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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45542/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: rigetto del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2020 dal Tribunale di Salerno alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2014, commesso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. sociale onlus (in Salerno il 2 ottobre 2017).

Il Tribunale di Salerno, nella sentenza di condanna, ha rappresentato che alla data della deliberazione non era stato versato in atti un ulteriore sotto-fascicolo del Pubblico ministero nel quale vi era un'altra consulenza tecnica della difesa del 12 aprile 2018, dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale consulenza tecnica era stata trasmessa solo il 22 settembre 2020 e di essa non si era tenuto conto ai fini della decisione di condanna.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, con l'indicazione anche degli atti prodotti dalla difesa, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 604, comma 4, 442, comma 1-bis, 178, 179, 181 e 185, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111 Cost., per avere la Corte di Appello erroneamente applicato le norme che regolano il giudizio abbreviato respingendo l'eccezione di nullità proposta con l'appello sulla violazione di tali norme e per il pregiudizio del diritto di difesa.

Il giudizio abbreviato non si sarebbe svolto, ex artt. 438 e ss. cod. proc. pen., allo stato degli atti ritualmente depositati ex art. 416, comma 2, cod. proc. pen. - per come richiamato dall'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen. - a causa della sottrazione dal fascicolo della consulenza tecnica di parte, con allegati, dei dottori Cianniello e Reginelli.

L'omesso inserimento nel fascicolo del Pubblico ministero emerge dalla sentenza del Tribunale in cui si dà atto della mancata trasmissione della consulenza prima della decisione; il Tribunale ha precisato di aver proceduto al giudizio senza disporre e poter esaminare la decisiva prova contraria, nonostante la consulenza tecnica fosse regolarmente confluita nel fascicolo del Pubblico ministero prima della scelta del rito abbreviato, perché depositata dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

In sintesi, la Corte di appello avrebbe illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità nonostante risulti accertato - già in base alla sentenza del Tribunale - che la prova - la consulenza tecnica di parte attestante la esimente della forza maggiore - prodotta dalla difesa all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, prima della scelta del rito, sarebbe stata arbitrariamente sottratta dal Pubblico ministero, sin dall'ammissione del giudizio abbreviato, alla decisione.

Di conseguenza, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e gli atti successivi sarebbero atti affetti da nullità assoluta per la lesione del diritto di difesa; a tale lesione la Corte di appello non avrebbe posto rimedio ma avrebbe privato ulteriormente l'imputato del proprio diritto ad avere un giudizio di primo grado di merito conforme alla propria opzione processuale.

Il giudizio abbreviato non si sarebbe svolto correttamente, perché non celebrato allo stato degli atti per l'estrapolazione da essi della consulenza tecnica di parte regolarmente depositata per iniziativa del Pubblico ministero.

La violazione dei seguenti principi di diritto comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza: - nel giudizio abbreviato vige il principio delle decisioni allo stato ex art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., il che comporta l'obbligo per il giudice di utilizzare, ai fini della decisione, tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero; - il giudizio abbreviato è un procedimento a prova contratta con il patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita alla stregua degli atti di indagine già acquisiti: ne consegue che nel giudizio abbreviato l'estromissione di una prova decisiva regolarmente depositata è causa di nullità per lesione del diritto di difesa; - costituisce violazione delle norme sul giusto processo ex art 111 Cost., impedire al giudice dell'abbreviato di esaminare le prove addotte dalla difesa; ciò in ragione del fatto che l'accusa e la difesa devono trovarsi in una condizione di parità rispetto al giudice, soprattutto in tema di prove su cui fondare la propria decisione.

2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc., i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento agli artt. 125, 546, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato, con motivazione manifestamente illogica, l'eccezione di nullità per violazione degli art. 438 e segg. cod. proc. pen., con lesione del diritto di difesa; nullità già eccepita per la acclarata sottrazione al giudice di primo grado, come già indicato, della prova costituita dalla consulenza tecnica, decisiva ai fini del giudizio abbreviato scelto.

La Corte territoriale avrebbe, infatti, negato la sussistenza del pregiudizio per la difesa, dedotto con l'appello, solo perché tale consulenza tecnica, depositata nella fase delle indagini come allegato ad una memoria con cui si era sollecitato il Pubblico ministero a richiedere l'archiviazione, dovrebbe ritenersi anch'essa rigettata di fatto da quest'ultimo a seguito dell'esercizio dell'azione penale. 3 C La motivazione sarebbe manifestamente illogica perché la Corte di appello confonderebbe il vaglio svolto dal Pubblico ministero ai fini della definizione della fase delle indagini preliminari con quello di merito del giudizio di cognizione, che è stato eseguito senza che il Tribunale abbia potuto, neanche astrattamente, valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa perché materialmente sottratta alla sua conoscenza.

La motivazione avrebbe adoperato un argomento inconferente - quello del rigetto o della mancata considerazione della richiesta al Pubblico ministero di archiviazione - rispetto alla questione eccepita, relativa alla avvenuta sottrazione al giudice di un decisivo elemento di prova contraria ritualmente acquisito agli atti e del quale avrebbe dovuto tener conto ai fini del giudizio.

Oltre ai principi violati relativi al giudizio abbreviato, la motivazione della sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità nei suoi punti essenziali perché le argomentazioni sarebbero viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso, senza un'adeguata motivazione o con motivazione palesemente contraddittoria, l'eccezione sulla violazione del diritto di difesa.

La sentenza impugnata avrebbe, infatti, affermato che l'estrapolazione dagli atti della consulenza tecnica della difesa non avrebbe interferito sulla regolarità del contradditorio ai fini del giudizio abbreviato in quanto tale consulenza - che il Tribunale ha rappresentato di non aver potuto esaminare perché non presente agli atti su cui aveva fondato il proprio giudizio - sarebbe stata oggetto di una nota dell'Agenzia delle Entrate acquisita agli atti del giudizio e di una memoria difensiva.

La Corte di appello avrebbe, però, effettuato un travisamento della prova perché la nota dell'Agenza delle Entrate, e di conseguenza le note contro-deduttive della difesa, avrebbero avuto ad oggetto la consulenza tecnica del dottor Baratta, e non quella dei dottori Cianniello e Reginelli sottratta al giudice di primo grado.

Inoltre, la consulenza tecnica del dottor Baratta avrebbe affrontato il tema relativo all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 e non la sussistenza della esimente della c.d. forza maggiore come causa di esclusione della punibilità oggetto, invece, della consulenza redatta dai dottori Cianniello e Reginelli.

Vi sarebbe, dunque, un insanabile contrasto tra l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per respingere l'eccepita violazione del diritto di difesa e gli atti di riferimento indicati in sentenza; per altro, nelle note contro-deduttive - proprio in virtù del fatto che l'Agenzia delle entrate avrebbe confuso il tema difensivo - si chiese al giudice di valutare il contenuto della consulenza redatta dai dottori Cianniello e Reginelli, relativa al tema della forza maggiore, prova decisiva per la difesa.

Si rappresenta di aver allegato tali atti ai fini dell'autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente, oltre a quelli già indicati sul giudizio abbreviato quale decisione allo stato degli atti ed a prova contratta, rappresenta che sussisterebbe la contraddittorietà della motivazione perché il percorso argomentativo del giudice sarebbe logicamente incompatibile con gli atti del processo, indicati in termini specifici ed allegati dal ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, senza una adeguata motivazione o con motivazione contraddittoria, da un lato ritenuto irrilevante ai fini della decisione la consulenza tecnica dei dottori Cianniello e Reginelli, imperniata sulla prova della esimente di cui all'art. 45 cod. pen., dall'altro escluso che il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto di addebito potesse ascriversi a causa di forza maggiore in quanto l'imputato non avrebbe mai dimostrato che le difficoltà ostative non erano a lui imputabili e che le stesse non avrebbero potuto essere fronteggiate altrimenti; argomenti, al contrario, considerati nella consulenza tecnica della difesa sottratta al giudizio di merito.

Il ricorrente, oltre a quelli già indicati sul giudizio abbreviato quale decisione allo stato degli atti ed a prova contratta, indica tra «I principi di diritto violati e dei quali si invoca l'applicazione» quelli relativi al diritto alla prova contraria, anche in sede di appello ex art. 603 cod. proc. pen., e deduce la mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello.

2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., 54 cod. pen., per avere la Corte di appello violato l'obbligo di motivazione laddove si è limitata ad un generico richiamo alla giurisprudenza citata dal Tribunale senza minimamente valutare il motivo di appello sulla circostanza che per il tipo di prestazione svolta dall'azienda riconducibile all'imputato - l'assistenza e la somministrazione di terapie sanitarie altamente specialistiche a soggetti totalmente o gravemente invalidi - il mancato tempestivo pagamento delle ritenute previdenziali debba ritenersi senz'altro scriminato dalla assoluta necessità di evitare ai disabili affidati alla struttura dell'imputato il concreto pericolo dei danni anche irreparabili discendenti dalla alternativa interruzione delle prestazioni.

Più in particolare, la Corte territoriale è incorsa nella violazione di legge eccepita, anche per la motivazione inesistente o meramente apparente, perché avrebbe omesso ogni valutazione sullo specifico e decisivo motivo di appello sul punto, non effettuando la valutazione sulla configurabilità della esimente ex art.54 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe violato tale norma ed il principio di diritto che esclude la punibilità di chi commette un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Sono, poi, stati indicati «I principi di diritto violati e dei quali si invoca l'applicazione» relativi alla concretizzazione della violazione di legge nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente, all'omessa risposta sulla prova contraria e sui motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La mancata allegazione delle indagini difensive, nel caso in esame una consulenza tecnica di parte con la memoria difensiva illustrativa, che avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del giudizio abbreviato, e la sua conseguente mancata sottoposizione al giudice per la decisione, concretizza una nullità di ordine generale per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato, che incide sulla sola sentenza ma non sull'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato che è, invece, un atto dovuto privo di discrezionalità, se non conseguente ad una richiesta condizionata.

Si tratta di un'ipotesi del tutto assimilabile all'omessa motivazione sulla prova contraria ex art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che abbia il carattere di decisività e di cui, nei motivi di appello, si sia indicato perché la sua valutazione possa inficiare il ragionamento del giudice.

1.2. Tale nullità, però, non determina che la Corte di appello debba procedere ad annullare la sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, poiché non si verte nelle ipotesi di cui all'art. 604 cod. proc. pen.

L'omessa trasmissione in primo grado della prova contraria della difesa impone alla Corte di appello, a seguito della proposizione dell'eccezione e della formulazione dei motivi di appello, non solo di acquisirla ma di valutarla, secondo il principio per cui il giudice al quale siano presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., equiparabili a quelli del pubblico ministero, non può limitarsi ad acquisirli, ma ha l'obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento e, ove li disattenda, di esplicitarne le ragioni con adeguato apparato argomentativo (in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per aver la Corte di appello omesso di confrontarsi con le prove d'alibi degli imputati, presenti in atti perché oggetto di precedente richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato condizionato; Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279412 - 02).

1.3. Proprio l'analisi della sentenza rende fondati i motivi di appello sul vizio della motivazione.

1.3.1. La Corte di appello ha affermato (pagina 3 della sentenza impugnata) che le censure di appello non avrebbero riguardato elementi nuovi, ma si sarebbero limitate a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella sentenza appellata, laddove la doglianza principale era proprio che una prova contraria prodotta dalla difesa, relativa alla sussistenza della scriminante ex art.54 cod. pen., non era stata esaminata dal Tribunale, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado, perché non era stata materialmente allegata.

Dunque, già il criterio di giudizio è manifestamente illogico ed in contrasto con quanto emerso nel processo e specificamente contestato dalla difesa.

1.3.2. Inoltre, si afferma a pagina 7 della sentenza impugnata che il Tribunale avrebbe erroneamente non tenuto conto della consulenza tecnica della difesa, mentre il Tribunale non avrebbe mai potuto tener conto della consulenza in quanto pervenuta solo dopo la lettura del dispositivo: la decisione di primo grado si è formata, come indicato chiaramente dal Tribunale, senza aver potuto esaminare l'atto difensivo.

1.3.3. La motivazione è, poi, manifestamente illogica laddove ritiene che non vi sia stato un vulnus al diritto di difesa poiché la consulenza tecnica di parte era stata valutata dal Pubblico ministero unitamente all'istanza difensiva di archiviazione, laddove la questione dedotta è relativa alla omessa valutazione di un atto delle indagini difensive, rilevante in relazione al suo oggetto ed al contenuto, da parte del Tribunale, del giudice che aveva emesso la condanna.

1.4. La Corte di appello ha effettivamente commesso un travisamento della prova perché, contrariamente a quanto si afferma nella motivazione della sentenza impugnata, dalla produzione della difesa risulta chiaramente che la nota dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019 si riferisce alla consulenza tecnica del dottor Baratta e non a quella oggetto dei motivi di appello e del ricorso, non trasmessa al Tribunale per la decisione del giudizio abbreviato.

La motivazione della sentenza, per cui la consulenza tecnica sarebbe stata valutata ed era irrilevante ai fini della decisione, è dunque viziata.

Il richiamo per relationem alla nota dell'Agenzia delle Entrate avente un contenuto diverso da quello rappresentato conferma la manifesta illogicità della motivazione.

1.5. Risulta, inoltre, fondato il ricorso laddove sì deduce l'omessa risposta al motivo di appello sulla sussistenza dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., sia per l'omessa valutazione della consulenza tecnica dei dottori Cianniello e Reginelli sia per l'omesso esame delle circostanze di fatto, indicate nelle pag. 7 e ss. dell'appello, relative al tipo di attività lavorativa svolta.

Il rigetto del motivo di appello sull'art. 54 cod. pen. si sostanzia solo in una motivazione in diritto - pagine 8 e ss. della sentenza impugnata - senza alcuna analisi concreta del motivo di appello e degli atti delle indagini difensive successivamente inseriti nel fascicolo del giudizio abbreviato.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: rigetto del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2020 dal Tribunale di Salerno alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2014, commesso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. sociale onlus (in Salerno il 2 ottobre 2017). Il Tribunale di Salerno, nella sentenza di condanna, ha rappresentato che alla data della deliberazione non era stato versato in atti un ulteriore sotto-fascicolo del Pubblico ministero nel quale vi era un'altra consulenza tecnica della difesa del 12 aprile 2018, dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale consulenza tecnica era stata trasmessa solo il 22 settembre 2020 e di essa non si era tenuto conto ai fini della decisione di condanna. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, con l'indicazione anche degli atti prodotti dalla difesa, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 604, comma 4, 442, comma 1-bis, 178, 179, 181 e 185, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111 Cost., per avere la Corte di Appello erroneamente applicato le norme che regolano il giudizio abbreviato respingendo l'eccezione di nullità proposta con l'appello sulla violazione di tali norme e per il pregiudizio del diritto di difesa. Il giudizio abbreviato non si sarebbe svolto, ex artt. 438 e ss. cod. proc. pen., allo stato degli atti ritualmente depositati ex art. 416, comma 2, cod. proc. pen. - per come richiamato dall'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen. - a causa della sottrazione dal fascicolo della consulenza tecnica di parte, con allegati, dei dottori Cianniello e Reginelli. L'omesso inserimento nel fascicolo del Pubblico ministero emerge dalla sentenza del Tribunale in cui si dà atto della mancata trasmissione della consulenza prima della decisione; il Tribunale ha precisato di aver proceduto al giudizio senza disporre e poter esaminare la decisiva prova contraria, nonostante la consulenza tecnica fosse regolarmente confluita nel fascicolo del Pubblico ministero prima della scelta del rito abbreviato, perché depositata dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. In sintesi, la Corte di appello avrebbe illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità nonostante risulti accertato - già in base alla sentenza del Tribunale - che la prova - la consulenza tecnica di parte attestante la esimente della forza maggiore - prodotta dalla difesa all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, prima della scelta del rito, sarebbe stata arbitrariamente sottratta dal Pubblico ministero, sin dall'ammissione del giudizio abbreviato, alla decisione. Di conseguenza, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e gli atti successivi sarebbero atti affetti da nullità assoluta per la lesione del diritto di difesa; a tale lesione la Corte di appello non avrebbe posto rimedio ma avrebbe privato ulteriormente l'imputato del proprio diritto ad avere un giudizio di primo grado di merito conforme alla propria opzione processuale. Il giudizio abbreviato non si sarebbe svolto correttamente, perché non celebrato allo stato degli atti per l'estrapolazione da essi della consulenza tecnica di parte regolarmente depositata per iniziativa del Pubblico ministero. La violazione dei seguenti principi di diritto comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza: - nel giudizio abbreviato vige il principio delle decisioni allo stato ex art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., il che comporta l'obbligo per il giudice di utilizzare, ai fini della decisione, tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero; - il giudizio abbreviato è un procedimento a prova contratta con il patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita alla stregua degli atti di indagine già acquisiti: ne consegue che nel giudizio abbreviato l'estromissione di una prova decisiva regolarmente depositata è causa di nullità per lesione del diritto di difesa; - costituisce violazione delle norme sul giusto processo ex art 111 Cost., impedire al giudice dell'abbreviato di esaminare le prove addotte dalla difesa; ciò in ragione del fatto che l'accusa e la difesa devono trovarsi in una condizione di parità rispetto al giudice, soprattutto in tema di prove su cui fondare la propria decisione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc., i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento agli artt. 125, 546, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato, con motivazione manifestamente illogica, l'eccezione di nullità per violazione degli art. 438 e segg. cod. proc. pen., con lesione del diritto di difesa; nullità già eccepita per la acclarata sottrazione al giudice di primo grado, come già indicato, della prova costituita dalla consulenza tecnica, decisiva ai fini del giudizio abbreviato scelto. La Corte territoriale avrebbe, infatti, negato la sussistenza del pregiudizio per la difesa, dedotto con l'appello, solo perché tale consulenza tecnica, depositata nella fase delle indagini come allegato ad una memoria con cui si era sollecitato il Pubblico ministero a richiedere l'archiviazione, dovrebbe ritenersi anch'essa rigettata di fatto da quest'ultimo a seguito dell'esercizio dell'azione penale. 3 C La motivazione sarebbe manifestamente illogica perché la Corte di appello confonderebbe il vaglio svolto dal Pubblico ministero ai fini della definizione della fase delle indagini preliminari con quello di merito del giudizio di cognizione, che è stato eseguito senza che il Tribunale abbia potuto, neanche astrattamente, valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa perché materialmente sottratta alla sua conoscenza. La motivazione avrebbe adoperato un argomento inconferente - quello del rigetto o della mancata considerazione della richiesta al Pubblico ministero di archiviazione - rispetto alla questione eccepita, relativa alla avvenuta sottrazione al giudice di un decisivo elemento di prova contraria ritualmente acquisito agli atti e del quale avrebbe dovuto tener conto ai fini del giudizio. Oltre ai principi violati relativi al giudizio abbreviato, la motivazione della sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità nei suoi punti essenziali perché le argomentazioni sarebbero viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso, senza un'adeguata motivazione o con motivazione palesemente contraddittoria, l'eccezione sulla violazione del diritto di difesa. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, affermato che l'estrapolazione dagli atti della consulenza tecnica della difesa non avrebbe interferito sulla regolarità del contradditorio ai fini del giudizio abbreviato in quanto tale consulenza - che il Tribunale ha rappresentato di non aver potuto esaminare perché non presente agli atti su cui aveva fondato il proprio giudizio - sarebbe stata oggetto di una nota dell'Agenzia delle Entrate acquisita agli atti del giudizio e di una memoria difensiva. La Corte di appello avrebbe, però, effettuato un travisamento della prova perché la nota dell'Agenza delle Entrate, e di conseguenza le note contro-deduttive della difesa, avrebbero avuto ad oggetto la consulenza tecnica del dottor Baratta, e non quella dei dottori Cianniello e Reginelli sottratta al giudice di primo grado. Inoltre, la consulenza tecnica del dottor Baratta avrebbe affrontato il tema relativo all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 e non la sussistenza della esimente della c.d. forza maggiore come causa di esclusione della punibilità oggetto, invece, della consulenza redatta dai dottori Cianniello e Reginelli. Vi sarebbe, dunque, un insanabile contrasto tra l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per respingere l'eccepita violazione del diritto di difesa e gli atti di riferimento indicati in sentenza; per altro, nelle note contro-deduttive - proprio in virtù del fatto che l'Agenzia delle entrate avrebbe confuso il tema difensivo - si chiese al giudice di valutare il contenuto della consulenza redatta dai dottori Cianniello e Reginelli, relativa al tema della forza maggiore, prova decisiva per la difesa. Si rappresenta di aver allegato tali atti ai fini dell'autosufficienza del ricorso. Il ricorrente, oltre a quelli già indicati sul giudizio abbreviato quale decisione allo stato degli atti ed a prova contratta, rappresenta che sussisterebbe la contraddittorietà della motivazione perché il percorso argomentativo del giudice sarebbe logicamente incompatibile con gli atti del processo, indicati in termini specifici ed allegati dal ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, senza una adeguata motivazione o con motivazione contraddittoria, da un lato ritenuto irrilevante ai fini della decisione la consulenza tecnica dei dottori Cianniello e Reginelli, imperniata sulla prova della esimente di cui all'art. 45 cod. pen., dall'altro escluso che il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto di addebito potesse ascriversi a causa di forza maggiore in quanto l'imputato non avrebbe mai dimostrato che le difficoltà ostative non erano a lui imputabili e che le stesse non avrebbero potuto essere fronteggiate altrimenti; argomenti, al contrario, considerati nella consulenza tecnica della difesa sottratta al giudizio di merito. Il ricorrente, oltre a quelli già indicati sul giudizio abbreviato quale decisione allo stato degli atti ed a prova contratta, indica tra «I principi di diritto violati e dei quali si invoca l'applicazione» quelli relativi al diritto alla prova contraria, anche in sede di appello ex art. 603 cod. proc. pen., e deduce la mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125 e 546, comma 3, cod. proc. pen., 54 cod. pen., per avere la Corte di appello violato l'obbligo di motivazione laddove si è limitata ad un generico richiamo alla giurisprudenza citata dal Tribunale senza minimamente valutare il motivo di appello sulla circostanza che per il tipo di prestazione svolta dall'azienda riconducibile all'imputato - l'assistenza e la somministrazione di terapie sanitarie altamente specialistiche a soggetti totalmente o gravemente invalidi - il mancato tempestivo pagamento delle ritenute previdenziali debba ritenersi senz'altro scriminato dalla assoluta necessità di evitare ai disabili affidati alla struttura dell'imputato il concreto pericolo dei danni anche irreparabili discendenti dalla alternativa interruzione delle prestazioni. Più in particolare, la Corte territoriale è incorsa nella violazione di legge eccepita, anche per la motivazione inesistente o meramente apparente, perché avrebbe omesso ogni valutazione sullo specifico e decisivo motivo di appello sul punto, non effettuando la valutazione sulla configurabilità della esimente ex art.54 cod. pen. La Corte di appello avrebbe violato tale norma ed il principio di diritto che esclude la punibilità di chi commette un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Sono, poi, stati indicati «I principi di diritto violati e dei quali si invoca l'applicazione» relativi alla concretizzazione della violazione di legge nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente, all'omessa risposta sulla prova contraria e sui motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La mancata allegazione delle indagini difensive, nel caso in esame una consulenza tecnica di parte con la memoria difensiva illustrativa, che avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del giudizio abbreviato, e la sua conseguente mancata sottoposizione al giudice per la decisione, concretizza una nullità di ordine generale per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato, che incide sulla sola sentenza ma non sull'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato che è, invece, un atto dovuto privo di discrezionalità, se non conseguente ad una richiesta condizionata. Si tratta di un'ipotesi del tutto assimilabile all'omessa motivazione sulla prova contraria ex art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che abbia il carattere di decisività e di cui, nei motivi di appello, si sia indicato perché la sua valutazione possa inficiare il ragionamento del giudice. 1.2. Tale nullità, però, non determina che la Corte di appello debba procedere ad annullare la sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, poiché non si verte nelle ipotesi di cui all'art. 604 cod. proc. pen. L'omessa trasmissione in primo grado della prova contraria della difesa impone alla Corte di appello, a seguito della proposizione dell'eccezione e della formulazione dei motivi di appello, non solo di acquisirla ma di valutarla, secondo il principio per cui il giudice al quale siano presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., equiparabili a quelli del pubblico ministero, non può limitarsi ad acquisirli, ma ha l'obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento e, ove li disattenda, di esplicitarne le ragioni con adeguato apparato argomentativo (in applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per aver la Corte di appello omesso di confrontarsi con le prove d'alibi degli imputati, presenti in atti perché oggetto di precedente richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato condizionato; Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279412 - 02). 1.3. Proprio l'analisi della sentenza rende fondati i motivi di appello sul vizio della motivazione. 1.3.1. La Corte di appello ha affermato (pagina 3 della sentenza impugnata) che le censure di appello non avrebbero riguardato elementi nuovi, ma si sarebbero limitate a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella sentenza appellata, laddove la doglianza principale era proprio che una prova contraria prodotta dalla difesa, relativa alla sussistenza della scriminante ex art.54 cod. pen., non era stata esaminata dal Tribunale, come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado, perché non era stata materialmente allegata. Dunque, già il criterio di giudizio è manifestamente illogico ed in contrasto con quanto emerso nel processo e specificamente contestato dalla difesa. 1.3.2. Inoltre, si afferma a pagina 7 della sentenza impugnata che il Tribunale avrebbe erroneamente non tenuto conto della consulenza tecnica della difesa, mentre il Tribunale non avrebbe mai potuto tener conto della consulenza in quanto pervenuta solo dopo la lettura del dispositivo: la decisione di primo grado si è formata, come indicato chiaramente dal Tribunale, senza aver potuto esaminare l'atto difensivo. 1.3.3. La motivazione è, poi, manifestamente illogica laddove ritiene che non vi sia stato un vulnus al diritto di difesa poiché la consulenza tecnica di parte era stata valutata dal Pubblico ministero unitamente all'istanza difensiva di archiviazione, laddove la questione dedotta è relativa alla omessa valutazione di un atto delle indagini difensive, rilevante in relazione al suo oggetto ed al contenuto, da parte del Tribunale, del giudice che aveva emesso la condanna. 1.4. La Corte di appello ha effettivamente commesso un travisamento della prova perché, contrariamente a quanto si afferma nella motivazione della sentenza impugnata, dalla produzione della difesa risulta chiaramente che la nota dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019 si riferisce alla consulenza tecnica del dottor Baratta e non a quella oggetto dei motivi di appello e del ricorso, non trasmessa al Tribunale per la decisione del giudizio abbreviato. La motivazione della sentenza, per cui la consulenza tecnica sarebbe stata valutata ed era irrilevante ai fini della decisione, è dunque viziata. Il richiamo per relationem alla nota dell'Agenzia delle Entrate avente un contenuto diverso da quello rappresentato conferma la manifesta illogicità della motivazione. 1.5. Risulta, inoltre, fondato il ricorso laddove sì deduce l'omessa risposta al motivo di appello sulla sussistenza dell'esimente dell'art. 54 cod. pen., sia per l'omessa valutazione della consulenza tecnica dei dottori Cianniello e Reginelli sia per l'omesso esame delle circostanze di fatto, indicate nelle pag. 7 e ss. dell'appello, relative al tipo di attività lavorativa svolta. Il rigetto del motivo di appello sull'art. 54 cod. pen. si sostanzia solo in una motivazione in diritto - pagine 8 e ss. della sentenza impugnata - senza alcuna analisi concreta del motivo di appello e degli atti delle indagini difensive successivamente inseriti nel fascicolo del giudizio abbreviato. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Sentenza Cassazione n. 45542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris