo del ricorso precedente, la parte ricorrente si è limitata a denunciare la mancata contestazione da parte del convenuto, ma non ha impugnato la ratio decidendi rappresentata dal rilievo della carenza di specifica allegazione in punto di equipollenza ai corsi indicati negli elenchi previsti dalla normativa da parte dell’attore, allegazione costituente il presupposto di insorgenza dell’onere di contestazione per la controparte. La mancata impugnazione di tale ragione della decisione rende priva di decisività la censura. Alla luce di tale profilo di inammissibilità, non rileva l’ordinanza interlocutoria n. 9327 del 2023, con cui è stata richiesta una relazione all’Ufficio del Massimario, segnalata con la memoria. Con ilsesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs . 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), artt. 61, 62, 112, 115, 116, 184 cod. proc. civ., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alle domande disattese di coloro che hanno iniziato il corso di specializzazione negli anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1991, che in base alle conclusioni dell’atto di citazione oggetto delle domande era il diritto all’adeguata remunerazione con la condanna al pagamento della somma di Euro 11.103,82 ed in via alternativa con condanna al risarcimento del danno, per cui o il d. lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile ai medici in discorso, ed allora dovrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria, o è applicabile e allora dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale. Il motivo è inammissibile. Ha affermato il giudice del merito che i medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione iniziati in anni accademici successivi al 1990/1991 non avevano lamentato il mancato pagamento della borsa di studio prevista dalla legge da parte dell’Università di frequentazione del corso, essendosi semplicemente limitati, al pari degli altri appellanti, ad indicare il relativo importo pecuniario come parametro di riferimento per la quantificazione della remunerazione o alternativamente del risarcimento richiesti sul presupposto del tardivo recepimento delle direttive comunitarie. La ratio decidendiè dunque nel senso della deduzione in giudizio di un diritto di credito rinveniente il proprio titolo nel mancato adempimento della direttiva comunitaria e non nella fonte legale (d. lgs. n. 257 del 1991). L’impugnazione di tale ratio decidendi è stata proposta non ottemperando all’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. perché i ricorrenti si sono limitati a richiamare il petitum, sia in primo che in secondo grado, ma non hanno specificatamente indicato la causa petendi della domanda da loro proposta, che è il profilo determinante alla luce della natura del diritto di creditoquale diritto etero-determinato, che è perciò individuato dal fatto costitutivo (nella specie l’obbligazione derivante dal mancato recepimento di direttiva o quella derivante dalla fonte legale). C) Passando infine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, nonché degli artt.115 e 345 cod. proc. civ., 117 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al mancato accoglimento della domanda per non essere incluso il corso frequentato nell’elenco di cui alla direttiva comunitaria, che l’Amministrazione convenuta non aveva sollevato eccezioni e che il giudice di appello, in assenza di contestazioni anche in appello, ha rilevato d’ufficio la estraneità del corso di specializzazione a quelli contemplati dall’ordinamento comunitario, senza peraltro sollevare il contraddittorio sulla questione. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se la specializzazione in “malattie dell’apparato cardiovascolare” fosse riconducibile ad una di quelle elencate dalla direttiva comunitaria o fosse comune ad almeno due Stati membri sulla base di una valutazione non meramente nominale, ma estesa al profilo sostanziale. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili per quanto osservato a proposito del terzo motivo del primo ricorso. Con il primo motivo si denuncia anche la violazione dell’art. 345 e del principio del contraddittorio. La mancata impugnazione della ratio decidendi rappresentat a dal rilievo della carenza di specifica allegazione da parte dell’attore, reputato dal giudice del merito quale presupposto di insorgenza dell’onere di contestazione per la controparte, è assorbente anche per tali censure. Con riferimento al preteso atteggiamento di non contestazione il motivo è comunque formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cpc perché non si indica dove sarebbe riscontrabile tale atteggiamento di non contestazione e quale sarebbe stato l’oggetto. Può tuttavia aggiungersi quanto all’art. 345 che, inerendo la questione dell’equipollenza al fatto costitutivo, essa è materia di eccezione in senso lato, e dunque rilevabile d’ufficio in appello. Con riferimento al principio del contraddittorio è sufficiente richiamare nella presente sede la motivazione di Cass. n. 8376 del 2020: “la questione della "equipollenza" già più volte ricordata, tuttavia, è una questione mista, di fatto e diritto. E' di diritto, perché l'equipollenza è richiesta dall'ordinamento comunitario quale presupposto affinché sorga l'obbligo degli stati membri di prevedere una adeguata remunerazioni in favore di chi frequenti un scuola di specializzazione; è, tuttavia, anche di fatto, poiché l'equipollenza tra i titoli accademici rilasciati in Italia e quelli comuni ad almeno due Stati membri va accertata non nominalmente, ma in base ai contenuti dei rispettivi insegnamenti: indagine, quest'ultima, che ovviamente impone la dimostrazione dei contenuti oggettivi dell'insegnamenti impartito nelle scuole di specializzazione che si assumono "equipollenti". Pertanto nel presente giudizio non vi era, in appello, la necessità di sottoporre alle parti la suddetta questione: in appello, infatti, non possono come noto chiedersi nuove prove, e dunque nulla avrebbero potuto dimostrare gli odierni ricorrenti circa il fondamento di fatto della invocata equipollenza”. E’ appena il caso di rammentare che in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche, quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse neglielenchi (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022). Le spese del giudizio di cassazione con riferimento ai ricorsi non accolti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Con riferimento ai ricorsi disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Accoglie il quarto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfonso Camera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara per il resto inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra di loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici in solido fra di loro, con esclusione di coloro il cui motivo di ricorso è stato accolto, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA]