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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01545/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15609/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Campobasso, alla V ia M azzini n . 40/B , DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia PO n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 362/2023,depositata il 28/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i, rispettivamente ricorrente principale e ricorrente incidentale, abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i (principale ed incidentale) devono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere interamente compensate tra le parti; P.Q.M.

Dichiara estinto l’intero giudizio di Cassazione.

Compensa fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,il 20/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15609/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Campobasso, alla V ia M azzini n . 40/B , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia PO n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 362/2023,depositata il 28/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i, rispettivamente ricorrente principale e ricorrente incidentale, abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i (principale ed incidentale) devono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere interamente compensate tra le parti; P.Q.M. Dichiara estinto l’intero giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 20/01/20
Decreto Cassazione n. 01545/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris