CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9016-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2848/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ríc. 2021 n. 09016 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- 9016/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Rftenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, di immobile sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile :'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che l'Ufficio, in riferimento alle considerazioni sollevate cl& contribuente, non abbia mosso alcuna contestazione nell'atto di appello, mentre avrebbe dovuto non solo contestare ma anche provare la erroneità di quanto affermato dal contribuente e dalla sentenza di primo grado. contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1, Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c in quanto la motivazione della sentenza della CTR si palesa emessa in contrasto con la citata normativa. 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art. 14 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma n. 4 c.p.c. in quanto l'immobile in esame risulta essere di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 1/2 e [OSCURATO:PERSONA] per la restante quota di 1/2; ciò dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 3 della L. 241/1990, in relazione all'art.360, comma n.3 c.p.c. ritenendo che nel merito l'avviso di accertamento in esame risulta legittimamente motivato. 4. Occorre, in via pregiudiziale, rilevare tid'ufficio la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso. Va ribadito che quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013; Cass.17020 del 2020). 5, Occorre rilevare che questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di dassamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante,. v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6- 5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020). 5. Poiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti di un comproprietario, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Roma), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, statuendo anche sulle spese di lite del presente grado. Ne consegue che i restanti motivi sono assorbiti. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell'intero processo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].Aitei-is s osit