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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefrserttite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze del Tribunale di Latina in data 22/05/2014, irrevocabile il 17/06/2019, e del Tribunale di Velletri in data 18/09/2017, irrevocabile il 23/06/2018, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di condanna emessa dal primo Tribunale limitatamente al delitto di ricettazione (contestato al capo a), e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in complessivi mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Rileva la difesa che, diversamente da come ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze del Tribunale di Latina e del Tribunale di Velletri non sono solo parzialmente identici (in relazione al contestato delitto di ricettazione), ma piuttosto assolutamente sovrapponibili, anche con riguardo alle residue fattispecie contestate, di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen.

E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmente indica le ragioni per le quali la sussistenza dell'identità del fatto può essere limitata alla sola ricettazione dell'assegno, per la quale [OSCURATO:PERSONA] risulta avere riportato condanna in entrambe le sentenze.

Evidenzia, invero, detto provvedimento come le ricettazioni contestate nelle summenzionate sentenze abbiano ad oggetto il medesimo assegno bancario provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; come, invece, per la truffa [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato condanna solo nella sentenza del Tribunale di Latina, avendo, invece, il Tribunale di Velletri dichiarato non doversi procedere per difetto di querela; come, inoltre, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. le due sentenze contemplino due vicende diverse (con distinte persone offese: nella S sentenza del Tribunale di Velletri la Commissione provinciale per l'artigianato di Roma e nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); come, infine, per il delitto di falsificazione della carta di identità di cui agli artt. 477-482 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato condanna esclusivamente nella sentenza del Tribunale di Velletri.

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi a contestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati, senza indicare elementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di merito.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefrserttite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze del Tribunale di Latina in data 22/05/2014, irrevocabile il 17/06/2019, e del Tribunale di Velletri in data 18/09/2017, irrevocabile il 23/06/2018, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di condanna emessa dal primo Tribunale limitatamente al delitto di ricettazione (contestato al capo a), e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in complessivi mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che, diversamente da come ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze del Tribunale di Latina e del Tribunale di Velletri non sono solo parzialmente identici (in relazione al contestato delitto di ricettazione), ma piuttosto assolutamente sovrapponibili, anche con riguardo alle residue fattispecie contestate, di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmente indica le ragioni per le quali la sussistenza dell'identità del fatto può essere limitata alla sola ricettazione dell'assegno, per la quale [OSCURATO:PERSONA] risulta avere riportato condanna in entrambe le sentenze. Evidenzia, invero, detto provvedimento come le ricettazioni contestate nelle summenzionate sentenze abbiano ad oggetto il medesimo assegno bancario provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; come, invece, per la truffa [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato condanna solo nella sentenza del Tribunale di Latina, avendo, invece, il Tribunale di Velletri dichiarato non doversi procedere per difetto di querela; come, inoltre, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. le due sentenze contemplino due vicende diverse (con distinte persone offese: nella S sentenza del Tribunale di Velletri la Commissione provinciale per l'artigianato di Roma e nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); come, infine, per il delitto di falsificazione della carta di identità di cui agli artt. 477-482 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] abbia riportato condanna esclusivamente nella sentenza del Tribunale di Velletri. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi a contestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati, senza indicare elementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di merito. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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