CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 36138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1654/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO TORINO n. 1044/2018 depositata il 04/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA], svolgente attivit à di produzione e distribuzione di marmi anticati sotto il corrispondente marchio , convenne [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con azione di concorrenza sleale, attesa la contraffazione del marchio operata – a suo dire - dal convenut o unitamente alla manipolazione di materiale promozionale. Chiese, oltre alle consuete inibitorie, altresì il risarcimento dei danni parametrati ai costi promozionali, alle mancate vendite sul comune mercato piemontese e alla lesione dellapropria immagine commerciale . L’adito Tribunale di Mondovì accolse le domande e condannò il convenutoai danni per la complessiva somma di 156.920,00 EUR , oltre rivalutazione monetaria einteressi. La sentenza venne riformata dalla Corte d’appello di Torino e la detta statuizione è stata cassata da questa Corte, su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 10336 del 2016. Ne è seguito il rinvio alla medesima corte d’appello per nuovo esame e la corte, r iassunto il giudizio a opera dell’attrice, ha infine confermato la decisione di primo gradocon le statuizioni consequenziali in punto di spese. Blangetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, deducendocinque motivi, variamente articolati al loro internoe illustrati anche da memoria. L’intimata ha replicato con controricorso.Ragioni della decisione I. –Col primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 324 stesso codice e 2909 cod. civ., sostiene che la corte d’appello ha mancato di svolgere l’accertamento nei termini indicati dalla sentenza di cassazione, sul rilievo che la stessa sentenza av rebbe accertato la comunanza di clientela tra le aziende, la potenzialità espansiva di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato piemontese, l’esistenza del rapporto di concorrenza e la comunanza del mercato di riferimento; il rilievo sarebbe errato perché l’accertamento era oggetto della quaestio facti devoluta per l’appunto al giudice del rinvio. Col secondo motivo, in certa misura connesso, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., per avere la corte territoriale considerato irrilevanti le contestazioni a proposito della diversità dei prodotti , in quanto, secondo la sentenza di cassazione, smentite nei precedenti gradi, in tal modo rendendo però apodittica e s olo parvente la motivazione sul punto. II. – Questi due motivi, da esaminare congiuntamente perché relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale posto a base delle ulteriori domande, sono infondati. La critica in essi tradotta è essenzialmente incentrata sulla violazione del mandato ad accertare i fatti di concorrenza sleale sotto i profili della comunanza di clientela e della comunanza di mercato, oltre che sulla parvenza della motivazione esibita a proposito della eccepita differenza tra i prodotti. A tal riguardo è necessario muovere dalla sentenza n. 10336 del 2016 con la quale questa Corte, cassando la pronuncia di rigetto, ha disposto il nuovo giudizio d’appello. La pronuncia è stata adottata in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso allora proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], oltre che del quinto.Interessano in particolare i primi tre motivi di quell’originario ricorso, i quali sono stati accolti perché, a fronte del principio per cui uno dei presupposti per l'accertamento della concorrenza sleale, da valutare in termini di prospettiva potenziale, è nella comunanza di clientela - data però non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle imprese, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e che pertanto si rivolgono all'acquisto dei prodotti idonei a soddisfarlo -, la corte d’appello aveva eluso i condivisi insegnamenti in un triplice modo: (i) da un lato, affermando che nel periodo interessato dalla denuncia anticoncorrenziale e dalla conseguente domanda risarcitoria (anni dal 1998 al 2002) nessuna prova era stata offerta dall’attrice in ordine alla sua effettiva presenza sul mercato piemontese; (ii) dall’altro, e più specificamente, sostenendo che dalla stessa c ontabilità dell’attrice, criticamente analizzata dal c.t.u. nel periodo in questione, erano risultate vendite in Piemonte esclusivamente alla convenuta [OSCURATO:PERSONA], sua cliente, senza che tuttavia nessun vincolo collaborativo obbligante la seconda alla vendita per conto o in nome della prima fosse stato dimostrato; (iii) dall’altro ancora rilevando che dalle dichiarazioni dei testi escussi era risultato che solo a partire dalla primavera del 2002 l’attrice aveva dato incarico ad alcuni agenti di commercio di coprire anche la zona del Piemonte. Tale motivazione è stata ritenuta dalla Cassazione contraddittoria e non coerente con le conclusioni tratte, poiché la stessa corte d’appello aveva dato atto, all'inizio del suo argomentare, che [OSCURATO:PERSONA] operava per l’appunto sul mercato italiano (oltre che su quello estero), e che [OSCURATO:PERSONA], con sede in Piemonte, era cliente della prima e da questa era solita acquistare i materiali. Ne è stata tratta la conclusione che “da tali circostanze sarebbe stato possibile argomentare più coerentemente che, operando la [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale, in esso era incluso anche il Piemonte e che, comunque, la presenza sul territorio di detta regione era comprovata dal fatto che la Petra effettuava vendite proprio alla Mosart”; cosa che sarebbe stata da considerare significativa in relazione “alla effettiva presenza della Petra sul mercato piemontese nel periodo 2008-2012”. III. – Ancora, nella sentenza che ha disposto il rinvio, la Cassazione ha osservato che, esaminandosi la questione sotto il profilo della possibilità di espansione sul mercato piemontese, nessuna argomentazione era stata effettuata in proposito dalla corte d’appello, la quale non aveva valutato se la presenza sul territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA] comportasse la sua potenzialità di effettuare vendite anche in Piemonte, specie in relazione al fatto che queste già erano state fatte alla Mosart; né quella corte aveva svol to alcuna considerazione “sulla circostanza, pure accertata e dimostrativa della “potenzialità espansiva della ricorrente nel predetto mercato”, che nella primavera del 2012 “la Petra aveva nominato degli agenti per operare sul territorio piemontese”. IV. - Ora, il nuovo giudizio è stato disposto dopo la cassazione della sentenza d’appello per violazione di norme di diritto, oltre che per vizi motivazionali. E in ossequio alla somma dei principi fissati era necessario che il giudice del rinvio rivalutasse il materiale istruttorio. I principi erano da riassumere nel senso che la comunanza di clientela deve essere verificata anche in prospettiva potenziale, in base alla circostanza che l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consente di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. Donde, per quanto concerne, in particolare, l'ambito geografico, si doveva presupporre che fosse accertato il “mercato di riferimento”, ovvero il c.d. “mercato rilevante”, che è quello nel quale operano ovvero, secondo la naturale espansività delle attività economiche, possono operare gli imprenditori in controversia. V. –Tale somma di principi, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, implicava essa stess a alcuni fatti come sottintesi all’accertamento. Va qui ribadito che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola non solo al principio affermato, ma anche ai relativi presupposti di fatto. Sicché il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia. Codesteformano oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (v. tra le molte Cass. Sez. 1 n. 7091-22, Cass. Sez. 3 20887-18, Cass. Sez. 5 n. 20981-15). VI. - Nel caso specifico la corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, ha (per quanto con motivazione sintetica)preso atto di ciò che era implicato dalla sentenza di cassazione – e cioè che [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato, fin dalla primavera del 2002, propri agenti per operare sul mercato piemontese - e ne ha tratto conferma del fatto, già solo adombrato nella sentenza di cassazione, della connessa potenzialità espansiva nel predetto mercato; il quale era da considerare mercato di riferimento secondo la nozione giustappunto definita dal principio di diritto. Dopodiché ha ritenuto irrilevanti le tematiche nuovamente enfatizzate dalla resistente [OSCURATO:PERSONA] a proposito della divergenza degli specifici prodotti ai fini del rapporto concorrenziale, siccome smentita da quanto sostenuto nei precedenti giudizi e siccome, soprattutto, non incidente sui profili involti dai principi di diritto. In questo senso l’argomentazione non è parvente, poiché, seppure in modo – si ribadisce - estremamente sintetico, riflette una valutazione di merito circa l’irrilevanza delle eccepite divergenze, correlata alla prospettiva dell’affinitàdei prodotti già desunta dall’avere [OSCURATO:PERSONA] operato previo acquisto dei prodotti della stessa [OSCURATO:PERSONA]. VII. –Col terzo motivo il ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2598 cod. civ., lamenta che la sentenzaabbia ritenuto, con affermazioni egualmente apodittiche, che l’utilizzo per circa quattro anni dei cataloghi di [OSCURATO:PERSONA] e la commercializzazione dei relativi prodotti avessero cagionato un ingiusto pregiudizio economico. In questa prospettiva egli addebita alla corte d’appello di aver omesso di considerare che l’attività di contraffazione del marchio è distinta, quanto a presupposti, da quella di concorrenza sleale, che questa seconda non è in sé produttiva di dannoe che il danno lamentato in conseguenza di atti di concorrenza sleale va provato nella sua sussistenza e quantificazione. VIII. -Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’impugnata sentenza ha accertato l’illecito concorrenziale in base al collegamento causalistico intercorrente tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (che, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1998 numerosi esemplari di propri cataloghi, ne aveva contraffatto il marchio, manipolato il materiale promozionale e alterato i prezzi dei prodotti)e i pregiudizi economici subiti dalla concorrente. Tali violazioni ha riferito esser state accertate tramite la c.t.u. Ne ha desunto che in tal modo la ditta convenuta aveva, da un lato, frustrato la funzione identificativa del marchio, tanto da far credere che i prodotti di [OSCURATO:PERSONA] fossero propri, e, dall’altro, sfruttato in modo parassitario gli sforzi tecnici ed economici dell’attrice.Si tratta di una valutazione di pieno merito, non incisa dal riferimento del ricorrente alla distinzione nominalistica tra la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale. Invero l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, ben può essere dedotta a fondamento oltre che dell’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, anche, e congiuntamente, dell’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento –come nella specie stabilito dal giudice a quo - abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti (v. Cass. Sez. 1n. 2473-19, Cass. Sez. 1 n. 16647 - 08). Si tratta di principio del tutto consolidato che in questa sede ulteriormente il collegio reputa di dover ribadire. IX. – Coi restanti mezzi sono dedotte censure in un modo o nell’altro destinate al capo della sentenza che ha confermato la liquidazione del danno. Segnatamente, nel quarto motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ.con riferimento al rigetto dell’eccezione relativa all’essere le spese per cataloghi sostenute da [OSCURATO:PERSONA] spese per costi pubblicitari in genere, anche per materiale diverso da quello esposto nei cataloghi relativi ai marmi anticati: tale rigetto sarebbe stato reso non comprensibile dalla motivazione adottata. Sempre nel quarto motivo èpoi dedotta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello ritenuto che la questione fosse nuova “nel presente grado”, senza considerare che invece la stessa era stata già sollevata con l’originaria citazione in appello. Nel quinto motivo sono convogliate tre ulteriori censure. Innanzi tutto, e ancora, quella di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ. con riferimento all’accertamento – questa volta - del danno all’immagine patito dall’attrice, non essendo stati chiariti gli elementi probatori di sostegno a fronte delle contestazioni sollevate. In secondo luogo, quella di violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., essendo stato ritenuto un danno in verità mai dimostrato in rapporto al tipo di illecitoconcorrenziale. In ulteriore consecuzione quelladi violazione degli gli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., in cui la corte territoriale sarebbe incappata nel ritenere nuova la contestazione in ordine al pregiudizio allegato ex adverso, visto che analoga contestazione era stata sollevata con l’originario atto d’appello; e quella di violazione degli artt. 2043 e 1226 cod. civ., in cui la stessa corte sarebbe incorsa nel confermare, intotale mancanza di allegazioni, la valutazione del tribunale a proposito della liquidazione del danno morale in p roporzione della metà del danno emergente. X. –Questi motivi di ricorso, come detto finalizzati al capo della sentenza che ha liquidato i danni, sono, nelle plurime articolazioni, inammissibili. Occorre puntualizzare che i danni sono stati stimati dalla corte territoriale in base al riscontro: (a) della spesa complessiva inutilmente sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione del materiale pubblicitario distribuito nelle zone di operatività di [OSCURATO:PERSONA] ; (b) della contrazione del fatturato a causa dell’attività di concorrenza sleale subita nel periodo in questione; (c) della lesione dell’immagine commerciale desunta dalle difficoltà incontrate da [OSCURATO:PERSONA] nel convincere la clientela a tornare sui prodotti propri, a fronte dell’induzione della concorrente a farne ritenere i prezzi meno competitiviin rapporto alle qualità. Il ricorrente addebita alla sentenza: (aa) di aver motivato in modo apodittico in ordine alle contestazioni circa la tipologia e l’entità delle spese per i ca taloghi , ( b b) di aver errato nel ritenere non prima contestato il corrispondente profilo, ( c c) di essersi riferita genericamente alle risultanze di primo grad o quanto alle fonti di convincimento delle perdite patrimoniali e di aver motivato apoditticamente e in modo in ogni caso erroneo in ordine al danno all’immagine commerciale. Sennonché le doglianze , per quanto tradotte in iure , anche con risvolti di ordine processuale, si risolvono in altrettante critiche di merito. Questo perché, decisivamente, la corte d’appello ha posto a base dell’apprezzamento le risultanze della c.t.u., la cui indagine ha affermato non essere stata censuratanei singoli profili. E la c.t.u. aveva smentito, secondo la corte stessa, la validità della censura in ordine al computo delle spese per cataloghigenerali. È risolutivo osservare che n on soddisfa neppure il fine di autosufficienza il diverso assunto del ricorrente – comunque relegabile nell’ambito del merito –secondo cui la spesa per materiale pubblicitario sarebbe stata calcolata, invece,al lordo della pubblicità di marmi diversi, per categoria e consistenza, da quelli oggetto dell’attività concorrenziale illecita. XI. – Per altro verso i l danno , correlato alla contrazione del fatturato dovutaagli atti di concorrenza sleale , è stato stimato in base all’esame dei bilanci, ancora una volta appositamente devoluto alla c.t.u. Il che è pienamente conforme all’insegnamento di questa Corte, giacché si tratta di lucro cessante. Il lucro cessante, per effetto della concorrenza sleale relativa al prodotto dell'impresa concorrente, può essere determinat o attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purché –come nella specie - si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito, è stata realizzata (v. già Cass. Sez. 1 n. 7869-97). XII. - Infine, i l da nno all’immagine commerciale è una tipica conseguenza dannosa dell’attività concorrenziale illecita siccome connotata dalla contraffazione del marchio e dalla conseguente parassitaria commercializzazione dei prodotti a prezzi inferiori. Ciò è quanto la corte d’appello ha ritenuto esser stato provato nel caso concreto, ancora una volta con apprezzamento di fatto motivato e insindacabile. Deve certo confermarsi che l a ricostruzione dell’i mmagine commerciale è, in casi simili, devoluta anche alle autonome misure sanzionatorie, oltre che lato sensu risarcitori e (Cass. Sez. 1 n. 18692 - 15),del tipo di quelle delineate dall’art. 2600 cod. civ. Ma resta il fatto che con tali misure può concorrere anchee proprio la misura riparatoria del danno in numerario, ove tale danno sia già occorso al l'immagine del titolare del marchio. Ché anzi , in tem a di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere neppure automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura l’ oggetto di un potere discrezionale del giudice,e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi(v. Cass. Sez. 1 n. 1091-16, Cass. Sez. 1 n. 11362-22). Il risarcimento di un tale tipo di danno , stante la difficoltà di determinazione, resta legittimamente definito mediante la liquidazione equitativa. Una volta dimostrata l’esistenza del danno derivato dagli atti di concorrenza sleale è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione(v. in generale Cass. Sez. 6-1 n. 30214 - 17) . XIII. –In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.