CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11603/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Argelato (130), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019 n. 1869/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019 n. 1869/09/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per VIVA relativa all'anno d'imposta 2009, in dipendenza del recupero di imposta per operazioni non imponibili, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 14 giugno 2016 n. 692/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che la notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione non fosse giustificata da motivate ragioni d'urgenza. La "[OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sullo specifico motivo di appello che ineriva alla censura della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle ragioni d'urgenza a giustificazione dell'inosservanza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'instaurazione del contraddittorio preventivo (con la concessione di un termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di contestazione per l'esercizio del diritto di difesa) fosse stata inosservata ai fini dell'emanazione dell'avviso di accertamento, nonostante la sussistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza per l'anticipazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 3 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 1.2 Ciò posto, il motivo è adeguato in relazione all'osservanza del canone dell'autosufficienza, essendo stato trascritto in ricorso (per la precisione, dalla pagina 12 alla pagina 17) l'intero testo dell'atto di appello, dal quale si evince che l'Agenzia delle Entrate aveva espressamente e specificamente censurato la sentenza di prime cure, con riguardo all'asserita violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, per non aver tenuto conto che la tardiva notifica del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane (27 novembre 2014) non aveva consentito il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la successiva notifica alla "[OSCURATO:SOCIETA]." dell'avviso di accertamento (22 dicembre 2014), a causa dell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione all'anno di imposta 2009 (31 dicembre 2014). 1.3 Ciò non di meno, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha esaminato e disatteso tale motivo, sul rilievo che: «È (..) emerso ed è parimenti incontestato tra le parti che l'Agenzia delle Dogane di Bologna ha notificato alla società appellata, in data 27-11-2014, Verbale di Contestazione e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, in data 22-12-2014, haE notificato a [OSCURATO:SOCIETA] il conseguente Avviso di Accertamento N° THBBO3BE04606, con il quale venivano recuperate maggiori imposte Iva per l'anno 2009 per Euro 20.391,00. È quindi provata ed incontestata la violazione dell'art. 12 comma 70 della Legge N° 212/2000, poiché non è stato osservato il termine di gg. 60 dalla contestazione, per l'emanazione dell'Avviso di Accertamento, impedendo quindi lo svolgimento del prescritto contraddittorio tra l'Amministrazione ed il contribuente. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che la violazione del termine di gg. 60 previsto dall'art. 12 comma 7° della Legge N° 212/2000, era stata dovuta alla circostanza che era prossimo lo spirare de/termine per l'accertamento, con la conseguenza che la tutela del credito erariale imponeva che l'Avviso di Accertamento venisse notificato prima del decorso del termine di gg. 60 dalla contestazione. Ciò posto osserva la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'Avviso di Accertamento notificato prima dello spirare del termine di gg. 60 per lo svolgimento del contraddittorio, senza che vi siano particolari motivi di urgenza è illegittimo e deve essere annullato, e lo spirare del termine di decadenza dell'attività di accertamento, non integra le gravi (...) ragioni di urgenza che sole possono legittimare l'inosservanza del termine di garanzia (...)». Per cui, non si delineano i presupposti oggettivi per ravvisare un'infrazione all'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice del gravame. 2. Anche il secondo motivo - il cui esame è conseguenziale al rigetto del primo motivo - è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 9 novembre 2015, n. 22786; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2016, n. 5149; Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2018 n. 8749; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15755; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11685). Tra le circostanze non necessariamente ascrivibili all'inerzia dell'amministrazione finanziaria, la giurisprudenza ha considerato rilevanti in diritto anche la scoperta o conoscenza di nuovi fatti emersi nel corso di indagini fiscali (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2014, n. 3142), l'emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13032; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8892; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29216; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30784) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587). Ad ogni modo, si è anche detto che, in tema di avviso di accertamento, l'esonero dall'osservanza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, opera in presenza del requisito dell'urgenza dell'emissione dell'atto, anche se in questo non sia enunciato il fatto determinativo dell'urgenza, poiché, a norma dell'art. 7 della legge citata, l'obbligo dì motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2012, n. 11944; Cass., sez. 5", 29 gennaio 2014, n. 1869; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2595). Quindi, le ragioni d'urgenza devono anche essere specificamente riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso (Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2014, n. 14287). Per cui, la scoperta o conoscenza di nuovi fatti può assumere rilevanza sempre e soltanto in relazione alla pretesa impositiva per l'anno di riferimento. 1.2 Nella specie, a ben vedere, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto che la imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non potesse giustificare di per sé l'abbreviazione del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione. Là dove la prospettazione delle ragioni d'urgenza, anche se al di fuori del contesto letterale dell'avviso di accertamento, consente l'abbreviazione del termine dilatorio per l'amministrazione finanziaria soltanto in presenza di fatti rilevanti ed incidenti sulla pretesa impositiva a cui il medesimo si riferisce. Per cui, la deduzione circa la potenziale decadenza del potere di accertamento a causa del difettoso coordinamento e della inefficiente cooperazione di soggetti operanti con autonome funzioni nell'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria e concorrenti in posizioni diverse nella definizione della pretesa impositiva (vale a dire, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane) esula dalle ragioni tutelabili ai fini dell'abbreviazione dello spatium deliberandi. 3. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunan