CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 24762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] di Nocera - Consigliere - AC - 10/7/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 586/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – ricorrente – Oggetto: cornice biennale – diritto alla detrazione – presupposti - esistenza del credito Numero registro generale 586/2022 Numero sezionale 5998/2025 Numero di raccolta generale 24762/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; – parte intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 880/8/2021 depositata il 29/6/2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 880/8/2021 veniva accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di Antonio e Stefano, di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 37/6/2016 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per IVA per l’anno di imposta 2008. 2. Premesso che la cartella era stata emessa a seguito di controllo ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione 2009 e il credito afferiva al periodo di imposta 2007, il recupero ad imposizione derivava dal mancato riconoscimento dell’eccedenza IVA, in presenza di dichiarazione presentata oltre il termine di legge e considerata omessa. Numero registro generale 586/2022 Numero sezionale 5998/2025 Numero di raccolta generale 24762/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado ritenendo che fosse esercitabile il diritto alla detrazione del credito IVA entro la cornice biennale. 3. L’Agenzia delle ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a tre motivi, mentre parte contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 18 d.lgs. n.546 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.8, comma 3, d.P.R. n.322/98, 17, comma 1, 19, comma 4, d.P.R. n.633/72, 2697 cod. civ., per aver il giudice mancato di compiere un accertamento circa l’esistenza del credito, onere della prova a carico di parte contribuente. 3. I due motivi, connessi e di trattazione congiunta, sono fondati. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, peraltro citata anche nella decisione impugnata, è pacifica nell’affermare che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte (Cfr. Cass. n.33626/2018), inoltre, precisa Numero registro generale 586/2022 Numero sezionale 5998/2025 Numero di raccolta generale 24762/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 che nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. 3.2. Orbene, il giudice ha falsamente applicato le disposizioni oggetto del motivo, laddove apoditticamente ritiene, in relazione al presupposto dell’esistenza del credito IVA vantato dalla contribuente, che «l’Agenzia non abbia proceduto ad una contestazione sulla effettività del pagamento, come in questo caso che l’Agenzia basa il recupero dell’imposta solo e unicamente sul fatto che la dichiarazione annuale è stata considerata dall’Agenzia omessa in quanto presentata tardivamente» (cfr. p.2 sentenza), poiché il contribuente ha sì diritto all’esercizio del credito entro la cornice biennale suddetta, ma deve dimostrare l’esistenza del credito, se del caso anche direttamente nel giudizio. Il passaggio argomentativo sopra riportato dev’essere considerato una formula di stile, a fronte del fatto che alle pagg.8 e ss. l’Agenzia aveva evidenziato nelle proprie controdeduzioni in appello e poi con memoria illustrativa la mancata dimostrazione da parte della contribuente dei requisiti sostanziali per la detrazione del credito IVA 2007 di euro 36.033,00. Manca allora un chiaro accertamento del giudice circa la prova dell’esistenza del credito, non potendo la circostanza essere desunta da una generica applicazione del principio di non contestazione. In sede di rinvio il giudice valuterà se è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito, attraverso idonea documentazione, dandone conto nella motivazione. Numero registro generale 586/2022 Numero sezionale 5998/2025 Numero di raccolta generale 24762/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 3.3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso con il quale viene prospettata anche la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.. 4. In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 586/2022 Numero sezionale 5998/2025 Numero di raccolta generale 24762/2025 Data pubblicazione 08/09/2025