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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2019

Cassazione n. 19122/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20403/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FILIBERTO n. 166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2107/2019 , depositata il08/11/2019, R.G.N. 589/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro e subappaltatore, [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] srl, subappaltante, per ottenere la condanna in solido al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale di Trani ha accolto la domanda solo nei confronti deldatore di lavoro.

La Corte d'Appello di Bari ha accolto l’appello principale del Luzzi e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] srl, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle somme rivendicate; ha respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto il motivo di appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] srl con cui era stata reiterata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite per indeterminatezza dei fatti e delle parti, rilevando che le conclusioni del ricorso e le difese svolte nel corso del giudizio rendevano evidente come la domanda del lavoratore fosse rivolta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui legale rappresentante pro tempore era [OSCURATO:PERSONA].

Ha accertato, in base ai documenti prodotti e ai testimoni escussi, l’esistenza di un contratto di subappalto sottoscritto il 18.1.2010 tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta [OSCURATO:PERSONA] per i lavori di costruzione diuna palazzina da eseguire in Bisceglie e che il Luzzi aveva lavorato alle dipendenze del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione di detto subappalto, con conseguente responsabilità solidale della subappaltante per i crediti del lavoratore.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo.

5. Si ripropone la questione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio per l’impossibilità di identificazione del convenuto, avendo il lavoratore proposto la stessa domanda in separati procedimenti, rispettivamente nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (RG n. 2749/2012) e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (RG n. 1148/2013).

Si censura la sentenza d'appello per non aver affrontato la questione della proposizione dei due procedimenti con lo stesso petitume causa petendie si assume che il primo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al presidente per l'eventuale riunione delle cause.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della domanda e della sentenza per violazione degli articoli 273, 274, 295 e 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.

Si ribadisce che la proposizione della domanda nei confronti di due soggetti diversi e con identico petitum e causa petendi rende assolutamente indeterminabili i fatti contestati e i destinatari della pronuncia, con rischio di contrasto di giudicati; che sussistendo una ipotesi di continenza oggettiva e parzialmente soggettiva sarebbe stata necessaria la riunione dei procedimenti.

7. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e per error in procedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Si definisce la motivazione della sentenza impugnata apparente e perplessa in quanto esplicita le ragioni della decisione in modo contrastante con quanto emerso dalle prove testimoniali, che facevano chiaro riferimento all'esecuzione di lavori da parte del Luzzi in un cantiere dato in appalto al signor [OSCURATO:PERSONA] dalla impresa [OSCURATO:PERSONA].

8. Con il quarto motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che il lavoratore ha proposto separato ricorso nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] e che i testi esaminati in tale procedimento hanno confermato la prestazione svolta dal predetto alle dipendenze della citata ditta.

9. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidente connessione logica, non possono trovare accoglimento.

10. La Corte d’appello ha affrontato la questione della nullità del ricorso introduttivo della lite e, procedendo all’interpretazione dello stesso, ha ritenuto individuabile il soggetto nei cui confronti la domanda era stata proposta.

Il fatto che la sentenza non faccia cenno al separato procedimento instaurato dal lavoratore nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non inficia la validità dell’interpretazione svolta, che rientra nei compiti del giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità (eccetto i casi in cui si configuri una violazione dell’art. 112 c.p.c.) solo attraverso la specifica deduzione di contrasto con i canoni ermeneutici, nella specie neanche menzionati, risultando le critiche esposte dall’attuale ricorrente fondate sul contenuto del separato ricorso e sulle deposizioni testimoniali ivi raccolte.

11. Questa Corte ha precisato che, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (Cass.n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014).

12. La motivazione della sentenza d’appello, anche nella parte in cui rigetta l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite, rispetta ampiamente il cd. minimo costituzionale ed è assolutamente priva delle anomalie che integrano la violazione dell’art. 132 c.p.c., come individuate dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

13. Deve inoltre ribadirsi, sul secondo motivo di ricorso, che la decisione di riunione o di separazione delle cause o la mancata adozione del relativo provvedimento, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice e pertanto non sono suscettibili di impugnazione e non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 28539 del 2022; Cass. n. 8024 del 2018).

14. Inoltre, l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, idoneo ove considerato a determinare un esito diverso della lite, e non può riguardare la valutazione delle prove, come il contenuto delle testimonianze invocato nel caso in esame (v.

Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014 cit.).

15. Neppure è fondata la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, circostanze neanche dedotte nel ricorso in esame.

16. Per le considerazioni finora esposte il ricorso risulta inammissibile.

17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% eaccessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20403/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FILIBERTO n. 166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2107/2019 , depositata il08/11/2019, R.G.N. 589/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro e subappaltatore, [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] srl, subappaltante, per ottenere la condanna in solido al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Trani ha accolto la domanda solo nei confronti deldatore di lavoro. La Corte d'Appello di Bari ha accolto l’appello principale del Luzzi e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] srl, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle somme rivendicate; ha respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto il motivo di appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] srl con cui era stata reiterata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite per indeterminatezza dei fatti e delle parti, rilevando che le conclusioni del ricorso e le difese svolte nel corso del giudizio rendevano evidente come la domanda del lavoratore fosse rivolta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui legale rappresentante pro tempore era [OSCURATO:PERSONA]. Ha accertato, in base ai documenti prodotti e ai testimoni escussi, l’esistenza di un contratto di subappalto sottoscritto il 18.1.2010 tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la ditta [OSCURATO:PERSONA] per i lavori di costruzione diuna palazzina da eseguire in Bisceglie e che il Luzzi aveva lavorato alle dipendenze del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione di detto subappalto, con conseguente responsabilità solidale della subappaltante per i crediti del lavoratore. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo. 5. Si ripropone la questione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio per l’impossibilità di identificazione del convenuto, avendo il lavoratore proposto la stessa domanda in separati procedimenti, rispettivamente nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (RG n. 2749/2012) e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (RG n. 1148/2013). Si censura la sentenza d'appello per non aver affrontato la questione della proposizione dei due procedimenti con lo stesso petitume causa petendie si assume che il primo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al presidente per l'eventuale riunione delle cause. 6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della domanda e della sentenza per violazione degli articoli 273, 274, 295 e 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. Si ribadisce che la proposizione della domanda nei confronti di due soggetti diversi e con identico petitum e causa petendi rende assolutamente indeterminabili i fatti contestati e i destinatari della pronuncia, con rischio di contrasto di giudicati; che sussistendo una ipotesi di continenza oggettiva e parzialmente soggettiva sarebbe stata necessaria la riunione dei procedimenti. 7. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e per error in procedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si definisce la motivazione della sentenza impugnata apparente e perplessa in quanto esplicita le ragioni della decisione in modo contrastante con quanto emerso dalle prove testimoniali, che facevano chiaro riferimento all'esecuzione di lavori da parte del Luzzi in un cantiere dato in appalto al signor [OSCURATO:PERSONA] dalla impresa [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con il quarto motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che il lavoratore ha proposto separato ricorso nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] e che i testi esaminati in tale procedimento hanno confermato la prestazione svolta dal predetto alle dipendenze della citata ditta. 9. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidente connessione logica, non possono trovare accoglimento. 10. La Corte d’appello ha affrontato la questione della nullità del ricorso introduttivo della lite e, procedendo all’interpretazione dello stesso, ha ritenuto individuabile il soggetto nei cui confronti la domanda era stata proposta. Il fatto che la sentenza non faccia cenno al separato procedimento instaurato dal lavoratore nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non inficia la validità dell’interpretazione svolta, che rientra nei compiti del giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità (eccetto i casi in cui si configuri una violazione dell’art. 112 c.p.c.) solo attraverso la specifica deduzione di contrasto con i canoni ermeneutici, nella specie neanche menzionati, risultando le critiche esposte dall’attuale ricorrente fondate sul contenuto del separato ricorso e sulle deposizioni testimoniali ivi raccolte. 11. Questa Corte ha precisato che, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (Cass.n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014). 12. La motivazione della sentenza d’appello, anche nella parte in cui rigetta l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo della lite, rispetta ampiamente il cd. minimo costituzionale ed è assolutamente priva delle anomalie che integrano la violazione dell’art. 132 c.p.c., come individuate dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. 13. Deve inoltre ribadirsi, sul secondo motivo di ricorso, che la decisione di riunione o di separazione delle cause o la mancata adozione del relativo provvedimento, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice e pertanto non sono suscettibili di impugnazione e non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 28539 del 2022; Cass. n. 8024 del 2018). 14. Inoltre, l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve avere ad oggetto un fatto storico decisivo, idoneo ove considerato a determinare un esito diverso della lite, e non può riguardare la valutazione delle prove, come il contenuto delle testimonianze invocato nel caso in esame (v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014 cit.). 15. Neppure è fondata la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, circostanze neanche dedotte nel ricorso in esame. 16. Per le considerazioni finora esposte il ricorso risulta inammissibile. 17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% eaccessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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